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OBBLIGO MASCHERINA DAVANTI A SCUOLE, LUOGHI DI ATTESA E SEMPRE QUANDO NON C’È DISTANZIAMENTO. NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone:

1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie  negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento  e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
 
2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
 
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 374 del Registro

OGGETTO : Misure urgenti per la gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2,comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Puglia n.336 del 12 agosto 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 6,00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorio anche all’aperto in luoghi o spazi pubblici in cui sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, con il quale sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e sono state altresì confermate le disposizioni contenute nelle citate ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano un aumento della circolazione virale in tutto il Paese ed è sostanzialmente confermato l’aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni – come risulta dalla nota del Dipartimento Promozione della salute prot. AOO_005/PROT/03/10/2020/0004172;

TENUTO CONTO che questa settimana, come emerge dalla medesima nota del Dipartimento Promozione della salute, sono stati segnalati diversi focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico e che in Puglia sono stati segnalati diversi casi confermati, per il momento sporadici, tra il personale scolastico e gli studenti;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 12 agosto 2020 n.336, con la quale è fatto obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;

CONSIDERATO altresì, come risulta dalla suddetta nota del Dipartimento Promozione della salute, che nelle prossime settimane sarà possibile osservare l’andamento dei casi anche al fine di valutare meglio proprio l’impatto della scuola sulla circolazione virale e che a tal fine si evidenzia inoltre che la ripresa delle attività scolastiche ha fatto registrare un aumento della circolazione delle persone, tenuto conto altresì che, con l’approssimarsi della stagione autunnale, le variazioni di temperatura e tasso di umidità faciliteranno le affezioni delle prime vie aeree respiratorie;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di introdurre ulteriori misure, rendendo obbligatorio, per l’intera giornata, di usare – sempre e comunque – protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

CONSIDERATA la necessità di stabilire l’esenzione da tale obbligo esclusivamente per i congiunti o conviventi, per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per i soggetti che interagiscono con loro;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio regionale; Sentito il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, emana la seguente

O R D I N A N Z A

Art.1

  1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
  2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Art.2

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; a soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Art.3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 16 del dl 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, ai Prefetti delle Province ed ai sindaci dei Comuni pugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Michele Emiliano