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Vieste/ ACLI: buoni vacanze e fondo di credito per i nuovi nati

I buoni vacanze, assistiti da contributo statale, permettono di beneficiare di agevolazioni in proporzione al reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare.  Per richiedere i Buoni Vacanze è necessario compilare on line all’indirizzo http://sportello06.buonivacanze.it/ il modulo anagrafico presente e l’autodichiarazione sulle condizioni anagrafiche e reddituali. Completata la procedura on line, verrà rilasciato in automatico dal sistema un codice di prenotazione che dovrà essere stampato e presentato entro 10 giorni, pena la decadenza della prenotazione, ad una qualsiasi agenzia della banca Intesa-San Paolo. Sarà poi l’istituto di credito ad ordinare materialmente i buoni, che verranno emessi dall’associazione “Buoni Vacanze Italia”, e verranno recapitati al beneficiario direttamente a casa. Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i cittadini italiani maggiorenni, regolarmente residenti in Italia, con nucleo familiare composto da una o più persone, in base alle diverse tabelle di reddito.
L’agevolazione si applica in percentuale sul valore dei Buoni Vacanze richiedibili fino ad un determinato importo massimo per fascia di reddito. Richiedendo tale importo massimo si ottiene, in pratica una riduzione che porta a versare in Banca l’importo che sarà indicato.
Facendo un esempio: una famiglia di 4 persone con reddito lordo di 23.000 Euro può richiedere un pacchetto di buoni per un valore di Euro 1.000 pagandoli 550 Euro, oppure un pacchetto di buoni per un valore di 1.500 Euro pagandoli 946,50 Euro.
Il "reddito lordo del nucleo familiare" va inteso come la somma dei redditi complessivi lordi IRPEF dichiarati per l’anno 2008 da tutti i componenti familiari, o dei redditi risultanti dai CUD in caso di mancata dichiarazione IRPEF. Si sottolinea che il reddito da considerare è quello del 2008, dichiarato nel 2009.
Per "nucleo familiare" si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica (certificato di stato di famiglia) alla data dell’ultima dichiarazione dei redditi, salvo quanto stabilito dall’articolo 1 del DPCM 4 aprile 2001, n. 242.
Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per l’anno 2010. I Buoni vengono assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili (per il 2010 sono pari a 5 milioni di Euro), sulla base del criterio di priorità cronologica di inoltro della richiesta stessa, contestuale al versamento dell’importo residuo a carico del richiedente, presso la Banca.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI: è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari. Possono chiedere un prestito, fino a 5.000,00 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso. Resta comunque facoltà degli istituti di credito l’erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall’obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.
Ipotesi con rate mensili per 60 mesi: importo erogato euro 5.000,00 – rata mensile euro 94,09; importo erogato euro 4.000,00 – rata mensile euro 75,27; importo erogato euro 3.000,00 – rata mensile euro 54,46; importo erogato euro 2.000,00 – rata mensile euro 37,64; importo erogato euro 1.000,00 – rata mensile euro 18,82 (TAEG = TEGM 50% (4,89%) aggiornato al IV trim. 2009.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all’estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Per informazioni: Circolo ACLI “Aldo Moro” di Vieste, Corso Fazzini n. 69, email info@aclivieste.it