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CONTRATTI DI LAVORO: TUTTO QUELLO CHE E’ UTILE SAPERE

Tra nuove forme di contrattazione, diritti, doveri, modifiche e integrazioni, part time, interinale, temppieno, mobilita ecc., Ondaradio propone un excursus normativo sulle principali norme e novità previste dalla legge in materia di contrattazione di lavoro. Un contributo che riteniamo importante in considerazione delle importanti trasformazioni che hanno interessato e continuano ad interessare il mondo del lavoro, non solamente sul versante delle specifica contrattazione, ma anche nell’ambito del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. DECRETO LEGGE 25/6/08 N° 112

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A ) contratto a termine (Art. 21 D.L. n. 112/2008)

1)    Apposizione del termine:

disciplina previgente (D.lgs 368/01, art. 1, co I°):

    È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

disciplina nuova:

    È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

osservazioni:

    Ferma restando la temporaneità delle ragioni che giustificano l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, la nuova normativa consente di assumere un lavoratore a tempo determinato anche nelle ipotesi in cui la mansione assegnata sia riferibile all’ordinaria (intesa come tipologia) attività del datore di lavoro. Pertanto, l’apposizione del termine non potrà più essere impugnata sostenendo che ciò possa avvenire solo con riferimento ad attività difformi rispetto a quelle normalmente svolte dal datore di lavoro.

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2)    Successione dei contratti:

disciplina previgente (D.Lgs 368/01, art. 5, co IV°-bis, come modificato dalla L. 247/07):

    Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

disciplina nuova:

    Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

osservazioni:

    Il legislatore del 2007, al fine di impedire al datore di lavoro di stipulare un numero indefinito di contratti di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ha introdotto un limite temporaneo alla durata complessiva del rapporto, fissandolo in 36 mesi. Tale limite potrà ora essere derogato dalla contrattazione collettiva (di livello nazionale, territoriale o aziendale) con il rischio che rappresentanze sindacali compiacenti consentano al datore di lavoro di aggirare la disciplina garantista.

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3)    Diritto di precedenza:

disciplina previgente (D.Lgs 368/01, art. 5, co IV°-quater, come modificato dalla L. 247/07):

    Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

disciplina nuova:

    Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

osservazioni:

    La disciplina dettata dalla L. 247/07 ha introdotto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori a termine. La novella consente alla contrattazione collettiva (di livello nazionale, territoriale o aziendale) di derogare a tale previsione, consentendo così al datore di lavoro di non confermare (o comunque di non informare preventivamente) quei lavoratori ritenuti scomodi.

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B ) contratti occasionali di tipo accessorio (Art. 22 D.L. n. 112/2008)

1)    Definizione e campo di applicazione:

disciplina previgente (D.Lgs 276/03, art. 70, co I°):

    Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell’insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; e-bis) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; e-ter) dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

disciplina nuova:

    Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

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2)    Prestatori di lavoro accessorio:

disciplina previgente (D.Lgs 276/03, art. 71):

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province, nell’àmbito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

disciplina nuova:

    Abroga la norma.

osservazioni:

    La novella ridefinisce gli ambiti in cui si può ricorrere al lavoro accessorio e ne stravolge la ratio. Originariamente, infatti, tale tipo di attività era rivolta ai soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel marcato del lavoro ovvero in procinto di uscirne (fasce sociali emarginate), mentre ora chiunque può svolgere prestazioni di lavoro accessorio.

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C ) contratto di apprendistato (Art. 23 D.L. n. 112/2008)

1)    Apprendistato professionalizzante:

disciplina previgente (D.Lgs 276/03, art. 49, co. III°):

    I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

disciplina nuova:

    I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni.

osservazioni:

    La novella abroga il limite minimo di durata dell’apprendistato professionalizzante (due anni).

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2)    Formazione aziendale:

Art. 49 D.Lgs. 276/03, co. V°-ter (introdotto dalla novella):

    In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

osservazioni:

    Il comma introdotto consente la formazione esclusivamente aziendale; in questo modo si corre il rischio di precludere la possibilità di verifica in merito all’effettuazione o meno dell’attività formativa.

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3)    Abrogazioni:

Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a)    articolo 1 D.M. 7 ottobre 1999 – entro trenta giorni dall’assunzione dell’apprendista, le imprese comunicano all’amministrazione competente i dati dell’apprendista e del tutore aziendale;
b)    articolo 21 e articolo 24, commi 3 e 4, D.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 – informazioni alla famiglia e comunicazioni agli uffici competenti circa l’acquisizione o meno della qualifica professionale;
c)    articolo 4 L. 19 gennaio 1955 n. 25 – assunzione dell’apprendista previa visita medica.

