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Abusi edilizi e turismo di massa

Il turismo ha indubbiamente un ruolo socio economico importante e la gestione turistica del territorio rientra nella gerarchia di valori. Questo fa sì che la pianificazione urbanistica assegni al turismo un ruolo primario, e la creazione di strutture ed infrastrutture mirate soddisfano l’obiettivo del miglioramento della competitività del sistema. Senza entrare nel merito della discussione ambiente-attrazione (per alcuni è un obiettivo per altri è una premessa della scelta di una vacanza), la razionale dotazione infrastrutturale agevola il sistema nel momento in cui propone l’immagine del territorio sul mercato. Il turista preferisce le zone dotate di infrastrutture funzionali che, oltre ai servizi e la sistemazione alberghiera ed extra alberghiera, sono delle determinanti molto forti di scelta. Da qui la necessità di impostare una programmazione urbanistica di tipo “proattivo” che tenga conto della domanda di nuovi insediamenti in strutture ricettive e in nuove
infrastrutture e che, nel contempo, sappia conciliare lo sviluppo turistico con i principi della sostenibilità. La qualità urbana ed ambientale, il coordinamento tra le leggi a tutela dell’ambiente (gestione integrata del ciclo idrico, smaltimento dei rifiuti e dei reflui, bonifica dei siti inquinanti, ecc.), l’efficienza delle reti infrastrutturali, strategiche per garantire lo sviluppo economico e sociale, sono aspetti significativi della pianificazione e da non sottovalutare.
Il turismo balneare di massa ha alimentato una domanda di insediamenti ricettivi a cui si è risposto con costruzioni abusive; ciò ha messo a dura prova l’immagine del territorio, la cui valorizzazione nella tutela, secondo il modello di sviluppo sostenibile del turismo, è elemento imprescindibile.
La costruzione di immobili in zone sottoposte a vincolo ambientale in assenza di legittimi pareri paesaggistici (all’epoca dei fatti riferiti in questo documento, la materia dell’autorizzazione paesaggistica era disciplinata dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge
8 ottobre n. 352”), realizzati in difformità del permesso di costruire  (il permesso edilizio è un provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune ed è richiesto per gli interventi di nuova costruzione, per quelli di ristrutturazione urbanistica e per gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d innovativi; è disciplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia”), ovvero con  provvedimento autorizzatorio illegittimo perché il titolo abilitativo è in contrasto con le disposizioni del P.R.G. (art. 12, Presupposti per il rilascio del permesso di costruire , del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), è stata una prassi molto diffusa nel Gargano.
 Le fattispecie di abuso edilizio ipotizzate sono:
·    Costruzioni di immobili in zone sottoposte a vincolo paesaggistico con autorizzazione paesaggistica comunale illegittima. Il Comune rilascia il permesso di costruire per un immobile per uso residenziale in zona B2 in un’area con vincolo ambientale paesaggistico. Successivamente il Comune trasmette alla Soprintendenza l’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20, “Norme generali di governo e uso del territorio” e dell’art. 151 del Decreto Legislativo 490/99 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre n. 352”, per la realizzazione dell’edificio ad uso residenziale in questione. La Soprintendenza dispone l’annullamento per vizi di legittimità dell’autorizzazione paesaggistica del Comune, perché il provvedimento comunale è privo della motivazione di compatibilità ambientale e paesaggistica (la funzione dell’autorizzazione ex art. 151 del decreto legislativo n. 490/99 è appunto quello di verificare la compatibilità dell’opera che s’intende realizzare con la salvaguardia dei valori paesistici protetti dal vincolo) necessaria in quanto il provvedimento consente la costruzione in un contesto dove le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici rappresentano la ragione del vincolo. Per tale motivo la Soprintendenza ritiene che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica  rilasciato dal Comune è in contrasto con l’art. 145 del decreto legislativo n. 490/99 poiché il territorio del Comune rientra nella disposizione dell’art. 139 punto c del decreto legislativo n. 490/99 (vincolo Ex lege 1497/39) con provvedimento di vincolo D.M. 16.11.1971. A nulla vale il ricorso al TAR Puglia contro la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, per annullamento del decreto della Soprintendenza della Puglia che ha annullato l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso viene fondato sul fatto che il P.U.T.T. (il Piano Urbanistico Tematico Territoriale del Paesaggio – PUTT/p – della Regione Puglia è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 13.1.2001) esclude l’applicazione delle prescrizioni di salvaguardia e vincolistiche per le zone ricadenti all’interno dei territori cosiddetti costruiti (zone omogenee “A” e “B”). In realtà, dalla  disposizione dell’art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, dalla sentenza della Corte Costituzionale 31.7.90 e dalla sentenza del Consiglio di Stato II° sezione 20.05.98 n. 550, emerge che la relazione giuridica esistente tra vincolo paesaggistico-ambientale e Piano Urbanistico Territoriale Tematico è di sott’ordinazione del Piano al vincolo. Nonostante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, il Sindaco e i responsabili dell’Ufficio Tecnico non mettono in atto il divieto di realizzare la costruzione sancito dalla Soprintendenza, vanificandone di fatto l’attività di tutela cui è proposta;
Costruzione di immobili in difformità del permesso di costruire. La volumetria edificata è superiore a quella prevista dal permesso di costruire; 
Costruzione di immobili senza la preventiva autorizzazione paesaggistica comunale e/o priva del nulla osta paesaggistico della Soprintendenza. Il titolare del permesso di costruire richiede al Comune domanda di variante al permesso di costruire originario per una diversa dislocazione del corpo scale, distribuzione interna ed ampliamento del piano interrato adducendo la presenza di un banco roccioso del tutto incoerente e con notevoli fratture (instabile). Il Comune rilascia il permesso di costruire in variante. La variante presenta le seguenti specificità: incide sulla superficie utile interna e quindi sul volume complessivo; è rilasciata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica comunale e senza il nulla osta paesaggistico della Soprintendenza; 
Costruzione di immobili in presenza del titolo abilitativo del Comune illegittimo. Il sindaco accorda una volumetria maggiore di quella consentita, in quella zona edilizia, dal P.R.G. vigente del Comune. 
Lazzaro Santoro
Il Gargano Nuovo