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Vieste/ L’Ordinanza che disciplina il Commercio

Disciplina degli orari di chiusura, apertura e delle giornate di riposo e delle deroghe degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e del commercio su aree pubbliche. IL SINDACO

VISTA la L.R. n.18 del 24/07/2001 ;
VISTA la legge regionale n. 11 dell’ 01/08/03 e s.m.i, in particolare l’art. 18, commi 5° e 6°;
VISTA la legge regionale n. 5 del 07 maggio 2008;
VISTA la Legge n. 287/91;
VISTO il D. Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
SENTITE le associazioni di categoria più rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori nella riunione tenutasi presso l’Assessorato alle Attività Produttive in data 14.06.2007 e 26.04.2010;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 35 del 26.06.2007 recante il seguente oggetto: “Indirizzi per la determinazione degli orari esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed artigianali”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del  26.06.2007 – commercio su aree pubbliche ecc;
RITENUTO di dover emanare la seguente ordinanza al fine di coordinare e riorganizzare gli orari delle attività produttive di cui alle deliberazioni di indirizzo del Consiglio Comunale nn. 34 e 35 del 26.06.2007;

ORDINA

Con riferimento a:
ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

ORARIO DI APERTURA

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, muniti di autorizzazione commerciale o aperti previa comunicazione ai sensi del D.Lvo. n.114/1998 e della legge Regionale n.11/2003 e s.m.i., possono osservare l’orario di apertura al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di 13 ore giornaliere.
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall’esterno.
L’orario di chiusura potrà essere protratto fino alle ore 24,00, previa comunicazione all Sindaco, nei seguenti periodi:
a)    per tutta la settimana di Pasqua:
b)    dal 1 maggio al 30 settembre compreso;
c)    in occasione della festa patronale, festività religiose in genere  e per speciali manifestazioni locali.
RIPOSO INFRASETTIMANALE

Non vi è obbligo di chiusura infrasettimanale.

CHIUSURA FESTIVA

E’ fatto obbligo a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio e quelli artigianali di osservare la chiusura domenicale e festiva.
Le domeniche e festività per le quali è prevista la possibilità di deroga all’obbligo di chiusura sono, per tutto il territorio comunale, le seguenti: 

– prima domenica dei saldi invernali;
– la settimana di Pasqua;
– tutte le domeniche e festivi dal 1° maggio al 30 settembre;
– tutte le domeniche e i giorni festivi del mese di Dicembre fino al 6 gennaio dell’anno successivo compreso;

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico nel caso di tre o più  FESTIVITA’ CONSECUTIVE, effettuando l’apertura antimeridiana fino alle ore 13,00 nella terza festività. Nel caso la terza festività coincida con la domenica, l’apertura è spostata alla seconda festività salvo che non si tratti dei giorni 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio e 25 dicembre. 

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l’orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

Con riferimento a:
PUBBLICI ESERCIZI

ORARIO DI APERTURA

Gli esercizi di tipo “A” (ristoranti, trattorie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari)osserveranno un orario da un minimo di 6 ore ad un massimo di 17 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 09,30 alle ore 02,30 del giorno successivo. Tali esercizi dovranno garantire l’apertura nella seguente fascia oraria obbligatoria: dalle 11,30 alle 14,30. Nelle festività infrasettimanale non si applica l’orario obbligatorio.

Gli esercizi di tipo “B” e “D” (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi similari)osserveranno un orario da un minimo di 8 ore ad un massimo di 22,30 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 05,00 alle ore 03,30 del giorno successivo. Tali esercizi dovranno garantire l’apertura nella seguente fascia oraria obbligatoria: o dalle 7,00 alle 15,00 o dalle 12,00 alle 20,00 (almeno un esercizio per ogni zona del Piano Comunale dei Pubblici Esercizi). Nelle festività infrasettimanale non si applica l’orario obbligatorio.

Gli esercizi di tipo “C” (esercizi di tipo “A” e “B” in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all’attività di trattenimento e svago, come sale da gioco, piano bar ed esercizi similari) osserveranno un orario da un minimo di 5 ore ad un massimo di 19,30 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 07,00 alle ore 02,30 del giorno successivo.

Deroghe agli orari possono essere concesse dal Sindaco nei seguenti periodi:

–    dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo compreso;
–    la settimana di Pasqua;
–    dal 1° maggio al 30 settembre compreso;
–    in occasione della festa patronale, festività religiose in genere e per speciali manifestazioni locali.

RIPOSO SETTIMANALE:

Ai sensi della Legge 287/91, gli esercenti di tipo “A”, “B”, “C” e “D”   hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato e l’eventuale turno di riposo. Gli stessi esercenti hanno l’obbligo di renderli noti al pubblico con apposito cartello ben visibile.
La seguente disposizione non si applica agli esercizi di cui all’art. 3 comma 6 della L.287/91.

Con riferimento a:
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

Il mercato quindicinale è fissato nella giornata del lunedì osserverà il seguente orario dalle ore 07,00 alle 13,30 e sarà ubicato nel parcheggio Europa adiacente l’omonimo Lungomare.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all’esercizio del commercio su aree pubbliche dovranno essere eseguite non prima delle ore 06,00 per il montaggio, e per lo smontaggio dalle ore 13,30 ed entro e non oltre le ore 14,30.

La vendita dei prodotti ortofrutticoli, nei limiti dei posti individuati con priorità ai produttori, è consentita sull’area di piazzale A. Moro dalle ore 7,30 alle 13,00.

La vendita dei prodotti ittici, limitatamente ai posti individuati, è consentita ai possessori di mezzi idonei e muniti di autorizzazioni sanitaria ed amministrativa sull’area del parcheggio Paolo VI° (primo spazio adiacente Via Giovanni XXIII°) dalle ore 7,30 alle 13,00.

La vendita itinerante nelle zone consentite osserverà il seguente orario dalle ore 07,00 alle 13,30 di tutti i giorni feriali.
Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano ad esclusione delle seguenti strade: Piazza Castello, Via B. Croce, Via S. Pertini (angolo adiacente la Chiesa di Gesù Buon Pastore), Via Quasimodo (parcheggio), Via Antico Porto Aviane, Via Saragat( zona Chiesiola) e Contrada Defensola.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente ordinanza, ai sensi della L.R. 11/03 e s.m.i., art. 18, comma 7°:

le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente; gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico; gli esercizi localizzati all’interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 5 della L.R. n. 11/03 e s.m.i.

SANZIONI

Le  violazioni  alla  presente  ordinanza  saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m. inoltre:

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce, previste dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.114/1998;

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento, approvato  con deliberazione di C.C. n. 34 del  26.06.2007 – commercio su aree pubbliche,  è punito con la sanzione amministrativa de! pagamento di una somma da  Euro.  258,23 a Euro. 774,69;

3. Chiunque violi le disposizioni contenute nell’art. 24 della Legge Regionale n.18/2001, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 258 e non superiore a Euro 1.549;

4. Chiunque violi le disposizioni di legge o di Regolamento riguardanti le emissioni sonore e la quiete pubblica è punito con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni;

Sono fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

DISPONE

L’INVIO della presente ORDINANZA con notifica:
ai responsabili delle Associazioni di categoria;
alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
alle Associazioni dei consumatori affinché possano divulgarne il contenuto e le relative prescrizioni;

L’INVIO dell’Ordinanza medesima con notifica alle seguenti autorità, affinchè vigilino sul rispetto dei relativi dettami:
Comando P.M. di Vieste;
Comando Tenenza dei Carabinieri di Vieste;
Ufficio Circomdariale Marittimo “Circomare” di Vieste;
Comando Sezione Polizia Stradale;
Comando Stazione Corpo Forestale;
Comando della Tenenza della Guardia di Finanza;

L’INVIO agli uffici comunali preposti alla disciplina del Traffico, dell’Ambiente, ed all’espletamento della Manutenzione  per quanto di loro competenza.

L’INVIO agli organi di informazione locale per l’opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;

DISPONE ALTRESI’

CHE la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio per 30 giorni.

                    EVIDENZIA CHE

avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

 IL SINDACO
Dr.ssa Ersilia NOBILE