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L’ordinanza del Circolare che Regolamenta il Porto Turistico di Rodi Garganica

ORDINANZA nr. 26/2009
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:  
VISTO     l’atto formale  n° rep. 8170 del 09.05.2007  di concessione di area demaniale rilasciato al Comune di Rodi Garganico (FG) allo scopo di realizzare un porto turistico;      
VISTO    il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario nr. 77 – (Rettifica G.U. n.116 del 21 maggio 1997) e la Legge 88/2001;       
VISTE    le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;      
VISTO    il certificato di collaudo statico delle strutture in c.a. del porto turistico relative a muri di banchina, pontili fissi, pontile traghetti, e muro paraonde del molo di sottoflutto redatto in data 08.07.2009;      
VISTO    Il verbale di visita di collaudo tecnico- amministrativo n° 3 redatto in data 22.08.2009;       
PRESO ATTO      del regolamento per l’esercizio e l’uso del porto turistico denominato “Marina di Rodi Garganico” redatto dalla ditta “Impresa Pietro Cidonio S.p.a.”, nella sua qualità di gestore,  resosi necessario a seguito dei lavori per la realizzazione del porto turistico di Rodi Garganico (FG);         
CONSIDERATO    che la regolamentazione dei rapporti con terzi utenti del bene rientra esclusivamente tra le prerogative del gestore in quanto tale mentre tutto ciò che concerne gli aspetti di sicurezza e della  navigazione portuale permane in capo all’ Autorità Marittima;
      
TENUTO CONTO    che nel predetto ambito portuale coesistono diverse componenti quali la pesca, il diporto, la cantieristica, il traffico passeggeri, nonché, attività commerciali di vario genere;      
VISTA
    la propria Ordinanza nr. 02/2007 in data 6 marzo 2007 con la quale vengono disciplinate le varie attività nelle aree portuali di Rodi Garganico, Foce Varano e Capojale;      
CONSIDERATA    la necessità di modificare parzialmente l’ordinanza nr. 02/2007 in data 6 marzo 2007 per quanto concerne solo il  porto di Rodi Garganico;      
RITENUTO    opportuno e necessario adottare i provvedimenti di competenza di questa Autorità Marittima ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione l’incolumità delle persone e delle cose nell’ambito portuale di Rodi Garganico nonché salvaguardare la vita umana in mare, per i cui fini è emanato il presente provvedimento, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità/Enti/Amministrazioni;      
RITENUTO    necessario riunire in un testo unico le norme disciplinanti le varie attività che si svolgono in porto al fine di conferire un’organicità alle disposizioni, con conseguente beneficio di razionale cognizione e immediata consultazione da parte dell’utenza marittima e portuale in genere;      
SENTITO    Il Comandante del Porto di Rodi Garganico;      
VISTI    gli atti d’ufficio;      
VISTO    il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;      
VISTI    gli articoli 2,17, 28, 30, 62, 63, 65, 74, 80, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1249 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 59, 63, 64, 71, 81, 86, 88, 204, 205 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);     

O R D I N A

Articolo 1
E’ approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento del Porto Turistico di Rodi Garganico (FG)”.
Tale provvedimento avrà una validità sperimentale di 6 (sei) mesi. Successivamente, se non espressamente abrogato e/o modificato da questa Autorità Marittima, acquisirà efficacia definitiva.

Articolo 2
(Sanzioni)

I contravventori alle norme del qui recato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all’ambiente marino, e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme della presente ordinanza, si applicano tutte le disposizioni di Legge vigenti.
L’Amministrazione Marittima è da ritenersi, in modo assoluto,  manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale che possa derivare in maniera diretta o indiretta dalle attività indicate nel presente provvedimento per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’inosservanza delle norme vigenti,  nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all’interno dell’area portuale di Rodi Garganico.

Articolo 4
 (Abrogazioni)

La presente ordinanza, abroga ogni altra disposizione emanata da questa Autorità Marittima con essa in contrasto e nello specifico le sottoelencate  ordinanze:
1.    l’articolo 1 dell’Ordinanza nr. 02/2007 datata 6 marzo 2007, citata in premessa, per quanto concerne solo Rodi Garganico;
2.    ordinanza nr.17/2007 datata 19.07.2007;
3.    ordinanza nr.17/2008 datata 23.06.2008.
Articolo 4
(Rispetto dell’Ordinanza)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di quest’Ufficio per la durata di trenta (30) giorni (ex. art.59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – Parte Marittima), ed a quello dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Vieste, li 27.07.2009
                                                                        F.to  IL COMANDANTE
                                                                        TV (CP) Vincenzo  SACCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI  RODI GARGANICO
“MARINA DI RODI GARGANICO”

Articolo 1
(Ambito portuale )

L’ambito portuale di Rodi Garganico consiste nel complesso di opere ed aree a terra e a mare del porto turistico ed è delimitato all’ingresso dalla barra elettrica, con esclusione della spiaggia libera a levante sottostante la strada di accesso al porto per metri lineari 70 fino all’inizio dello stabilimento balneare denominato “Ciccio a Mare”; a ponente, dalla testata del molo di sopraflutto fino alla radice; con esclusione della retrostante spiaggia libera. E’, altresì, da considerare ambito portuale la strada di accesso al porto, esattamente dall’ingresso al porto turistico, antistante il passaggio a livello, fino all’incrocio con la SS.89 (strada Garganica). 

Articolo 2
(Campo di applicazione)

Le norme del presente Regolamento si applicano nell’Ambito portuale di Rodi Garganico e vincolano tutti coloro che utilizzino, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che incidono nel predetto ambito portuale. Disciplina la navigazione, gli ormeggi e la sosta dei galleggianti delle unità da diporto, delle unità da pesca e delle unità da traffico in genere, nonché l’ancoraggio nelle acque antistanti il porto.
Le presenti norme sono anche motivate dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto e non contraddicono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi non specificatamente disciplinati dalle norme che seguono.

