Premesso,
– che i rifiuti inerti da demolizione e da costruzione (nel seguito, rifiuti da C&D) prodotti da cantieri edili sono classificati come rifiuti speciali , D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997;
-che lo smaltimento di rifiuti inerti derivanti dal comparto delle costruzioni e demolizioni dovrebbe avvenire attraverso il conferimento in apposite discariche ;
-che tuttavia è possibile constatare che notevoli quantità di questi materiali sono abbandonati abusivamente in maniera incontrollata su suoli pubblici e privati, provocando una diffusa deturpazione delle periferie urbane invase da cumuli di rifiuti;
-che contemporaneamente si sta riscontrando una difficoltà crescente nel reperire materiali da cava poiché molte Amministrazioni stanno adottando misure sempre più restrittive nei riguardi delle attività estrattive per tutelare il proprio territorio;
– che le cause di tale scempio possono essere sintetizzate in 3 fattori principali:
1- Mancanza di controlli efficaci da parte delle autorità competenti;
2- Costi non trascurabili per lo smaltimento e il trasporto in discarica dei rifiuti;
3- Carenza di discariche autorizzate e/o di piattaforme per il recupero e il riciclo dei rifiuti;
– che tali cause hanno creato le condizioni per un diffuso abusivismo che deturpa il territorio;.
-che il D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 considera i rifiuti inerti da C&D (numero di codice CER 100200 e 170500) come rifiuti speciali da smaltire in discarica di II° categoria tipo 2A.
– che se il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi avviene presso impianti autorizzati, il rifiuto inerte, al termine di una serie di trattamenti finalizzati al raggiungimento degli standard merceologici (All. 1 CNR – UNI 10006) e alla verifica della compatibilità ambientale (All. 3 test di cessione), diventa MPS (materia prima secondaria), comparabile ad una materia prima e quindi esclusa dalle norme sui rifiuti.
– che è necessario responsabilizzare gli utenti nel conferimento dei propri rifiuti inerti (materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione ,pietre, cemento, mattoni, tegole, piastrelle, sanitari ecc );
Visto il D. Lgvo n. 267/2000 e le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997;
Visto il regolamento di igiene e sanità del Comune di Vieste;
Visto la delibera di G.M. n. 81 del 20.04.2005 – recupero rifiuti inerti provenienti da C&D;
ORDINA
ai cittadini, ai titolari di imprese edili, ai tecnici ed ai responsabili di enti pubblici e privati
– che all'atto della domanda del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio attività (DIA) il richiedente dovrà allegare un apposito elaborato progettuale riportante la stima dei rifiuti (materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione ,pietre, cemento, mattoni, tegole, piastrelle, sanitari ecc ) che verranno prodotti, le modalità adottate per una corretta gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione ( C&D), le modalità del deposito temporaneo e le previste destinazioni finali di detti rifiuti;
– che all’atto del rilascio del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio attività (DIA), il richiedente dovrà comprovare di essere sottoscrittore di apposito contratto con il gestore dell’impianto individuato per lo smaltimento di rifiuti da C&D , nel quale dovrà essere esplicitato le modalità del deposito temporaneo, le previste destinazioni finali e con la stima dei rifiuti che verranno prodotti ;
– che unitamente alla dichiarazione di fine lavoro il richiedente dovrà presentare , all’ufficio ambiente del Comune, la certificazione di avvenuto smaltimento/recupero di rifiuti da C&D con la quantificazione dei rifiuti conferiti, la mancata osservanza comporterà la comminazione di sanzioni amministrative e penali;
– che le zone interessate dal fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti, dovranno essere segnalate da opportuna segnaletica. La mancata osservanza dei divieti comporterà la comminazione di sanzioni amministrative e penali.
– Che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti inerti da C&D presenti sul nostro territorio, devono:
1. gestire i propri impianti nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 22/97 e del DM 05.02.98 e a garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e test di cessione;
2. adottare procedure di accettazione dei rifiuti da C&D tali da garantirne il successivo recupero nelle condizioni migliori.;
INVITA
– le forze di Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardie Forestali ad intervenire incisivamente nella modifica dei comportamenti scorretti, nelle attività di prevenzione ambientale e di pattugliamento del territorio.
DISPONE
-Che la Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica siano incaricati della vigilanza e
dell’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.
Le violazioni alla presente Ordinanza siano punite con le ammende previste secondo quanto previsto dal DLgs n. 22/1997 e s.m.i. e da altre normative specifiche in materia.
Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della
pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ( DPR n.1199 del 24.11.1971).