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Per proprietari e detentori di cani una nuova ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica

E’ entrata in vigore il 23 marzo 2009, un’ordinanza urgente con cui il Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali ha indicato le misure a cui devono attenersi i proprietari e detentori di cani a tutela
dell’incolumità pubblica.
Il principio espresso in via preliminare è che "il proprietario di un
cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della
conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei
danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso".

In vigore dal 23 marzo un’ordinanza a cui devono attenersi i proprietari e detentori di cani a tutela dell’incolumità pubblica: le nuove regole.

Viene precisato, inoltre, che non è possibile stabilire il rischio di
una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una
razza o ai suoi incroci, pertanto non ha più validità l’elenco delle
razze canine a rischio di aggressività, contenuto nell’ordinanza del
gennaio 2008, sostituita dalla presente.

In base all’ordinanza proprietario o detentore del cane devono:

– utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50
durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti
al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

– portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane
in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta
delle Autorità competenti;

– affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

– acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche
fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

– assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche
esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui
vive;

– raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta
delle stesse, quando conducono l’animale in ambito urbano.

Sono vietati tutti i comportamenti che possano esaltare l’aggressività
del cane, come addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle
orecchie, la rescissione delle corde vocali o altri interventi
chirurgici: questi sono consentiti solo nel caso abbiano finalità
curative, altrimenti sono da considerarsi maltrattamento e puniti dalla
legge penale.

Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con
rilascio di patentino; i percorsi, le cui spese sono a carico dei
proprietari stessi, saranno organizzati dai comuni, che, sulla base
dell’Anagrafe canina ed in collaborazione con il Servizio Veterinario,
decideranno in quali casi il percorso formativo è da ritenersi
obbligatorio.

Le linee guida per la programmazione dei corsi formativi saranno dettate
con decreto del Ministero entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
dell’ordinanza.