Menu Chiudi

E se il figlio guadagna poco? Va mantenuto anche se lavora

Devono continuare ad essere mantenuti dai genitori anche i figli che lavorano ma guadagnano poco. Lo sottolinea la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza 407) che ha ordinato il ripristino del mantenimento negato al figlio di una coppia separata della Romagna che da nove mesi aveva un contratto da apprendista presso un albergo tale da non consentirgli comunque di essere “autosufficiente”. Il ragazzo, inoltre, continuava a studiare presso un istituto alberghiero per ottenere un ulteriore diploma. Per la Corte d’appello di Bologna, il ragazzo non doveva essere più mantenuto dal padre in quanto il lavoro da apprendista era fonte di reddito. Secondo la Cassazione, invece, che ha accolto il ricorso della madre del ragazzo, “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sè tale da dimostrare la totale autosufficienza economica”. Infatti, non è “sufficente il mero godimento di un reddito” per fare cessare i doveri dei genitori verso figli, occorre che ciò che guadagnano li renda “autosufficienti”, sottolineano gli “ermellini”. I fatti risalgono al gennaio del 2002 quando, in seguito alla separazione ratificata dal Tribunale di Rimini, Aldo F., padre di Maikol, maggiorenne, e Devid, ancora minorenne, era stato condannato a versare 700 euro ad entrambi i figli. In appello, la Corte di Bologna, su richiesta dell’uomo, dichiarava non dovuto l’assegno al figlio che svolgeva l’apprendistato a partire dal novembre del 2001. Contro questa decisione la madre dei ragazzi, Grazia C. ha fatto ricorso in Cassazione che bacchettando i colleghi del merito, scrive: «Ci si chiede come la Corte territoriale possa ammettere, e soprattutto, riconoscere l’autosufficienza economica in capo ad un ragazzo dopo soli nove mesi di lavoro che si basava sulla totale precarietà, laddove, invece, per la medesima Corte già alla fine del primo mese di lavoro Maikol era autosufficiente ed in grado di affrontare la vota con le proprie entrate da apprendista». In realtà, ricordano ancora gli “ermellini” di piazza Cavour, art. 148 del c.c. alla mano, il “mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma perdura finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia tratto profitto per sua colpa”. Sarà ora la Corte d’appello di Bologna, cui è stato rinviato il caso, a quantificare l’assegno per il ragazzo.