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Vieste/Pubblicata dal Circomare l’ordinanza alla disciplina temporanea del Porto di Rodi Garganico

ORDINANZA nr. 22/2009
(modifica l’Ordinanza nr. 17/2007 datata 19.07.2007)
 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:

 

VISTA    l’istanza prot. n° 7025 datata 09.07.2009 del Comune di Rodi Garganico (FG), con la quale si richiede di rimodulare l’ordinanza 17/2007 datata 19.07.2007 e di consentire l’ormeggio/la sosta, delle motonavi per il collegamento con le Isole Tremiti e per le gite lungo la costa Garganica nonché l’accesso dei passeggeri per l’imbarco/sbarco, alla nuova banchina di sottoflutto del costruendo porto di Rodi Garganico;      
VISTA    la propria Ordinanza nr. 17/2007 in data 19 luglio 2007 con la quale è stata interdetta tutta l’area interessata, ed il relativo specchio acqueo, a causa dei lavori per la realizzazione del porto turistico, ai fini della tutela della sicurezza della navigazione nonché la salvaguardia della pubblica incolumità e consentire il regolare svolgimento dei lavori portuali;      
VISTA    la propria Ordinanza nr. 02/2007 in data 6 marzo 2007 con la quale vengono disciplinate le varie attività nelle aree portuali;      
VISTO    il Certificato di Collaudo statico parziale redatto in data 08.07.2009 relativo alle opere in c.a. del porto turistico di Rodi Garganico come nello stesso meglio specificate;      
VISTO    Il piano operativo  di sicurezza, a firma di un tecnico abilitato, per attuare le condizioni necessarie all’uso provvisorio della struttura;      
VISTA    la planimetria riportante lo stato attuale dell’opera dalla quale si evince il  percorso pedonale, da utilizzare anche per il transito dei mezzi di soccorso, e la separazione fisica tra l’opera realizzata e l’area di cantiere;      
CONSIDERATA    pertanto la necessità di modificare temporaneamente la citata Ordinanza nr. 17/2007 in data 19 luglio 2007 al fine di dettare specifiche disposizioni ordinatorie, volte a regolamentare l’approdo delle motobarche, il transito dei passeggeri e l’esecuzione dei lavori sopra accennati;      
RITENUTO    opportuno e necessario adottare i provvedimenti di competenza utili ai fini di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché salvaguardare la vita umana in mare, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità/Enti/Amministrazioni;      
SENTITO    Il Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico;      
VISTI    gli atti d’ufficio;      
VISTI    gli articoli 2,17, 28, 30, 62, 63, 65, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1249 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 59, 63, 64, 71, 81 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);     

RENDE NOTO

a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al giorno 25 luglio 2009, nell’area demaniale marittima (banchina e specchio acqueo), come meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante alla presente ordinanza, è consentita temporaneamente la navigazione, l’ormeggio e la sosta, alle motonavi per il collegamento con le Isole Tremiti e per le gite lungo la costa Garganica, al nuovo pontile d’attracco bilaterale,  nonché l’accesso ed il transito dei passeggeri per il relativo imbarco/sbarco.

O R D I N A
Articolo 1
 (Campo di Applicazione)
1.    La presente ordinanza disciplina temporaneamente la navigazione, l’ormeggio e la sosta delle unità navali nella zona del nuovo pontile d’attracco bilaterale del costruendo porto di Rodi Garganico lato esterno porto ed il relativo accesso/transito dei passeggeri per l’imbarco/sbarco.
2.    Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Articolo 2
l’articolo 1 dell’Ordinanza n. 17/2007 in data 19 luglio 2007, citata in premessa, è così modificato:

a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al giorno 25 luglio 2009, temporaneamente nell’area demaniale marittima, di cui al “RENDE NOTO” è consentito l’ormeggio e la sosta, alle motonavi, aventi un pescaggio non superiore a 2 (due) metri,  per il collegamento con le Isole Tremiti e per le gite lungo la costa Garganica, al nuovo pontile d’attracco bilaterale del costruendo porto di Rodi Garganico lato esterno porto, in prosecuzione del molo esistente,  nonché l’accesso ed il transito dei passeggeri per le operazioni di imbarco/sbarco.

