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PUGLIA: SCUOLE SUPERIORI, DA OGGI OPERATIVE LE NORME DELL’ORDINANZA FIRMATA DOMENICA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Diventano operative da oggi le norme contenute nell’ordinanza di Michele Emiliano. Il provvedimento del presidente della Regione Puglia riguarda le scuole secondarie di secondo grado.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAN. 399 del Registro

OGGETTO​:​Misureurgentiperfronteggiarel’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEVISTO​ lo Statuto della Regione Puglia;VISTO​ l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;VISTO​ l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAN. 399 del Registro

OGGETTO​: ​Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEVISTO​ lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO​ l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;VISTO​ l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31gennaio, del 29 luglio e del 7ottobre2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO​ il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge14 luglio2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto. Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 2020;

VISTO​il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre2020 con il quale sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in particolare, all’articolo1comma 6 lettera r);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24ottobre 2020,e in particolare l’articolo 1 comma 9 lettera s) il quale testualmente prevede:“fermo restando​che l’attività di dattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischi o riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunionidi coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd.”Pianoscuola”),adottato con D.M. 26 giugno 2020, n.39, condiviso e approvato da Regioni ed entilo cali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9,comma1, del decreto legislativo n.281 del 1997”.

PRESO ATTO che l’articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a far data dal 26 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24novembre 2020;

CONSIDERATO che in ragione dei dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid 19, confermano una maggiore circolazione virale,con un incremento di contagi correlato al notevole aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza con l’apertura delle scuole;

CONSIDERATO ​che​ per contenere la diffusione del virus, con Ordinanza397del 22 ottobre 2020 è stata disposta, con decorrenza dal 26 ottobre 2020, la sospensione delle attività didattiche“in presenza”in tutte le scuole secondarie di secondo grado,www.regione.puglia.it Pagina 2

Limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, nelle more dell’adozione da parte delle Istituzioni scolastiche delle misure previste dal dpcm18 ottobre2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita dei medesimi alunni, con decorrenza dal 26ottobre 2020, sino al 13 novembre 2020;

CONSIDERATO​che, all’esito di un serrato confronto con le istituzioni scolastiche e i sindacati nel corso di vari incontri con i rappresentanti delle categorie del comparto scuola e della dirigenza scolastica, il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale – con nota pec del 24.10.2020-ha trasmesso un piano di misure alternative immediatamente adottabili da parte degli Istituti scolastici secondari di secondo grado, che prevede il ricorso, insieme con la didattica in presenza, alla didattica digitale integrata, come prevista dal D.P.C.M.del18ottobre2020, in misura non inferiore al 50% per tutte le classi del ciclo scolastico interessato;

VISTO ​il parere favorevole del Dipartimento della Salute che con nota prot. AOO_005/PROT/25/10/2020/0004665 ha evidenziato che non si rilevano particolari criticità sulla possibilità di rimodulare le misure adottate con la precedente ordinanza, tuttavia aumentando al 75% la quota della didattica digitale integrata al fine di allineare al sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24ottobre 2020 le misure proposte dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, restando comunque salve le ulteriori valutazioni di competenza del medesimo Dipartimento della Salute, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;

CONSIDERATA la necessità di consentire l’adeguamento dell’organizzazione didattica alle misure di cui alla presente ordinanza, ferma restando la sospensione delle attività didattiche“in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26ottobre 2020, è opportuno prevedere che​a decorrere dal 27ottobre 2020 e fino al 24 novembre2 020,​le Istituzioni Scolastiche adottino, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R.n.275/1999, per una quota​non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo dit urni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00;

CONSIDERATO, altresì, che le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, e in attuazione e nei limiti di quanto su previsto, potranno individuare per la restante quota del 25% in presenza, le misure che riterranno più idonee, per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altreattività in presenza o anche per l’attività in presenza di www.regione.puglia.itPagina 3

Classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi speciali;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l’adozione di organizzare una rimodulazione delle misure adottate​per contenere la diffusione del virus con la precedente Ordinanza 397 del 22 ottobre 2020, restando salve come già detto, le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza, Sentiti i competenti Assessori regionali alla Salute, ai Trasporti e alla Scuola emana la seguente O R D I N A N ZA

Art.1 Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondari e di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26ottobre2020,​ con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020:

  1. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui aglia rticoli 4 e 5 del D.P.R.n.275/1999, per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
  2. 2.Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, in attuazione e nei limiti di quanto previsto al precedente punto1), individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterranno più idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi speciali. La presente Ordinanza, la cui mancata osservanza comporterà le conseguenze di legge, è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli www.regione.puglia.itPagina 4 adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed aiS indaci dei comuni pugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

MICHELE EMILIANO