Menu Chiudi

..A proposito del “Bonus” per le famiglie a basso reddito è bene sapere…

Con legge n. 2/2009 le Camere hanno definitivamente approvato il decreto legge n.185/2008, con il quale il Governo, per far fronte all’attuale crisi economica, aveva previsto l’erogazione di un bonus straordinario (il cosiddetto “bonus famiglia”) a favore delle famiglie a basso reddito. Rispetto al provvedimento originario, l’unica modifica apportata su questo argomento dal
Parlamento ha riguardato lo slittamento al 28 febbraio 2009 del termine per inoltrare al sostituto di
imposta, la richiesta del “bonus, originariamente fissato al 31 gennaio scorso.
Sull’argomento, nel frattempo, è intervenuta anche una circolare dell’Agenzia delle Entrate – che
riportiamo integralmente di seguito – che, nel chiarire i contenuti del provvedimento, ha anche
rettificato alcune indicazioni impartite all’indomani della pubblicazione del decreto legge 185 in
materia di individuazione del beneficio per le famiglie nelle quali sono presenti portatori di
handicap. Ecco, in sintesi, una scheda riassuntiva su tutto quello che c’è da sapere sul “bonus
famiglia”.
Chi ne ha diritto, a quanto ammonta
L’importo del bonus famiglia non è fisso ma, in relazione al reddito ed al numero dei componenti la
famiglia, oscilla tra un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.000 euro. Per individuare il numero
dei componenti il nucleo familiare occorre conteggiare il titolare, il suo coniuge, gli eventuali figli e
tutti gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
Tutti i familiari, escluso il coniuge, devono ovviamente essere a carico del richiedente; per essere
considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51
euro.
Per riconoscere il carico dei familiari residenti all’estero, i cittadini extracomunitari residenti in
Italia devono essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a
carico.
Se il pensionato è “single” l’importo del bonus è di 200 euro e la soglia di reddito da non superare è
di 15.000 euro; se, invece, la famiglia è di due persone sale sia l’importo del bonus che il limite di
reddito, rispettivamente fissati a 300 e 17.000 euro. Nel caso di un nucleo familiare di 4 persone la
soglia di reddito è di 20.000 euro e l’importo del beneficio è di 500 euro. Se nel nucleo familiare vi
è un portatore di handicap (coniuge, figlio o altro familiare portatore di handicap ai sensi della
Legge 104/1992) il limite di reddito sale a 35.000 euro e l’ammontare del bonus è di 1.000 euro.
Per individuare l’anno di reddito a cui fare riferimento per verificare il diritto al bonus, si può
scegliere se considerare il reddito del 2007 oppure nel 2008; tale scelta è stata consentita per
agevolare coloro che, ad esempio, avevano i requisiti nel 2007 ma che nel 2008 non li avevano più.
Il bonus viene erogato soltanto ad un componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né
ai fini fiscali nei ai fini del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Tabella riassuntiva
Numero componenti nucleo familiare Reddito complessivo Bonus spettante
1 (solo se titolare di pensione) 15.000 € 200 €
2 17.000 € 300 €
3 17.000 € 450 €
4 20.000 € 500 €
5 20.000 € 600 €
più di 5 22.000 € 1.000 €
Con familiare a carico portatore di handicap 35.000 € 1.000 €
Gli esclusi
Anche se si è pensionati o lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto, ma nello stesso tempo il
richiedente o un componente il nucleo è un piccolo imprenditore o un professionista, il bonus per la
famiglia non spetta . Il possesso di una partita Iva, anche per una piccola attività d’impresa, arte o
professione, esclude infatti la possibilità di accesso al bonus straordinario introdotto dal
provvedimento.
Sono esclusi anche i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante da partecipazione
in società di persone, commerciali o artigianali, in studi associati fra professionisti o in società di
capitali.
A chi e dove inoltrare la domanda di bonus
I termini per presentare la richiesta variano a seconda dell’anno di riferimento scelto per individuare
il diritto, della circostanza di avere o meno un sostituto di imposta. Se si sceglie come riferimento il
reddito del 2007 la richiesta va inviata all’ente di previdenza (o all’azienda, se si è un lavoratore
dipendente) entro il 28 febbraio prossimo.
Se, invece, si sceglie come riferimento il 2008 la richiesta va presentata entro il 31 marzo.
Per chi, invece, come ad esempio le colf o le badanti oppure per i titolari di prestazioni
previdenziali per le quali l’INPS e gli altri Enti non sono sostituti di imposta, non hanno un sostituto
di imposta la richiesta va presentata direttamente agli uffici del Fisco entro termini più ampi
Anno di reddito Domanda entro
Per chi ha un sostituto di imposta
Anno 2007 28/02/2009
Richiesta al datore di lavoro o all’Ente previdenziale
Anno 2008 31/03/2009
Per chi non ha un sostituto di imposta
Anno 2007 30/04/2009
Richiesta all’Agenzia delle Entrate
Anno 2008 30/06/2009
Il “Bonus famiglia” sarà erogato direttamente sulla pensione o in busta paga secondo il seguente
calendario.
Sostituto d’imposta Anno di riferimento Pagamento entro
2007 31/03/2009
datore di lavoro
2008 30/04/2009
2007 31/03/2009
ente pensionistico
2008 31/05/2009
In mancanza di sostituto di imposta (Colf, Badanti, ecc.ecc.) la richiesta andrà inoltrata direttamente
all’Agenzia delle Entrate competente e il pagamento verrà disposto direttamente dalla stessa
Agenzia ..”nel più breve tempo possibile” (sic!)

Come si compila il modello – Per ottenere il bonus occorre compilare un apposito modulo,
scaricabile dal sito internet del Ministero dell’Economia e dal sito dell’INPS.
Nel modello vanno indicati i redditi percepiti da ciascun familiare reperibili, a seconda della scelta
dell’anno, dal Cud 2008 o dal Cud 2009. Essi devono, poi, essere aumentati dal reddito derivante
dal possesso di fabbricati e terreni e compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze.
In alternativa al Cud, si può far riferimento ai dati contenuti nel modello 730 (il reddito è quello
scritto al rigo 6) o al modello Unico (rigo RN1).
Il CAAF della CISL è a disposizione per l’inoltro delle richieste in via telematica, ove previsto, e
per la compilazione delle richieste negli altri casi.