Menu Chiudi

Impianti di riscaldamento: istruzioni per il cittadino

Ministero dello Sviluppo Economico. Efficienza energetica degli impianti di riscaldamento.

 

La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in
particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza
assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche
più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e
maggiore sicurezza per le nostre case.

La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici1,
definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori
prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali
riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo.

Ferma restando l’opportunità di affrontare le problematiche inerenti la
riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente
(soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una
diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e
più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo delle fonti
rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da
ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.

* *

*1. Acquisto della caldaia *

Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l’acquisto
di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione
è necessario che il cittadino:

. sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso,
l’installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben
determinata soglia: alta efficienza2, che nella generalità dei casi si
traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;

. si informi direttamente presso l’installatore sulle necessità e sulla
frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della
caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche
informazioni riportate nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della
caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito
internet del fabbricante);

. si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni
fiscali.

Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni:

– quanto di seguito riportato è valido per i controlli di *efficienza
energetica*, mentre per la *sicurezza e funzionalità *dell’impianto, dei
suoi componenti, tra questi anche le caldaie, le tempistiche per la
manutenzione sono riportate dal fabbricante nei libretti d’uso e
manutenzione.

– un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di manutenzione
definite dai fabbricanti di caldaie _può consentire, a parità di
efficienza energetica, importanti risparmi economici nella gestione
degli impianti di riscaldamento; _

*2. Controlli per l’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento *

Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far
eseguire i *controlli per l’efficienza energetica *sui loro impianti di
riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella.

*Scadenzario dei controlli per l’efficienza energetica degli impianti di
riscaldamento*

(le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le
Amministrazioni regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità
territoriali, possono renderle più stringenti)

*Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW)*

Generatori installati da più di 8 anni (ogni 2 anni)**

Generatori a focolare aperto (tipo B – *non *a camera stagna) installati
all’interno di locali abitati

Generatori installati da meno di 8 anni (ogni 4 anni)

Generatori a focolare chiuso (tipo C – a camera stagna) e a focolare
aperto (tipo B – *non *a camera stagna) installati all’esterno di locali
abitati

* *

*Impianti a _gas _con potenza ? 35 kW (ogni anno)*

* *

*Impianti a combustibile _liquido _o solido _di qualsiasi potenza _(ogni
anno)*

* *

*Impianti termici con potenza ? 350 kW, *indipendentemente dal tipo di
combustibile, *(2 volte l’anno)*

Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino deve
rivolgersi ad un tecnico abilitato (Decreto Ministero dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37) che esegue tali attività nel rispetto
delle regole dell’arte e della normative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, _il
tecnico abilitato 4 ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto
di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di
consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all’autorità
competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle
ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere. _

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al
libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto
condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di "carta
di identità"dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i
risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

* *

*3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica
Amministrazione *

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le
ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza
energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle
predette attività a enti e organismi esterni qualificati.

/franco di cosmo/