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L’ordinanza del Circomare per i fuochi di S. Rocco a Rodi Garganico

Località: Comune di Rodi Garganico il giorno 22.08.2009 alle ore 19.30 nella zona individuata nell’arenile antistante il molo di sottoflutto del Porto di Rodi Garganico e il 23.08.2009 alle ore 24.00 e 00.30 nella zona individuata nell’arenile antistante il molo di sottoflutto del Porto di Rodi Garganico Società “PIROTECNICA FONTANA” con sede a Torremaggiore (FG) alla Contrada Pagliara Vecchia e Società “PIROTECNICA PADRE PIO” con sede a San Severo (FG) alla Via Pietro Nenni n. 193 –  Validità: per i soli giorni di accensione spari.-

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:
 
VISTA             l’autorizzazione s.n. rilasciata dal Comando di Polizia Municipale di Rodi Garganico in data 19.06.2009 al Sig. PARENTE Giuseppe, nella qualità di Amministratore Unico della “PIROTECNICA FONTANA” con sede a Torremaggiore (FG) alla Contrada Pagliara Vecchia, per l’accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi nei giorni 22.08.2009 alle ore 19.30 e 23.08.2009 alle ore 00.30 nella zona individuata nell’arenile antistante il molo di sottoflutto del Porto di Rodi Garganico;
VISTA             l’autorizzazione prot. n. 954 rilasciata dal Comando di Polizia Municipale di Rodi Garganico in data 12.08.2009 al Sig. FLORIO Vladimiro, nella qualità di legale rappresentante della “PIROTECNICA PADRE PIO” con sede a San Severo (FG) alla Via Pietro Nenni n. 193, per l’accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi il giorno 23.08.2009 alle ore 24.00 nella zona individuata nell’arenile antistante il molo di sottoflutto del Porto di Rodi Garganico;
VISTI     gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO
che le aree demaniali marittime in premessa citate, fino al termine della manifestazione, saranno interessate dall’accensione di fuochi pirotecnici, a cura delle società indicate in premessa;

O R D I N A

Art. 1    – Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
Negli orari di cui sopra, fino al termine della manifestazione, nell’area circolare ubicata nella zona di cui al rende noto con ampiezza di metri 300 circostanti il sito ove vengono ubicati i tubi di lancio, segnalata sul posto, in conformità a quanto prescritto in seno all’autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata dell’accensione, con l’impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, è vietato:
§    transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
§    transitare a piedi all’interno del perimetro segnalato;
§    svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale;
§    la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a qualsiasi unità navale.
Art. 2-Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
§    i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi;
§    i mezzi ed il personale dell’ Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico e delle forze di polizia in servizio;
§    le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.
Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell’area d’interdizione
Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4    – Disposizioni finali e sanzioni
E’ fatto obbligo alle Società “PIROTECNICA FONTANA” e “PIRTECNICA PADRE PIO” in premessa citate, di provvedere al termine delle operazioni, alla bonifica dell’area interessata da eventuali fuochi artificiali inesplosi e quant’altro da essi derivato.
La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione”. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

F.to IL COMANDANTE
  T.V. (CP) Vincenzo SACCO