Articolo 3
(Prescrizioni per gli armatori/proprietari/biglietterie delle motobarche)

Considerato lo spazio disponibile in banchina, tenendo presente che le unità navali devono restare all’ormeggio ovvero sostare in banchina per un tempo non superiore a 15 (quindici) minuti, potrà arrivare quindi ormeggiare/sostare solo una motobarca alla volta. Pertanto è assolutamente vietato ormeggiare a pacchetto con altre unità.
Gli armatori/proprietari hanno l’obbligo di predisporre un idoneo servizio di vigilanza all’ingresso, situato alla radice del molo. Il personale, addetto alla vigilanza, responsabile della tenuta della chiave del lucchetto, dovrà aprire il cancello d’ingresso dieci minuti prima dell’arrivo della prima motonave e chiuderlo dopo la partenza dell’ultima motonave. Dopo le predette operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri il cancello dovrà restare chiuso salvo casi di forza maggiore.
Alla luce di quanto predetto, sul molo/banchina, potranno accedere solo ed esclusivamente i passeggeri già  muniti del biglietto ed i responsabili della motonave in ingresso nell’orario stabilito.
Nel modo più tassativo è vietato l’ingresso di persone estranee alle predette operazioni.
Le biglietterie devono sospendere la vendita dei biglietti almeno 5 (cinque) minuti prima dell’orario previsto di partenza della nave e, comunque, non appena la nave abbia raggiunto il numero massimo di persone trasportabili.
Per motivi di ordine pubblico, è vietato svolgere, nell’ambito portuale, opere di propaganda, verbale o con volantini o con qualsiasi altro mezzo, per indurre i passeggeri a preferire l’imbarco su navi di determinati soggetti.
           Allo scopo di facilitare i controlli da parte del personale preposto alla vigilanza, nonché al fine di indirizzare meglio i passeggeri, per ogni nave deve essere sistemata in modo ben visibile ed in prossimità del cancello d’ingresso/accesso  al molo/banchina  un cartello che indichi:
il nome della nave e della società in arrivo ovvero pronta per l’imbarco dei passeggeri;
il numero massimo di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare;
l’orario di partenza e la  destinazione.

Articolo 4
(Prescrizioni per la ditta esecutrice dei lavori)

La ditta “Impresa Pietro Cidonio S.p.a.”, appaltatrice ed esecutrice dei lavori, dovrà provvedere alla scrupolosa osservanza delle sotto specificate prescrizioni:
·    Adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili incidenti;
·    Ottemperare alle disposizioni ed alle prescrizioni impartite da altri Enti e/o Amministrazioni comunque competenti;
·    Sospendere i lavori in prossimità della banchina all’arrivo/ingresso delle motonavi in banchina per tutta la durata dell’imbarco/sbarco e transito dei passeggeri o qualora se ne ravvisi la necessità;
·    Posizionare nello specchio acqueo delle boe galleggianti luminose o altra idonea segnaletica nautica  al fine di creare un corridoio di atterraggio (per l’ingresso/uscita) delle motonavi;
·    Posizionare, in maniera ben visibile,  su tutta l’area/specchio acqueo interessata al transito pedonale e navale idonea segnaletica (segnali di divieto – di avvertimento – di prescrizione), realizzata con materiale durevole nel tempo, resistente agli agenti atmosferici e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca al fine di evitare l’insabbiamento delle unità, evitare che a nuoto i bagnanti possano raggiungere la banchina, evitare che si arrampichino alla recinzione, indicare il pericolo di caduta in mare, il pericolo di annegamento, il divieto di gettare oggetti/rifiuti in mare ed a terra ed ogni altro accorgimento;
·    Posizionare all’ingresso, nelle vicinanze del cancello, copia dello stralcio planimetrico, allegato alla presente ordinanza, realizzato con materiale durevole nel tempo, resistente agli agenti atmosferici.