Articolo 3
(Individuazione delle Parti)
Nel presente regolamento il Comune di Rodi Garganico sarà indicato semplicemente con la denominazione “Concessionario”. L’impresa “Pietro Cidonio S.p.a.”, soggetto gestore del porto turistico “Marina di Rodi Garganico” sarà indicato con la locuzione di “Gestore” (d’ora innanzi, “Direzione Porto”). Con la locuzione “Utente” sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto d’utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto turistico e comunque l’intera superficie demaniale in concessione al Comune di Rodi Garganico e, per esso, al soggetto gestore esterno per effetto del contratto di concessione.

Articolo 4
(Modifiche al Regolamento)
Il Gestore, con propria deliberazione da proporre all’Autorità Marittima competente, si riserva di aggiornare, integrare, modificare, in ogni momento il presente regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il porto turistico “Marina di Rodi Garganico”. Il Gestore in caso di modifica provvederà a dare pubblicità alle nuove prescrizioni di comportamento, mediante affissione del nuovo Regolamento nei locali della Direzione del Porto e/o mediante ogni altra forma di pubblicità all’uopo ritenuta opportuna. Gli utenti ed i frequentatori del Porto, saranno tenuti all’osservanza delle norme di comportamento fissate, pertanto per il solo fatto di accedere ed usare l’approdo, dette norme sono da intendersi da essi accettate. In questa precisa ottica e per il continuo miglioramento dei servizi erogati,  la Direzione del Porto si farà carico di esporre in apposita bacheca comunicazioni, informazioni, circolari, prescrizioni che dovessero rendersi necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utenti. L’utente sarà comunque sempre tenuto alla osservanza delle leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza, e delle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione del Porto e sarà responsabile sia civilmente che penalmente delle infrazioni eventualmente commesse.
Articolo 5
(Rapporti con l’Autorità Marittima)
I rapporti con l’Amministrazione Marittima, o con gli altri organi dello Stato interessati, possono essere intrattenuti solo dalla Direzione del Porto o dal Concessionario per quanto riguarda i servizi e le attività che si svolgono nell’ambito portuale.

Articolo 6
(Obblighi del Concessionario e del Gestore)
Ferme restando le obbligazioni poste a carico del concessionario dall’atto concessorio, la Direzione del Porto Turistico “Marina di Rodi Garganico” è tenuta a garantire:
a)    la pulizia delle banchine e dei pontili;
b)    la pulizia dello specchio acqueo;
c)    il servizio antincendio ed antinquinamento di cui ai successivi articoli;
d)    l’assistenza all’ ormeggio su richiesta  ;
e)    i servizi idrici, elettrici e loro manutenzione ;
f)    l’illuminazione del porto;
g)    la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
h)    il servizio di vigilanza e sorveglianza nell’ambito della concessione nei limiti delle proprie competenze ed avvisare le Autorità in caso necessario ;
i)     la reperibilità telefonica  al numero comunicato all’Autorità marittima;
j)     l’efficacia del piano di emergenza;
k)     che il personale autorizzato ad operare nell’ambito della concessione per la puntuale e corretta gestione del porto turistico sia munito di apposito contrassegno recante la scritta “Porto Turistico “Marina di Rodi Garganico”;
l)    che a cura e spesa del proprietario sia disposta la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono o di pericolo che, seppur non costituiscano rifiuto, risultino di pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione nel porto;
m)    l’affissione al locale “Direzione” i numeri di telefono più utili da utilizzarsi in caso di emergenza;
n)    l’efficienza dei servizi igienici presenti all’interno dell’area portuale e  destinati alla propria clientela;  
o)    che sia tenuta di un registro, anche mediante un supporto informativo, aggiornato delle unità presenti in porto. Per ciascuna unità ospite deve essere custodita apposita scheda riportante le generalità del proprietario  e/o dell’ equipaggio ed  i dati dell’unità;
p)    tenere a disposizione, ai fini della migliore gestione portuale, almeno una unità  a motore, riportante i contrassegni del Porto Turistico “Marina di Rodi Garganico” dotata delle attrezzature previste per legge, e condotta da personale munito di VHF/FM  portatile e/o telefono cellulare;
q)    assistenza radiotelefonica di cui al successivo articolo e pronto intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell’ambito portuale;
r)    il posizionamento, in maniera ben visibile,  su tutta l’area portuale interessata al transito pedonale e navale idonea segnaletica verticale ed orizzontale (segnali di divieto – di avvertimento – di prescrizione), realizzata con materiale durevole nel tempo, resistente agli agenti atmosferici e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca al fine di indicare il pericolo di caduta in mare, il pericolo di annegamento, di non gettare oggetti/rifiuti in mare e per terra ed ogni altro accorgimento.

Articolo 7
(Direzione del Porto Turistico)
La direzione del Porto Turistico di Rodi Garganico è costituita, nell’organico e nelle modalità di funzionamento, con regolare deliberazione del Gestore.

Articolo 8
(Compiti della Direzione del Porto)
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell’Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Direzione del Porto controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell’ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività.
La Direzione del Porto persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia disposto l’affidamento per specifiche attività.
In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell’ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta, portante la scritta «Marina di Rodi Garganico» con il nome e la qualifica.
Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d’impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell’approdo, delle unità navali e di quanti operano nel porto stesso. Tutti coloro che esercitano stabilmente una qualsiasi attività nell’ambito del Porto Turistico sono soggetti alla vigilanza dell’ Autorità Marittima e devono essere preventivamente iscritti nel registro di cui all’art. 68 Codice della Navigazione qualora ritenuto necessario dalla suddetta Autorità.
La Direzione del Porto dovrà inoltre:
a)    predisporre con cadenza bimestrale rilievi batimetrici dei fondali del passo di accesso al porto, comunicandone gli esiti all’Autorità Marittima del posto;
b)    mantenere in esercizio un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l’eventuale assistenza al naviglio in entrata/uscita;
c)    comunicare prontamente alla locale Autorità Marittima, per gli opportuni adempimenti di competenza, ogni situazione che possa costituire pericolo per la sicurezza della navigazione all’imboccatura e nell’ambito portuale.

Articolo 9
(Vigilanza e/o guardiania)
La Direzione Porto curerà un servizio di vigilanza a mezzo di apposito personale, sia per prevenire furti ed atti vandalici, sia per perseguire l’osservanza e l’applicazione del presente Regolamento. Il servizio dovrà essere assicurato attraverso la presenza costante di almeno un addetto e/o con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza per l’arco di tutta la giornata ed in maniera ininterrotta per tutto l’arco dell’anno. Il personale incaricato potrà impartire opportune disposizioni a chiunque si trovi a qualsiasi titolo nell’ambito del Porto, con l’obbligo di uniformarvisi. Si precisa inoltre che fatti salvi i poteri della competente Autorità Marittima, gli utenti per attivare azioni di sorveglianza, prevenzione e repressione di abusi e violazioni del presente Regolamento  potranno avvalersi del personale incaricato dei servizi del Porto turistico, ed in subordine della Forze di Polizia locali. I rapporti per le eventuali violazioni accertate saranno inoltrati alle Autorità preposte per i provvedimenti di competenza.

Articolo 10
(Responsabilità ed obblighi dell’utente)
L’utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonchè delle disposizioni della Direzione del Porto, ed è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse. L’utente è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili. Resta inteso che chiunque, a qualunque titolo vi acceda sull’area portuale a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo.

Articolo 11
(Ormeggio delle unità navali)
La Direzione Porto si riserva comunque la più ampia facoltà di disporre la riduzione o l’aggiunta del numero e delle dimensioni dei posti ormeggio, senza necessità di giustificazione alcuna, salvo per quelli già assegnati, sempre che quanto disposto non risulti di pregiudizio alla navigabilità interna ed alla corretta organizzazione e funzionalità degli ormeggi. I singoli posti barca potranno essere ceduti con la formula del diritto di utilizzazione in via esclusiva per durate da determinarsi a cura della Direzione Porto, o saranno gestiti direttamente dalla Direzione Porto con assegnazione temporanea.  I posti barca saranno contrassegnati da apposita numerazione ed il Gestore provvederà a tenere apposita registrazione degli ormeggi assegnati mediante annotazione delle generalità dell’utente, nome o sigla dell’unità navale e delle sue caratteristiche e dimensioni che, all’atto dell’assegnazione dovranno essere comunicate dall’utente alla Direzione Porto attraverso la compilazione di apposito formulario. E’ tassativamente vietato l’uso dell’ormeggio prima della formale assegnazione, o l’occupazione di ormeggio diverso da quello assegnato. I posti assegnati o temporaneamente assegnati, potranno essere utilizzati esclusivamente per l’ormeggio dell’unità navale denunciata nei registri della società. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata alla Direzione Porto. E’ vietata la cessione a terzi, a breve o a lungo termine, dei posti barca, senza la preventiva comunicazione per conoscenza alla Direzione Porto. Ogni violazione alle norme su indicate potrà comportare la rimozione dell’unità navale a spese dell’utente. Le unità navali devono avere dimensioni, sia in lunghezza fuori tutto, sia in larghezza, non superiori a quelle indicate per il relativo posto di ormeggio. L’unità navale ormeggiabile non potrà eccedere le dimensioni massime indicate per ogni tipologia. Le dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del mezzo nautico (compresa l’eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motori fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.). L’Utente che intende assicurarsi l’utilizzo di un posto barca, come già precisato deve dichiarare le esatte dimensioni dell’unità navale e per l’inserimento nella categoria d’appartenenza. Qualora l’Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità navale o riesca ad attraccare un mezzo nautico di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, la Direzione Porto si riserva la facoltà di disporre l’immediato allontanamento dell’unità. La Direzione Porto si riserva la possibilità di modificare temporaneamente e per giustificato motivo qualsiasi tipo d’assegnazione d’ormeggio; l’Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l’ormeggio; nel caso l’Utente non adempia quanto su disposto, la Direzione Porto provvederà allo sgombero con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell’ambito portuale, a spese dell’Utente. A ciascun posto barca  può essere attraccata una sola unità navale.

Articolo 12
(Disponibilità posti di ormeggio di transito)
L’unità in transito, e cioè quella che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all’uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto. Le unità “in transito” in attesa di assegnazione di un posto di ormeggio, dovranno sostare fuori dall’approdo al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio alle manovre, facendone preventiva richiesta alla Direzione del porto. L’Utente in transito, all’arrivo in Porto dell’unità, deve recarsi presso la Direzione Porto e compilare una “ Dichiarazione di Arrivo”, su cui saranno riportati tutti i dati dell’unità e dell’Utente nonché le condizioni di ormeggio. L’Utente è responsabile sia ai fini amministrativi sia operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo. L’Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore. L’Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, salvo non esista la necessità di disponibilità di posti in transito. Il diritto al posto ormeggio di transito s’interrompe non appena l’unità navale si allontana dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le norme sopraindicate valgono anche per le unità navali eventualmente in avaria. L’ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione Porto, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. L’utilizzazione di tali posti sarà assoggettata a specifica regolamentazione tariffaria. Il numero dei posti da lasciare per l’ormeggio di transito sarà pari ad almeno il 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L’ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione della Direzione Porto.

