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Rodi/ L’ordinanza del Circomare per la processione a mare della Madonna SS. della Libera

Il capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia: VISTA  la nota prot. n° 1548  datata 20.07.2009 del Comune di Rodi Garganico con la quale si richiede l’autorizzazione ad effettuare una processione a mare al fine di trasportare a bordo della M/B “MIRA” – 1MF 1766 il simulacro della Madonna ss.  della Libera il giorno 25 luglio 2009 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 lungo il tratto di mare dal porto canale di Capojale al porto di Rodi Garganico;

VISTA  la nota datata 20.07.2009, con la quale il Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico ha richiesto a questo Ufficio Circondariale Marittimo  l’emanazione di apposita ordinanza per disciplinare la manifestazione in questione;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare svolgimento della citata manifestazione, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI  gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

RENDE NOTO

che il giorno 25 luglio 2009,  dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nel tratto di mare lungo il tratto di mare dal porto canale di Capojale al porto di Rodi Garganico si terrà una processione in mare per la traslazione della Sacra Icona della Madonna SS della Libera a bordo della M/B “MIRA” – 1MF 1766.

ORDINA

Articolo 1

Il Comandante della M/B “MIRA” – 1MF1766  è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
·    rizzare adeguatamente la sacra Icona;
·    vigilare affinché le operazioni di imbarco/sbarco delle persone siano agevoli e sicure;
·    far si che le persone imbarcate non facenti parte dell’equipaggio prendano posto sull’unità in modo da non intralciare il governo dell’unità;
·    la navigazione dovrà essere effettuata tra i 500 metri ed 1 miglio dalla costa con condizioni meteomarine assicurate favorevoli;
·    l’unità dovrà imbarcare, sotto la responsabilità del Comandante, passeggeri in numero massimo previsto dalle certificazioni di sicurezza.

Articolo 2

             Le unità partecipanti alla processione dovranno effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF, mentre quelle dotate di apparecchio CB dovranno effettuare ascolto radio continuo sul canale 09.
             Le stesse dovranno imbarcare sotto la responsabilità dei rispettivi Comandanti, passeggeri in numero massimo previsto dalle certificazioni di sicurezza e dalla vigente normativa in materia.
Le stesse dovranno accodarsi alla M/B “MIRA” rimanendo in fila e mantenendo tra di loro una distanza di sicurezza tale da evitare incidenti.
La velocità del convoglio dovrà essere tale da salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
Tutte le unità dovranno compiere un percorso uniforme accostando al medesimo punto, in modo che il rientro in porto avvenga nello stesso ordine di formazione del convoglio in uscita.
Il Comandante della M/B “MIRA”, appena raggiunto il numero massimo delle persone imbarcabili deve scostarsi dalla banchina e portarsi fuori dal porto lasciando libera la zona di entrata/uscita dello stesso.

Articolo 3

             Navi, imbarcazioni e natanti in genere che si trovino a navigare in prossimità del percorso interessato dalle processioni a mare dovranno prestare la massima attenzione ed, in particolare:
·    non incrociare la rotta del convoglio e/o comunque non inserirsi tra le unità partecipanti alla processione;
·    ridurre la velocità al minimo consentito per governare e, qualora ne ricorrano i presupposti, fermarsi tenendosi a distanza di sicurezza dal convoglio.

Articolo 4

 I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:
a)    se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
b)    ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione  o, in caso di reato, ai sensi dell’art. 1231 dello stesso Codice, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Articolo 5

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it.

Vieste, lì 24.07.2009
  IL COMANDANTE
   T.V. (CP) Vincenzo SACCO  

          NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ACCENSIONE
                 DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE

Località: Area portuale  – Porto di Rodi Garganico –Data: 25 Luglio 2009 ore 24.00.
Validità: per i soli giorni di accensione sparo – Organizzatori: Sig. PARENTE GIUSEPPE per conto della ditta “PIROTECNICA FONTANA” di Torremaggiore (FG).

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:
 
VISTA:              l’autorizzazione Prot nr. 847 rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, Ufficio Commercio e P.A. – Settore IV in data 17.07.2009 per l’accensione di fuochi pirotecnici a cura del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta “PIROTECNICA FONTANA ” con sede a Torremaggiore (FG), CTR. Pagliara Vecchia, da effettuarsi nel giorno 25.07.2009 alle ore 24.00 in area portuale di Rodi Garganico;
VISTA:    l’autorizzazione N° 01/2009 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Rodi Garganico;
VISTA:         la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”
VISTI:    gli art. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO
che dalle ore 24.00 circa del giorno 25,  fino al termine della manifestazione, parte dell’area portuale di Rodi Garganico (area anistante il Molo di Sopraflutto), sarà interessata dall’accensione di fuochi pirotecnici, a cura della ditta, “PIROTECNICA FONTANA”;

O R D I N A

Art. 1    – Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
Nel giorno e ora di cui al rende noto, fino al termine della manifestazione, nell’area circolare ubicata nell’ambito portuale di cui al rende noto con ampiezza di metri 300 circostanti il sito ove vengono ubicati i tubi di lancio, segnalata sul posto, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia e in seno all’autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata dell’accensione, con l’impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, è vietato:
§    transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
§    transitare a piedi all’interno del perimetro segnalato;
§    svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale;
§    la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a qualsiasi unità navale per un raggio di 300 metri dal punto di accensione dei fuochi.

Art. 2-Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
§    i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi;
§    i mezzi ed il personale della Delegazione di Spiaggia di Peschici e delle forze di polizia in servizio;
§    le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell’area d’interdizione
Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4    – Disposizioni finali e sanzioni
E’ fatto obbligo alla Ditta “PIROTECNICA FONTANA”, di provvedere al termine delle operazioni, alla bonifica dell’area interessata da eventuali fuochi artificiali inesplosi e quant’altro da essi derivato.
La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione” ovvero dell’art. 53 del D.Lgs 171/2005. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vieste, lì 24 luglio 2009
 IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO