Menu Chiudi

Maremoto concessioni (2)/ Ma il maremoto per le concessioni era gia’ partito proprio dal Gargano

Per una sentenza del Consiglio di Stato su una spiaggia di Mattinata.

 

Basta con le concessioni di spiaggia automatiche. E’ opportuno indire un’asta ed assegnare i beni demaniali, di qualunque tipo, al miglior offerente.
Due frasi, un maremoto. Quelle sopra citate sono il succo di una clamorosa sentenza del Consiglio di Stato (sesta sezione, presieduta da Giovanni Ruoppolo) datata 24 marzo 2009 e depositata il 21 maggio. La sentenza annulla quella precedente del Tar della Puglia, accogliendo il ricorso di Vittoria srl, contro il Comune di Mattinata e Rossana Troia & C. sas (originari di Vieste).
Ci si contendeva la concessione di un’area demaniale di 1.568 metri quadri (tratto lineare fronte mare 135 metri) «adibita a posa ombrelloni e sedie sdraio con finalità turistico-ricreative». Certo le sentenze del Consiglio di Stato, supremo organo di giustizia amministrativa, fanno giurisprudenza. Non fanno legge, ma "indirizzo": creano un precedente. In pratica, su casi analoghi ogni giudice successivamente può riferirsi a questa sentenza. Insomma già quella sentenza-terremoto potrebbe scuotere tutto il mondo delle concessioni demaniali marittime.
Cos’è successo a Mattinata? La ditta Troia sas ha chiesto al Comune il rinnovo di una concessione demaniale marittima, a fine dicembre 2007, pochi giorni prima della scadenza. Anche la ditta Vittoria, nel marzo successivo, ha chiesto la concessione per lo stesso tratto di spiaggia. Il Comune di Mattinata ha rinnovato la concessione alla Troia, e respinto l’istanza della Vittoria. Il giudice di primo grado giudica "inammissibile e infondato" il ricorso della Vittoria srl. Stessa la decisione del Tar in secondo grado. Il Consiglio di Stato ribalta tutto. E "sconfessa" il Tar scrivendo: «i principi costituzionali e comunitari… impongono anche per le concessioni demaniali di rispettare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di par condicio in modo di garantire una effettiva concorrenza tra gli operatori del settore». Ancora: «In sede di rinnovo di una concessione il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di un altro soggetto richiedente lo stesso titolo».
E poi: «Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma non comporti il consolidamento di una posizione di privilegio per i precedenti concessionari». Inoltre: «Il Consiglio di Stato ha da tempo aderito a un’interpretazione… che privilegia l’esperimento della gara e comprime il diritto di insistenza… essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici».
Botta finale: «Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego… non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di una ordinaria istanza di concessione) nè implica alcun ‘diritto d’insistenza’ qualora la pubblica amministrazione intenda procedere a un nuovo sistema d’affidamento mediante gara pubblica». «In sede di rinnovo il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di un altro soggetto richiedente lo stesso titolo», scrivono i giudici.
Se passasse la nuova linea, sarebbe, più che un terremoto per il settore. E la possibile estensione da 6 a 18-20 anni dei tempi di concessione risulterebbe forse solo un palliativo.