Articolo 13
(Disponibilità del posto di ormeggio)
 I posti di ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L’utente, dal momento della consegna, ha piena disponibilità dell’ormeggio assegnatogli, e la Direzione Porto provvederà perchè questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata, salvo diversa disposizione da parte dell’interessato (cessione temporanea, affitto, uso, ecc.). In tali casi l’utente è tenuto ad informare in via preventiva la Direzione del Porto.

Articolo 14
(Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato)
Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell’ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.
In caso di inottemperanza, la Direzione del Porto provvederà, di concerto con l’Autorità Marittima del posto, a far rimuovere le unità navali, a spese dell’inadempiente, e a ormeggiarle al posto loro assegnato o alle banchine di transito o fuori dell’ambito portuale.
La Direzione Porto è facoltizzata ad assegnare temporaneamente all’utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. La Direzione Porto inoltre ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare l’ubicazione dei posti ormeggio.

Articolo 15
(Registro dell’utenza portuale)
La Direzione del Porto deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l’indicazione dei nominativi degli aventi diritto all’ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonchè delle loro unità navali.
L’utente assegnatario, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di mezzo nautico. In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell’unità navale.
Il registro in questione dovrà essere sottoposto al visto dell’Autorità Marittima del posto ogni 30 giorni.

Articolo 16
(Dimensioni delle unità navali)
Le dimensioni delle unità navali da iscriversi nell’apposito registro dell’utenza portuale vanno riferite agli effettivi ingombri dei natanti (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.).
In sintesi, per «effettivo ingombro» si deve intendere il «fuori tutto» dell’unità navale.
A tale fine, le unità navali sono divise in categorie, ed ogni categoria godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati.

Articolo 17
(Divieto di ormeggio per più di una unità navale)
Ad ogni posto di ormeggio può essere ormeggiata una sola unità navale. Qualora l’utente ormeggerà al proprio posto due o più unità, ancorchè di dimensioni consentite, la Direzione del Porto, di concerto con l’Autorità Marittima del posto, provvederà alla rimozione delle unità non autorizzate, addebitando allo stesso gli oneri relativi all’operazione fatti comunque salvi eventuali maggiori danni.

Articolo 18
(Caratteristiche e posti di Ormeggio)
Il porto turistico di Rodi Garganico è  attrezzato con banchine e pontili di tipo sia fisso che galleggiante dotati di anelloni di ormeggio e colonnine per l’erogazione di acqua ed energia elettrica.
Il bacino portuale è organizzato per l’ormeggio di nr. 316 unità navali ripartite secondo le seguenti classi e dimensioni :

 
CLASSE    LUNGHEZZA UNITA’ NAVALI    NUMERO POSTI      
II    6.50 ≤ L < 8.00    97      
III    8.00 ≤ L < 10.00    32      
IV    10.00 ≤ L < 12.00    94      
V    12.00 ≤ L < 15.00    34      
VI    15.00 ≤ L < 18.00    13      
VII    18.00 ≤ L < 21.00    31      
VIII    21.00 ≤ L < 25.00    8      
MAXI YACHT    40.00 x 9.00    1     

Di tali ormeggi:
n. 310 sono riservati agli utenti titolari del diritto di utilizzazione in  via  esclusiva con scadenza 30 marzo 2037;
n. 31 sono lasciati a disposizione degli utenti in transito;
Rispetto agli ormeggi sopra elencati, si aggiungono;
n.  8  riservati al Concedente per gli esercenti della piccola pesca;
n. 3 a disposizione delle Autorità  CP CC  GDF;
n.1 pontile d’attracco bilaterale (50.00 x 5.00 m) per traghetti trasporto passeggeri.

Articolo 19     
 (Modalità di bunkeraggio)
Il servizio di Bunkeraggio consiste nella fornitura agli utenti di carburante e di acqua potabile.
Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate esclusivamente in ore diurne e, non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni metereologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.
Durante le operazioni di bunkeraggio, qualora si verifichino fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante nonché il proprietario dell’unità navale e gli addetti alle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l’Autorità Marittima che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell’evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l’entità dello sversamento.
L’obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.
Sono a carico del fornitore del servizio o dell’unità navale a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Il servizio di Bunkeraggio dovrà essere garantito con le seguenti prestazioni minime:
·    Nei mesi da Ottobre a Aprile l’orario di apertura al pubblico dovrà essere dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nei giorni feriali. Nei giorni Festivi e prefestivi il servizio potrà essere erogato in maniera continuata dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Sarà prevista la chiusura di un giorno feriale non prefestivo a settimana, preferibilmente che non coincida con l’analogo giorno di chiusura dei porti limitrofi.
·    Nei mesi di Maggio e Settembre l’orario di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Sarà concessa la chiusura di un giorno feriale non prefestivo a settimana.
·    Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto l’orario di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 , senza chiusura settimanale.

Per l’attività di fornitura di carburanti ed affini gli utenti dovranno corrispondere gli importi relativi direttamente al gestore incaricato del servizio. Si precisa inoltre che il rifornimento di carburanti all’interno del Porto potrà avvenire solo attraverso l’impianto di bunkeraggio autorizzato, ed il carburante dovrà essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi ed a norma di legge e non in altro tipo di contenitori.
Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:
a)    durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all’uso i mezzi antincendio prescritti nel relativo certificato di prevenzione incendi. Pronte all’uso dovranno essere anche le dotazioni antincendio dell’unità;
b)    in prossimità della zona di bunkeraggio, per un raggio di metri 15 (quindici), per tutta la durata delle operazioni, e a bordo dell’unità rifornita, non possono essere eseguiti lavori o operazioni di alcun genere che comportino l’uso di fiamme libere, fonti di calore o che possano provocare scintille;
c)    obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;
d)    in corrispondenza del punto di rifornimento fisso potrà ormeggiare solamente l’unità da rifornire. Il bunkeraggio deve, pertanto, essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi c.d. “a pacchetto”. Le altre unità dovranno sostare alla distanza di almeno 25 metri da quella intenta in operazioni di bunkeraggio;
e)    gli addetti ai distributori fissi devono impedire che persone estranee si avvicinino alla zona del bunkeraggio con sigarette accese o con altri fuochi o fonti di calore che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
f)    durante le operazioni di bunkeraggio nessun altra unità può transitare nello specchio acqueo  circostante ad una distanza inferiore a 15 (quindici) metri dall’impianto, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti dell’unità che sta effettuando il bunkeraggio;
g)    Le operazioni di rifornimento potranno avere inizio solo quando l’unità sarà ormeggiata in modo sicuro ed idoneo con motori spenti così come spento dovrà essere qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
h)    il Concessionario e i Gestori degli impianti fissi dei carburanti sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti, per evitare lo sversamento dei combustibili in banchina e/o in mare;
i)    la zona di banchina destinata al rifornimento con impianto fisso dovrà essere, a cura della ditta di gestione rifornimento, delimitata con idonea transennatura e segnaletica di sicurezza e stradale, durante tutte le operazioni di rifornimento;
j)    durante il periodo in cui il distributore è inoperoso, le manichette devono essere destinate nell’apposito alloggiamento, ed in orario notturno l’impianto dovrà essere adeguatamente illuminato.

Articolo 20
(Operazioni di alaggio e varo)
Non è consentito l’ingresso in porto di alcun mezzo mobile, oltre quelli espressamente autorizzati dalla Direzione del Porto.
Gli utenti non potranno in alcun modo ingombrare le strade sia di accesso al porto che interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni relative agli spostamenti di unità navali, mezzi o materiali, e sempre previa autorizzazione della Direzione portuale.
Le operazioni di alaggio e varo sono vietate in ore notturne, con condizioni meteorologiche sfavorevoli o con persone a bordo dell’unità da alare e/o varare.
Salvo diversa autorizzazione della Direzione portuale, le operazioni di alaggio e varo debbono eseguirsi esclusivamente con i mezzi del cantiere del Porto Turistico.

Articolo 21
(Modo di ormeggiarsi)
È vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.
È vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie. Le unità  devono essere ormeggiate secondo i principi della buona arte marinaresca e con cavi/cime d’ormeggio, di proprietà dell’utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato che ne assicurino la sicurezza; su fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed altrui mezzi navali.
In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.
La Direzione del Porto può disporre d’ufficio il rinforzo degli ormeggi o l’allontanamento delle unità in difetto con addebito all’utente delle spese sostenute.
Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa. E’ inoltre vietato l’ormeggio di qualsiasi unità sul lato esterno del molo foraneo di sopraflutto ivi compresa la scogliera semisommersa.

Articolo 22
(Ormeggio unità navali militari e forze di polizia)
Le unità navali militari e delle forze di polizia ormeggiano di massima nell’apposito tratto di banchina prospiciente l’edificio sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico.
Nei posti di ormeggio di cui al presente articolo non è consentito l’accosto di altre unità navali.
Articolo 23
(Efficienza delle unità navali)
 Le unità navali devono essere in piena efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. La Direzione del Porto, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.
Articolo 24
(Entrata ed uscita dal Porto)
Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e per gli spostamenti nel bacino portuale, le unità navali devono:
a)    contattare preventivamente via radio (VHF/FM Ch.16/6) la Torre di Controllo del “Marina di Rodi Garganico” ;
b)    dare la precedenza alle unità in uscita dal porto. Le unità devono tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità ed hanno la precedenza su quelle in entrata.  In ogni caso tutte le manovre ed in particolare quelle di ingresso/uscita dal porto devono essere effettuate in accordo con le norme vigenti “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” – Colreg 72 resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
c)    Le manovre effettuate per raggiungere l’ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza. La velocità delle unità all’interno del porto e per un raggio di mt. 100 dall’ingresso non deve essere superiore a 2 (due) nodi e comunque una velocità tale atta a prevenire e scongiurare qualsiasi situazione di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali evitando di  provocare il moto ondoso;
d)    In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. Nel caso valutare se procedere o meno all’entrata al Porto Turistico ovvero mettersi alla cappa e/o dirigere sul porto più vicino;
e)    Solo le imbarcazioni addette al servizio del Porto quelle della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità di cui sopra.

Salvo casi specificatamente autorizzati, è fatto divieto a tutte le unità da diporto di navigare nell’ambito portuale ed a meno di 200 metri dall’imboccatura del porto con la sola propulsione velica.

Articolo 25
(Movimentazione delle unità in Porto)
Tutte le manovre eseguite all’interno del bacino portuale dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto; questa potrà inoltre disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze connesse con la operatività e l’utilizzazione del Porto. In caso di assenza del proprietario o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione del Porto, informata l’Autorità Marittima competente, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Articolo 26
(Disposizioni particolari per le motonavi trasporto passeggeri)
 Le motonavi abilitate al trasporto di passeggeri di qualsiasi stazza che utilizzano il porto ovvero il pontile d’attracco bilaterale per lo svolgimento delle operazioni commerciali dovranno impegnare l’ingresso del porto singolarmente in entrata/uscita e mai in contemporanea. In ogni caso le citate motonavi avranno diritto di precedenza, in entrata/uscita dal porto, rispetto alle unità da pesca e/o da diporto. Tutte le unità abilitate al trasporto di passeggeri di qualsiasi stazza che intendono entrare o uscire dal porto di Rodi Garganico o utilizzare il pontile d’attracco bilaterale devono provvedere a contattare l’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico sul Canale 16 VHF/FM o al numero telefonico 0884/965140 fornendo i sottonotati elementi:

– Unità in ingresso (almeno ad 0.5 mg di raggio dal fanale verde dell’imboccatura del Porto)
Nominativo, pescaggio, lunghezza, persone a bordo, ora  previsto arrivo, porto di provenienza, previsione durata sosta;

– Unità in uscita
Nominativo, destinazione, persone a bordo, eventuale presunto ETA rientro al porto di Rodi Garganico.

      Restano ferme le responsabilità che l’art.409 del Codice della Navigazione pone in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza per l’imbarco/sbarco dei passeggeri, i Comandanti delle unità navali devono permettere l’imbarco e lo sbarco  dei passeggeri attraverso apposite ed idonee passerelle con la motonave ormeggiata alla banchina con tutte le cime ritenute necessarie completamente tesate.  Durante la sosta in banchina, le unità dovranno spegnere i motori.  All’imbarco deve essere preposto il proprio personale di fiducia, allo scopo di controllare il flusso dei passeggeri e permettere che all’atto dell’imbarco non venga superato il numero massimo consentito previsto dall’apposita certificazione rilasciata dall’Autorità Marittima.
Disporre, altresì, nei pressi dell’unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco dei salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri.
      Allo scopo di facilitare i controlli da parte del personale preposto, a bordo di ogni unità deve essere sistemata, ben visibile in prossimità del punto d’imbarco, una tabella metallica o in legno in cui deve essere trascritto il numero massimo di passeggeri che l’unità è autorizzata a trasportare a seconda della stagione.
      Quando il numero massimo dei passeggeri  imbarcabili è stato raggiunto, il Comandante dell’unità deve disporre la partenza senza imbarcare altri passeggeri anche se in anticipo sull’orario.

      Per il rigoroso rispetto degli orari di partenza la vendita dei biglietti deve essere sospesa con opportuno anticipo in modo che i passeggeri siano in condizioni di prendere agevolmente l’imbarco. Le biglietterie non devono vendere i biglietti in numero superiore a quello dei passeggeri che le singole unità sono autorizzate a trasportare. Una unità che non possa iniziare il viaggio, in orario, per causa di forza maggiore, è tenuta a lasciare libero l’ormeggio occupato nel caso in cui quest’ultimo sia già destinato ad altra unità di prossimo arrivo.
Prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni poppiero e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all’arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

Articolo 27
(Disposizioni particolari per l’utilizzo del pontile d’attracco bilaterale)
Il pontile d’attracco bilaterale è utilizzato di massima esclusivamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri nonché per eventuali operazioni di carico/scarico merci. E’ assolutamente vietato l’utilizzo del predetto pontile per l’ormeggio/sosta prolungata e/o notturna. 
Ove particolari circostanze lo rendessero necessario, l’Autorità Marittima locale, ad insindacabile giudizio, potrà autorizzare l’ormeggio prolungato a detto pontile.

Articolo 28
(Norme di massima per Biglietterie ed operatori in genere)

Nell’ambito portuale di Rodi Garganico occorre evitare di:
a)    effettuare indebito accaparramento di potenziali clienti mediante urla o schiamazzi, tali da indurre gli stessi a servirsi del proprio o non accostarsi ad altrui pontile, fornendo in merito notizie denigratorie o false informazioni, volte a scoraggiare l’utenza e modificandone le decisioni in merito;
b)    creare situazioni di contrasto e di sleale concorrenza, la quale deve, a norma di legge, basarsi su principi legali e di civile convivenza. La libera concorrenza è regolata dall’art. 2595 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempienza gli inadempienti saranno ritenuti responsabili della violazione di cui all’art.2598 del Codice Civile. Parimenti, i titolari di biglietterie ed altro, saranno a loro volta ritenuti responsabili della medesima violazione e perseguibili a norma degli artt.2599 e 2600 del Codice Civile.

Articolo 29
(Tutela contro gli inquinamenti)
È vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro nell’ambito dell’approdo, sia in acqua, sia nelle banchine/pontili.
Sia per i rifiuti solidi che per quelli liquidi inquinanti dovranno essere utilizzate le strutture appositamente adibite alla bisogna nell’area portuale.

Articolo 30
(Divieto di deposito di materiale)
È vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.
In caso di inosservanza, la Direzioni del Porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell’utente responsabile.

Articolo 31
(Introduzione di animali)
All’interno dell’ambito portuale gli animali domestici sono ammessi per il tempo strettamente necessario per l’imbarco o sbarco. In ogni caso dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni, comunque tenuti al guinzaglio e con museruola, al fine di evitare che la presenza di animali nell’ambito portuale possa arrecare molestia o disagio agli utenti.

Articolo 32
(Svolgimento attività commerciale o professionali all’interno del porto)
In linea generale è fatto divieto di svolgere nell’ambito portuale, sia a terra che a bordo delle unità navali, attività di ordine commerciale e professionale. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione della Direzione Porto e previa, laddove previsto, iscrizione delle Ditte/persone interessate nel registro tenuto dall’Autorità Marittima a mente dell’ Art.68 del Codice della Navigazione.
Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono attività/servizi nell’ambito portuale, devono essere coperti da polizze assicurative, ritenute adeguate dalla Direzione del Porto.
Articolo 33
(Transito pedonale)
E’ consentito il transito pedonale lungo la banchina/molo, con l’obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore a mt.2 (due) dal ciglio banchina/molo.

Articolo 34
(Accesso ai pontili)
L’accesso ai pontili è riservato:
a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità navali ormeggiate;
b) al personale dipendente o fiduciario della Direzione del Porto;
c) al personale autorizzato dalla Direzione del Porto ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
d) alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto.
È vietato l’accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo,
motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.
Il trasporto di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto alla bisogna della Direzione del Porto.

Articolo 35
(Accesso alle banchine o ad altri punti per operazioni di carico e scarico)
Gli utenti, nel rispetto delle disposizioni della Direzione del Porto, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo strettamente necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati.
 
La direzione del Porto Turistico, comunque, potrà autorizzare l’accesso nelle predette aree anche a veicoli non assegnatari di posto fisso, per singole operazioni di imbarco/sbarco o carico/scarico, ultimate le quali l’autoveicolo dovrà immediatamente uscire dalle aree portuali stesse.

Articolo 36
(Accesso e sosta in porto e sulle aree demaniali in concessione al porto turistico)
Nell’ambito dell’area portuale e nelle relative aree demaniali marittime il limite massimo di velocità è determinato in 10 km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti di assistenza sanitaria impegnati in situazioni di emergenza. Comunque è fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti e allo stato dei luoghi.
L’Amministrazione Comunale, nel tratto stradale che inizia dall’ingresso al porto turistico, antistante il passaggio a livello, fino all’incrocio con la SS.89 (strada Garganica) provvederà alla posa dei dossi artificiali rallentatori di velocità, con relativa segnaletica stradale, essendo la stessa zona balneare frequentata tutto l’anno da pedoni.
Nell’ambito del porto Turistico e nelle relative aree demaniali marittime in concessione possono accedere esclusivamente gli autoveicoli assegnatari di posti macchina muniti dell’apposito contrassegno da rilasciarsi a cura della Direzione del Porto; contrassegno che dovrà essere esposto in maniera visibile all’interno del veicolo.
In ogni momento, per connesse esigenze e/o emergenze, la Direzione del Porto potrà vietare e/o limitare l’accesso e la sosta dei veicoli e/o mezzi nelle aree di cui al precedente comma. Dette aree, tuttavia, sono strettamente connesse e correlate alle esigenze portuali, sicchè nelle ore notturne – secondo l’andamento stagionale e/o secondo le esigenze delle attività dell’area shopping – potranno essere interdette all’uso.
A cura della Direzione del Porto, in tutte le aree, dovrà essere apposta la prevista segnaletica stradale verticale ed orizzontale, relativa sia alle norme di circolazione che alle aree adibite a sosta, alle quali tutti gli utenti e/o chiunque comunque ed a qualunque titolo vi acceda dovranno attenersi.
Nel caso in cui si rilevino veicoli parcheggiati al di fuori delle aree consentite ovvero in violazione alla segnaletica predisposta e per i quali non è possibile rintracciare con immediatezza i relativi conducenti, la Direzione del Porto informerà immediatamente l’Autorità competente per l’intervento in loco di personale abilitato a rilevare l’infrazione ed a disporre la rimozione forzata del mezzo stesso.
Presso la Direzione del Porto è tenuto apposito registro nel quale sono elencati i nominativi di coloro che sono autorizzati a parcheggiare all’interno dell’aree in concessione.

Articolo 37
(Pesca in porto)
E’ fatto assoluto divieto di pesca, con qualsiasi attrezzo, all’interno del porto turistico nonché per un raggio di mt.200 dall’imboccatura verso l’esterno dello stesso ovvero dalle banchine ed aree portuali.

Articolo 38
(Punto di sbarco dei prodotti ittici)
Le unità da pesca normalmente dislocate nel porto di Rodi Garganico hanno facoltà di effettuare le operazioni di sbarco del pescato presso il loro abituale ormeggio, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, fatto salvo disposizioni particolari emanate all’occorrenza della Direzione del Porto o dall’Autorità Marittima locale. Le unità da pesca in transito che avessero necessità di sbarcare il pescato nel Porto di Rodi Garganico, fermo restando le disposizioni di cui sopra, devono di volta in volta chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione del Porto o all’Autorità Marittima locale a mezzo di apparato radio sul Canale 16 VHF/FM o al numero telefonico 0884/965140. Le operazioni di sbarco del pescato sono consentite fino alle ore 21.00, eventuali deroghe all’orario di sbarco potranno essere concesse per particolari esigenze di volta in volta rappresentate.

Articolo 39
(Impiego di sommozzatori/palombari)
Nell’ambito dello specchio acqueo del porto di Rodi Garganico e nelle relative adiacenze può operare, previa comunicazione alla Direzione del Porto e all’Autorità Marittima locale, esclusivamente il  personale regolarmente iscritto in apposito registro, ai sensi dell’Art.204 e ss. del D.P.R. 15.2.1952 n°328 e del D.M. 13.1.1979, presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, ovvero proveniente da altri uffici purché munito della prescritta autorizzazione esibendo, inoltre, il relativo libretto di ricognizione in corso di validità.
In caso di particolari ed imminenti necessità correlate alla sicurezza della vita umana, ovvero, portuale ed in assenza di personale iscritto prontamente reperibile, è facoltà dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico autorizzare l’impiego di sommozzatori a condizione che gli stessi risultino specialisti  muniti di regolare brevetto, rilasciato da  organismi Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I, in corso di validità.
Le unità navali presso cui è eventualmente operante un sommozzatore hanno l’obbligo di tenere alzata a riva, o comunque nel punto più alto, ben visibile la bandiera A (ALFA) del C.I.S., avvisando contestualmente le unità in transito di prestare la massima attenzione.
A tali ultime unità è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla zona di intervento del sommozzatore/palombaro.
Articolo 40

(Area di fonda per unità da pesca, da diporto e da traffico in genere)
Esclusivamente in caso di comprovata necessità è consentito l’eventuale ormeggio alla fonda delle unità da pesca, da diporto e da traffico nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Rodi Garganico di forma circolare avente come centro le seguenti coordinate: Lat. 41°56’,10 Nord – Lgt. 015°53’,30 Est e per un raggio di 150 metri (circa 300 metri dalla perpendicolare al fanale verde).
In ogni caso le unità che intendessero portarsi alla fonda devono preventivamente contattare la Direzione del Porto e l’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico – VHF/FM ch. 16, manovrando a lento moto ed in accordo alle “norme per prevenire gli abbordi in mare”,  prestando la massima attenzione al traffico delle unità in ingresso/uscita dal porto, nonché nella stagione estiva  (dal 1/6 al 30/9)  ed alla presenza di eventuali bagnanti.
E’ vietato l’ormeggio alla fonda nello specchio acqueo antistante la visuale dell’ingresso del porto e comunque a una distanza inferiore a mt. 200 dalle ostruzioni nonché nello specchio acqueo antistante  il molo di sottoflutto a distanza inferiore a mt. 100 dalla perpendicolare della scogliera frangiflutti antistanti lo stesso.
Articolo 41
 (Lavori a bordo di unità navali con o senza l’uso di fiamma)

Nell’ambito del porto di Rodi Garganico i lavori di manutenzione delle unità navali che comportino o meno l’uso di fiamma ossidrica, o termiche in genere, dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti norme, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27.7.1999 n. 272 in particolare dagli artt. 46 e 47.

Articolo 42
 (Ulteriori Divieti)

Devono, inoltre, essere osservati i seguenti divieti:
a)    avvicinarsi alle bitte e cavi di ormeggio durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle unità;
b)    intralciare le operazioni di ormeggio/disormeggio di qualsiasi unità;
c)    fare il bagno e praticare immersioni nelle acque del porto, all’imboccatura del porto per un raggio di mt. 100 dall’imboccatura stessa e in quelle antistanti le scogliere di protezione. Tali divieti saranno segnalati da idonea cartellonistica installata dalla Direzione del Porto. 
d)    emettere suoni che possano recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo di altoparlanti, autoradio ed altri apparati di diffusione; il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai limiti della sicurezza di circolazione. La segnalazione, comunque, dovrà essere la più breve possibile;
e)    usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio delle unità;
f)    usare in modo improprio l’acqua delle colonnine presenti in porto; in particolare si fa espresso divieto di lavare autoveicoli in ambito portuale;
g)    navigare a vela nel porto, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio al traffico portuale;
h)    emettere fumi e gas di scarico da tubazioni di scappamento e/o sfogo non integri e, comunque nelle concentrazioni superiori a quelle consentite dalla normativa vigente in materia; emettere fumo e gas di scarico in zone interessate dall’accensione di fiamma, salvo dotare l’impianto di scappamento di dispositivo parascintille;
i)    prelevare acqua di mare per alimentare vasche di conservazione dei prodotto ittici allo stato vivo e per il lavaggio di quello morto;
j)    effettuare riprese televisive e cinematografiche senza preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima.

Articolo 43
(Mezzi antincendio)
La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatoria di bordo, dagli impianti portuali a riguardo predisposti in conformità del piano antincendio del Porto Turistico.
Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dei VV.F. e della locale Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del Porto all’uopo destinato per tale intervento.
Le spese relative agli interventi, operati in conseguenza degli incendi summenzionati, sono a carico dell’utente responsabile, cui farà altresì carico l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature dell’approdo.

Articolo 44
(Disposizioni antincendio)

Ferme restando le disposizioni contenute nel precedente articolo, il conduttore di unità navali in genere, ormeggiata nel porto ha l’obbligo di:

1.    prima di avviare i motori (per unità entrobordo)  provvedere ad aerare il vano motore e ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
2.    mantenere i mezzi antincendio di bordo sempre in ottimo stato di uso e devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
3.    in caso di incendio o di principio di incendio dare immediato allarme;
4.    non procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non leciti.

Articolo 45
(Prescrizioni per gli utenti)
Le unità navali ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di chiedere l’intervento ispettivo della Autorità Marittima a bordo delle unità.
A) In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell’acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata e a informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione del Porto con proprio personale a spese del responsabile;
B) ogni unità navale deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;
C) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento o di manutenzione;
D) i compartimenti di bordo, contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente areati.

Articolo 46
(Misure da adottare in caso di incendio)
In caso di principio di incendio a bordo di una unità navale, sia da parte del personale della stessa che di quelle delle unità vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.) la Direzione che informerà l’Autorità Marittima ed i V.FF..
In particolare l’unità navale incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione o del proprietario.

Articolo 47
(Assistenza radiotelefonica)
La Direzione del porto, in condizioni normali, garantirà il servizio di ascolto radio (VHF/FM ch. 16) per l’assistenza all’utenza nautica quotidianamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
           Nel caso in cui sia necessario regolamentare le manovre di entrata/uscita a causa della riduzione delle batimetrie del passo di accesso, e/o in presenza di situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione, la Direzione del Porto dovrà garantire ascolto radio (VHF/FM  ch. 16) per tutto l’arco delle 24 ore.