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D) libro unico del lavoro (Art. 39 D.L. n. 112/2008)

1.  Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.  Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4.  Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5.  Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6.  La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro.
7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8.  Il primo periodo dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9.  Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell’articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell’articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a)  l’articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b)  l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c)  gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e)  gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f)  l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g)  la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h)  il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i)  l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j)  il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k)  il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l)  la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m)  i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n)  i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12.  Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

osservazioni:

Viene istituito il “libro unico del lavoro” nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni riguardanti i lavoratori impiegati in azienda.
Con l’istituzione del “libro unico del lavoro” vengono quindi soppresse tutte quelle disposizioni relative ai libri paga ed ai libri matricola, il cui contenuto dovrà ora essere trascritto nel “libro unico del lavoro”.
La normativa sul “libro unico del lavoro” entrerà in vigore solo dopo l’emanazione di un decreto che stabilirà modalità e tempi di tenuta e conservazione dello stesso e disciplinerà il relativo regime transitorio.
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E ) Dimissioni del LAVORATORE (Art. 39, co. X°, lett. l, D.L. n. 112/2008)

Viene soppressa la L. 188/2007 (Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonchè del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera). Le dimissioni pertanto potranno essere presentate (come avveniva in precedenza) senza particolari moduli, ma con una semplice comunicazione scritta.

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F ) Lavoro intermittente (Art. 39, co. XI°, D.L. n. 112/2008)

Vengono ripristinate le disposizioni relative al lavoro intermittente (artt. 33 e ss. D.Lgs. 276/03) precedentemente abrogate dalla L. 247/07.

Il contratto di lavoro intermittente (ovvero “a chiamata”) è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che, solamente in caso di bisogno e per il periodo strettamente necessario, decide se ricorrere alle prestazioni del lavoratore.
Le fattispecie disciplinate sono due a seconda che il lavoratore, con la stipula del contratto, si obblighi o meno a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Nel primo caso per i periodi di inattività il lavoratore avrà diritto all’indennità di disponibilità (la cui misura verrà determinata dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, da un decreto ministeriale) mentre, nel secondo caso, nessuna indennità gli è dovuta per i periodi di inattività.
Vi è poi un terzo tipo (o meglio una sottospecie del primo) relativo ai rapporti di lavoro intermittenti attivati per i week end, i periodi natalizi e pasquali e le vacanze estive; per tali rapporti l’indennità di disponibilità non viene pagata se non in presenza di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
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g) cancellazione della causa dal ruolo (Art. 50 D.L. n. 112/2008)

Il primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.»

L’art. 181 c.p.c. come modificato dal presente D.L. si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

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H) Comunicazioni e notificazioni per via telematica (Art. 51 D.L. n. 112/2008)
1.  A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3.  A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

Osservazioni:

D’ora in poi bisognerà inserire in ciascun atto l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria del Tribunale.

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I ) processo del lavoro (Art. 53 D.L. n. 112/2008)

Art. 53 D.L. 112/2008

Il primo comma dell’articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

L’art. 429 c.p.c. come modificato dal presente D.L. si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

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L ) ORARIO DI LAVORO (art. 41 D.L. n. 112/2008)

1)    Lavoratore notturno:

disciplina previgente (D.lgs 66/03, art. 1, co II°, lett. e), n. 2):

    lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

disciplina nuova (co. 1):

    lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale

osservazioni:

     Lavoratore notturno era, ed è, colui che “durante il periodo notturno (dunque tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro impiegato in modo normale” (D.Lgs 66/03, art. 1, lett. e) comma 1). Accanto alla definizione ora riportata, il legislatore aveva previsto che i contratti collettivi potessero dettare un’altra definizione per coloro che rendessero una prestazione lavorativa tra la mezzanotte e le cinque del mattino non in via normale (ovvero, saltuariamente o eccezionalmente). In difetto di quest’ultima, operava la definizione dettata in via residuale dal Legislatore. In particolare, la previgente disciplina definiva come lavoratore notturno, “colui che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno”. Ora con il D.L. 112/08 è stato introdotto un ulteriore requisito, ovvero quello delle tre ore, che si va ad aggiungere al requisito degli ottanta giorni lavorativi all’anno. In buona sostanza, in difetto di contrattazione collettiva, fino ad oggi era sufficiente, per essere considerato lavoratore notturno (con ogni conseguenza in termini di tutela), rendere una prestazione di lavoro notturno (di qualsiasi durata, dunque anche un’ora) per un minimo di ottanta giorni all’anno. Adesso, per essere considerato lavoratore notturno occorre non solo che venga svolto lavoro notturno per almeno 80 giorni all’anno, ma anche che la prestazione venga resa per almeno tre ore al giorno. Risulta evidente che l’introduzione di un altro requisito non può che ridurre il numero di lavoratori definibili notturni. In buona sostanza, non verrebbe più considerato lavoratore notturno colui che rendesse una prestazione di due ore e mezza (ad esempio) tra la mezzanotte e le cinque del mattino per 200 giorni all’anno.

