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L’Ordinanza del Circomare di Vieste per i lavori di demolizione della M/N EDEN V

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

VISTA

l’Ordinanza n° 01/2007 in data 08.02.2007 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste con la quale veniva interdetto lo specchio acqueo ed il tratto di arenile ubicato in Contrada Morella nel Comune di Lesina  circostante la M/N EDEN V, ivi arenata, per consentire l’effettuazione dei lavori di demolizione della stessa.

CONSIDERATO

che i su citati lavori di demolizione non sono stati completati dalla ditta aggiudicataria degli stessi e che la motonave giace ancora arenata sul tratto di arenile di cui sopra.

 

RITENUTO NECESSARIO

Interdire gli specchi acquei nonché il tratto di arenile circostante la motonave arenata al fine di prevenire i potenziali pericoli per la pubblica incolumità ed eventuali danni a persone e/o cose.  

il  verbale di sopralluogo congiunto nell’area ove giace arenata la M/N EDEN V redatto in data 17.07.2009. 

VISTO

l’articolo 105 del Decreto Legislativo  31 marzo 1998 n° 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59." 

l’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante  "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali".

 VISTO

 l’articolo 6 della Legge della Regione Puglia n° 17 del 23.06.2006. 

 VISTI

 Gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

 

 Articolo 1

Lo specchio acqueo ed il tratto di arenile ubicato in Contrada Morella nel Comune di Lesina  per un raggio di 500 metri circostante la M/N EDEN V ivi arenata,  è interdetto all’accesso al transito e alla sosta di qualsiasi persona, veicolo e/o natante.
All’interno della citata area sono altresì interdette tutte le attività connesse direttamente o di riflesso con i pubblici usi del mare.
 
Articolo 2

Il Comune di Lesina provvederà a sistemare un’idonea recinzione sul tratto di arenile circostante la motonave arenata allo scopo di interdire l’accesso all’area, unitamente a cartelli monitori indicanti il divieto di accesso.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni di cui all’art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché a tutte quelle previste dalla normativa vigente in materia.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Vieste, lì­­­­­­­­­­­­ 12.10.2009
                                                                               F.to IL COMANDANTE
                                                                            T.V. (CP) Vincenzo SACCO