Articolo 5
(Obblighi  per il Comandante della Motonave)

       Il Comandante della Motonave dovrà:
·    stazionare esclusivamente nell’area/banchina di nuova realizzazione;
·    quando in arrivo/ingresso in anticipo sull’orario previsto, attendere in rada, ad una distanza non inferiore ad un miglio dalla testata del molo di sopraflutto al fine di non ostacolare o rendere difficoltose le manovre di uscita di altre unità navali;
·    quanto in arrivo/ingresso, dare la precedenza alle eventuali navi in uscita;
·    utilizzare obbligatoriamente il corridoio di atterraggio, delimitato dalle boe. Comunque mantenersi ad una distanza non inferiore a tre metri dall’area operativa del cantiere antistante la nuova banchina;
·    procedere alla minima velocità possibile con scafo in dislocamento, evitando di generare il moto ondoso e prestando,  la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo, antistante la spiaggia posta a levante del molo di sottoflutto;
·    adottare, se del caso, ogni utile accorgimento nonché tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento;
·    deve assicurarsi che l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri avvenga in maniera ordinata e senza pericoli e, prima della partenza, devono ritirare completamente a bordo  le passerelle di imbarco/sbarco;
·    prima dell’arrivo/ingresso alla banchina e all’uscita contattare via radio VHF/FM (canale  16), o in alternativa via telefono, l’Autorità Marittima fornendo i seguenti dati:
tipo e nome della nave;
l’ora di ingresso, di uscita dalla banchina e di fine manovra;
provenienza e destinazione;
numero dei passeggeri in transito (presenti a bordo);
numero dei passeggeri imbarcati;
·    Nel caso che una motonave non inizi il viaggio in orario deve lasciare libero l’ormeggio per l’accosto della motonave di prossimo arrivo;
·     In caso di ritardo sull’orario di arrivo, dovrà attendere l’operazione commerciale di tutte le altre motonavi che sono in orario, secondo le indicazioni del Comandante del Porto.

Restano ferme le responsabilità che l’art.409 del Codice della Navigazione pone in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza per l’imbarco/sbarco dei passeggeri, a tal uopo i vettori devono adottare ogni misura cautelare per il corretto instradamento dei passeggeri a bordo delle proprie unità.

Articolo 6
(accesso sul molo con veicoli)
E’ vietato l’accesso veicolare sul molo.  Fanno eccezione i veicoli delle forze di polizia, di pronto soccorso.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme della presente ordinanza, si applicano tutte le disposizioni vigenti, delle ordinanze nr. 02/2007 e nr. 17/2007 datate rispettivamente 6 marzo 2007 e 19 luglio 2007 entrambe citate in premessa, per quanto applicabili.
E’ comunque fatto divieto di effettuare in tutto l’ambito portuale,  alla sua imboccatura  ed a meno di 200 metri dalla banchina bilaterale di attracco qualsiasi attività inerente i pubblici usi del mare non espressamente autorizzata dall’Autorità Marittima di giurisdizione. 
L’ Amministrazione Marittima è da ritenersi in modo assoluto manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale che potesse derivare in maniera diretta e/o indiretta dalle attività indicate nel presente provvedimento per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’esecuzione di dette operazioni.

Articolo 8
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all’ambiente marino, e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Articolo 9
(Rispetto dell’Ordinanza)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di quest’Ufficio per la durata di trenta (30) giorni (ex. art.59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – Parte Marittima), all’albo della Casa Comunale di Rodi Garganico ed a quello dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

        Vieste lì  14  luglio 2009                                       
                                                                                                                        
     f.to IL COMANDANTE
                                                                                                             T.V. (CP) Vincenzo  SACCO