Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,
VISTA l’Ordinanza n° 46/2009 in data 20.11.2009 della Capitaneria di Porto di Termoli con la quale viene interdetto lo specchio acqueo di giurisdizione, per consentire un attività di sorvolo di un velivolo senza pilota a bordo, con possibilità di ammaraggio in caso di emergenza.
RITENUTO NECESSARIO garantire il regolare svolgimento dell’attività ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e di dover disciplinare la navigazione nell’area interessata dalla suddetta attività, di giurisdizione di questo Comando.
VISTI Gli artt. 17, 30 e 81 Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
VISTI Gli atti d’ufficio
RENDE NOTO
Dal giorno 1 al giorno 31 dicembre 2009, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, l’area di giurisdizione di questo Comando di cui all’ ordinanza n.46/09 di Compamare Termoli, in premessa citata, sarà interessata da una attività organizzata dal 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola consistente in un attività di sorvolo di un velivolo senza pilota a bordo, con possibilità di ammaraggio in caso di emergenza.
ORDINA
Articolo 1
Nel periodo di cui al rende noto, lo specchio acqueo di giurisdizione di questo Comando, è interdetto alla navigazione, ancoraggio, sosta e pesca comunque effettuata, nonché ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.
Articolo 2
Sono esclusi da tale divieto, oltre ai mezzi e velivoli dell’Aereonautica Militare, i mezzi navali dipendenti nonché quelli di soccorso e delle altre forze di polizia.
Articolo 3
I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità del citato specchio acqueo dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare alla velocità minima necessaria all’effettuazione delle manovre di governo in modo da evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento in sicurezza delle suddette operazioni.
Articolo 4
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni di cui all’art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e se trattasi di un’unità da diporto ai sensi dell’ art. 53 del Decreto Legislativo n°171/2005 nonché a tutte quelle previste dalla normativa vigente in materia.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it.
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO