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Manutenzione del pontile traghetti del porto turistico di Rodi Garganico- l’ordinanza –

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste.

VISTA:    la nota prot. n. C250/DTC/DC/dc/0033 datata 20.05.2010 con la quale l’Impresa CIDONIO S.p.a., comunica l’effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione del pontile traghetti del porto turistico di Rodi Garganico;

RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

RITENUTO NECESSARIO: interdire la porzione della banchina interessata dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
a decorrere dalla data odierna e per tutta la durata dei lavori, l’area in premessa citata, sarà interessata dai lavori di ordinaria manutenzione.

ORDINA

Art.1)    Interdizione dei luoghi oggetto dei lavori.
    La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere al confinamento secondo quanto previsto dal piano operativo di sicurezza, avendo cura di garantire adeguati spazi per le operazioni dei mezzi di cantiere impiegati.
Art. 2)    Modalità di espletamento dei lavori.
    L’impresa appaltatrice dei lavori e quindi il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, dovrà garantire una pronta ed immediata reperibilità telefonica da parte del personale impiegato nelle lavorazioni nonché dei soggetti che compaiono nel sistema di prevenzione del piano operativo di sicurezza.
    Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti. A cura della ditta esecutrice dovrà essere impedito l’accesso alle aree interessate dai lavori attraverso il posizionamento di idoneo sbarramento di sicurezza.
    Il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, è tenuto ad accertare il rispetto delle norme di prevenzione riguardanti l’accensione di fiamme libere e di fumo nella zona in cui vengono effettuate le lavorazioni di saldatura ossiacetilenica adottando misure atte ad evitare che sfuggano scintille e/o particelle incandescenti così come descritto nel piano operativo di sicurezza.
    Tutti i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate per la realizzazione dei predetti lavori dovranno essere in perfetta efficienza, in regola e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    La ditta esecutrice dei lavori dovrà, oltre ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, attuare la massima cautela al fine di evitare qualsiasi inquinamento e/o intorbidamento delle acquee marine con divieto assoluto di riversamento in mare di qualsiasi tipo di materiale inquinante.
    E’ interdetto l’accesso all’area di cantiere a tutte le persone e mezzi non addetti ai lavori, a norma della vigente normativa in materia di cantieri di lavoro.
Art. 3) Disposizioni finali.
    La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
    L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.                                            Al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori l’area interessata dagli stessi dovrà essere sgomberata da qualsiasi attrezzatura/apprestamento/arredo a cura di chi ne abbia la proprietà/disponibilità/possesso degli stessi.
Art. 4) Sanzioni.
    I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione” art. 53 D.Lgs. 171/2005 e della normativa vigente applicabile in materia. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
Art. 5) Entrata in vigore.
    La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Vieste, 21.05.2010
F.to IL COMANDANTE
 T.V. (CP) Vincenzo SACCO