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Regione, tagli boschivi incontro tecnico per modificare le regole

Si è svolto presso l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste-, un incontro tecnico con i rappresentanti delle Province e delle organizzazioni regionali di categoria, l’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, la Lega Coop., Confcooperative e il Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato con all’ordine del giorno: Modifiche ed integrazioni al Regolamento sui tagli boschivi; Regolamento regionale per l’istituzione dell’albo delle imprese boschive; Aggiornamento ed integrazioni al Prezziario dei lavori ed opere forestali e arboricoltura da legno. Di grande rilevanza,considerati i tempi ristretti per la redazione dei bandi del Psr 2007/2013 – misure forestali, la riunione ha affrontato e discusse le modifiche ed integrazioni al Regolamento sui tagli boschivi, redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n.14 “Disposizioni in materia forestale”: un documento valido per tutti i complessi boscati della regione, compresi i boschi di proprietà regionale. Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli, così come previsto da decreto legislativo n. 227/2001. Altro argomento di discussione è stato il Regolamento di attuazione per l’istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare lavori, opere e servizi in ambito forestale, ambientale e delle sistemazioni idraulico – forestale. L’iscrizione all’Albo, certificata dal Servizio Foreste, è condizione necessaria per l’esecuzione, da parte di Enti pubblici, di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico – forestali qualora gli stessi non siano eseguiti in amministrazione diretta. All’albo possono essere iscritte le imprese, a qualsiasi titolo costituite, che effettuano i lavori o le opere summenzionate. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente. E’ stato affrontato, infine, il tema dell’aggiornamento e delle integrazioni al Prezziario dei lavori ed opere forestali e arboricoltura da legno. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo.