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L’ORDINANZA del Circomare per il bunkeraggio al Porto di Vieste

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circon­dario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste:
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni in data 31.7.1934 recante "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i de­positi, l’impiego ed il trasporto di olii minerali" e successive modificazioni;
VISTA la Legge 13.5.1940, n.690 che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA la Legge 29.12.1973, n.850 sulla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di servizio antincendio negli ambiti portuali;

VISTA    la propria Ordinanza n. 33/2007 in data 12 novembre 2007, disciplinante le fasce orarie per il rifornimento dei distributori automatici fissi sistemati in banchina.

VISTA la Circolare Titolo: Demanio Marittimo – Serie I – n° 105 in data 21.09.00 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

VISTA    la Circolare Titolo: Porti serie VIII – n° 16 in data 19.07.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le Infrastrutture e della Navigazione Marittima e Interna;

VISTO  l’art. 5 lett. b del D.Lgs. 27 luglio 1999 n° 272;
 
VISTI  gli artt. 30, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 80, 81, 83 e 85     del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

ART. 1
(Definizioni)

Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza si intende per “Bunkeraggio” ogni operazione di rifornimento di combustibili ad unità navali in genere che si trovino ormeggiate nel porto di Vieste.

ART. 2
(Generalità)

Nel porto di Vieste: valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali, la natura dei fondali, la consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia, la consistenza e tipologia del settore della nautica da diporto, nonché la circostanza che il medesimo porto e le relative aree prospicienti sono direttamente inserite nel tessuto urbano e viario della città; le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite i distributori fissi installati in banchina.

Art. 3
(Prescrizioni di carattere generale)

Allo scopo di garantire un adeguato servizio di prevenzione ambientale e un sufficiente livello di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio a mezzo dei distributori fissi installati in banchina potranno essere eseguite alle seguenti condizioni:

a.    i distributori automatici dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno, in ottemperanza al titolo I punto XVIII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 maggio 1996 e successivo Regolamento n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute recante “Norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori;

b.    le manichette dovranno essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;

c.    le unità intente alle operazioni di bunkeraggio non dovranno svolgere altre operazioni durante il rifornimento;

d.    gli addetti ai distributori automatici dovranno impedire che persone estranee si avvicinino all’unità in rifornimento con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;

e.    il tratto di banchina, per tutta la lunghezza dell’unità in rifornimento e per una profondità di almeno 2 metri, dovrà essere idoneamente recintato/delimitato a cura del gestore del distributore, che dovrà altresì sistemare un cartello monitore ben visibile recante la dicitura “VIETATO FUMARE”;

f.    nel corso dei rifornimenti nessun altra unità dovrà transitare nello specchio acqueo circostante a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti delle unità impegnate nel rifornimento;

g.    durante lo svolgimento delle operazioni dovranno essere tenuti sul posto, pronti all’uso, i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934 del Ministero dell’Interno;

h.    gli apparati di propulsione delle unità intente al bunkeraggio dovranno essere spenti;

i.    non dovrà essere eseguita alcuna altra operazione che possa generare calore o scintille;

j.    durante lo svolgimento delle operazioni dovrà essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo; dovranno essere inoltre disponibili, e pronti per l’eventuale uso (a cura dei gestori dei distributori), una riserva di sabbia, attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi nonché panne/fogli oleossorbenti;

k.    il Comandante dell’unità in rifornimento dovrà curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili;

l.    è fatto obbligo al Comandante dell’unità di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi sia il vano apparato motore dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare i motori;

m.    il rifornimento deve essere sospeso in caso di avverse condizioni meteo marine;

n.    è fatto divieto di procedere all’erogazione del carburante con unità ormeggiate “a pacchetto”.

o.     è fatto divieto di rifornire qualsiasi genere di mezzo stradale, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati da questa Autorità Marittima;

p.    non eseguire il rifornimento in fusti o taniche;

q.    le unità dovranno lasciare l’ormeggio dopo aver terminato le operazioni di bunkeraggio.

Art. 4
(Vigilanza Antinquinamento)

I concessionari degli impianti di distribuzione carburanti siti nel porto di Vieste sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti per evitare lo sversamento di combustibili in banchina e/o in mare sia durante le operazioni di bunkeraggio alle unità interessate, sia durante il rifornimento ai distributori fissi.

Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata (chi inquina paga).

Art. 5
(Rifornimento dei distributori
automatici fissi sistemati in banchina)

Il rifornimento dei distributori automatici, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’art. 78 del D.M. 31.07.1934, è effettuato tramite autocisterna nelle fasce orarie dalle ore 10.00 alle ore 11.30, 15.00 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30.

Art. 6
(Accesso e sosta delle autocisterne nelle aree portuali per effettuare operazioni di rifornimento dei distributori automatici fissi sistemati in banchina)

In conformità a quanto disposto al precedente art. 5, le autocisterne per il rifornimento degli impianti in parola sono autorizzate ad accedere e sostare in area portuale per il solo arco di tempo necessario ad effettuare operazioni commerciali di travaso nelle fasce orarie diurne dalle ore 10.00 alle ore 11.30, 15.00 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30.
Eventuali richieste di deroga al rifornimento nei predetti orari per particolari motivi potranno essere presentate a questo Ufficio Circondariale Marittimo che valutate le motivazioni, potrà concedere apposita deroga.

Art. 7
(Disposizioni finali)

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della Ditta fornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nella presente Ordinanza, Il Comandante del Porto si riserva la più ampia facoltà di disporre l’adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.-

Art. 8

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, e sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 9

E’  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservare e  di far osservare la presente  ordinanza.

Art. 10 

Sono abrogate tutte le altre Ordinanze in contrasto con la presente.

Vieste lì, 30.07.2009

                                        F.to IL COMANDANTE
                                      T.V. (CP) Vincenzo SACCO