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2)    Lavoratore “mobile”:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 1, co II°, lett. h):

    “lavoratore mobile”; qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.

disciplina nuova (co. 2):

    “lavoratore mobile”; qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.

osservazioni:

    Anche la definizione di lavoratore mobile è stata modificata. In particolare, il legislatore ha chiarito che è lavoratore mobile colui che svolge servizi di trasporto passeggeri e merci sia per proprio conto che per conto di terzi.
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3)    Esclusioni:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 2, co III°):

    le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.

disciplina nuova (co. 3):

    le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.

osservazioni:

    La disciplina dettata dal D.Lgs 66/03 non trovava applicazione nel caso di alcune categorie professionali. La novella ha escluso anche quella degli addetti ai servizi di vigilanza privata. La ratio è, probabilmente, da rinvenirsi nell’intento di garantire un servizio di sicurezza che non sia “intralciato” dai vincoli imposti dalla disciplina in tema di orario di lavoro. Occorre, tuttavia, rilevare che una cosa sono i servizi necessari di pubblica sicurezza che sempre devono essere garantiti dallo Stato; altro è quello che viene eventualmente fornito da datori di lavoro privati.
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4)    Riposo giornaliero:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 7):

    Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

disciplina nuova (co. 4):

    Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

osservazioni:

    Il legislatore ha esteso la deroga al riposo consecutivo previsto per il lavoro frazionato anche al lavoro in regime di reperibilità
***
5)    Riposo settimanale:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 9, co. I°):

    Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7.

disciplina nuova (co. 5):

    Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Il suddetto  periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

osservazioni:

    Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive viene calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
***
6)    Lavoro a turni:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 9, co. II°, lett. a):

    fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero  o settimanale.

disciplina nuova (co. 6):

    fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero  o settimanale.

osservazioni:

    L’eccezione prevista per i lavoratori a turni in materia di riposo settimanale, è stata estesa oltre che al cambio squadra anche al cambio turno.
***

7)    Deroghe della contrattazione:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 17, co. I°):

    Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.

disciplina nuova (co. 7):

    Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

osservazioni:

    In assenza di contrattazione nazionale, le deroghe al riposo giornaliero, le pause per il lavoro notturno e la durata massima del lavoro settimanale, possono essere disciplinate anche dalla contrattazione di secondo livello.
***

8)    Sanzioni:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 18bis, co. III°):

    3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

disciplina nuova (co. 8):

    3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, dall’articolo 9, comma 3, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore, per ciascun periodo di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.
******
9)    Sanzioni:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 18bis, co. IV°):

    4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1 e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

disciplina nuova (co. 9):

    4. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.
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10) Sanzioni:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 18bis, co. VI°):

    6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1 e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammasso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

disciplina nuova (co. 10):

    6. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammasso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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11)    Sospensione attività dell’impresa:

disciplina previgente (D.Lgs 81/08, art. 14, co. I°):

    Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

disciplina nuova (co. 11):

    Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,[…] nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
***
12)    Ripristino regolari condizioni di lavoro:

disciplina previgente (D.Lgs 81/08, art. 14, co. IV°, lett. b):

    E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: b)  l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
disciplina nuova (co. 12):

    E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: b)  l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi […] di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

***

13)    Dirigenza sanitaria:

disciplina nuova (co. 13):

    Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del decreto legislativo 2003 n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

***
14)    Informazioni per straordinario oltre le 48 ore:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 4, co. V°):

    In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
disciplina nuova (co. 14):

    Abroga la norma.

osservazioni:

    E’ stato abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di informare la Direzione provinciale del lavoro in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanali.
***
15)    Informazione lavoro notturno:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 12, co. II°):
    I datore di lavoro, anche per il tramite dell’Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
disciplina nuova (co. 14):

    Abroga la norma.

osservazioni:

    E’ stato, altresì, abrogato l’obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro in tema di lavoro notturno.
***
16)    Sanzioni:

disciplina previgente (D.Lgs 66/03, art. 18bis, co. V°):
    La violazione della disposizione prevista dall’articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
disciplina nuova (co. 14):

    Abroga la norma.

osservazioni:

    Poiché il legislatore ha abrogato la norma di cui all’articolo 4, comma 5 (ovvero uno degli obblighi informativi di cui abbiamo già detto), viene abrogata anche la norma che sanzionava la violazione della stessa.

Decreto Legge 25.6.2008 n.112
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 n. 147)
(…  stralcio della normativa relativa al diritto del lavoro e al processo).
Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1.  All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2.  All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3.  All’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
4.  Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
 
Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1.  L’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell’insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».
2.  All’articolo 72, comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3.  L’articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1.  All’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2.  All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3.  Al comma 1 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «, compresi i dottorati di ricerca».
4.  Al comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all’articolo 53».
5.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a)  l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b)  l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c)  l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
……
Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1.  Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.  Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4.  Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5.  Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6.  La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro.
7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8.  Il primo periodo dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9.  Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell’articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell’articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a)  l’articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b)  l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c)  gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e)  gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f)  l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g)  la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h)  il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i)  l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j)  il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k)  il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l)  la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m)  i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n)  i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12.  Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1.  All’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».
2.  All’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
3.  All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4.  All’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilità».
5.  All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all’articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6.  La lettera a) dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
7.  Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8.  Il comma 3, dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 3, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9.  Il comma 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore,».
10.  Il comma 6 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11.  All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12.  All’articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».
13.  Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo
1.  Il primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.».
Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1.  A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3.  A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4.  A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.
5.  All’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Nell’albo è indicato l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b)  il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro
1.  Nel secondo comma dell’articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell’articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell’articolo 420».
2.  Il primo comma dell’articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 56. Disposizioni transitorie
1.  Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.