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“Circomare Vieste/ Tonno rosso: l’ordinanza”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste:

 

VISTI    gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO  la legge 14 luglio 1965, n° 963, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina della pesca marittima”;
VISTO  il Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n° 963, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639;
VISTO  il Regolamento (CE) n° 302/2009 del 06 aprile 2009 contenente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo, che modifica il Regolamento (CE) n° 43/2009 ed abroga il Regolamento (CE) n° 1559/2007;
VISTA  la Circolare protocollo n° 10778 datata 07 aprile 2009 del MIPAAF – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, avente ad oggetto “Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2009”, con relativo allegato, riportante la lista dei porti designati per lo sbarco o per il trasbordo del tonno rosso, la quale non individua alcun luogo di sbarco previsto per tale tipo di operazione nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste;
VISTA  la Circolare protocollo n° 14152 datata 05 maggio 2009 del MIPAAF – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, con la quale viene specificato che ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento de quo la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo, in quanto la versione in lingua italiana del citato Regolamento non indicava il Mediterraneo quale area nella quale è interdetta la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso;
VISTO  il dispaccio prot. n° 44010 in data 19 maggio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio IV, avente ad oggetto la “Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso”;
VISTO l’appunto n°19/08 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con allegata la lista dei porti designati ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (CE) n°1559/07, come sostituito dall’art.17 del Reg. (CE) n°302/09, per le operazioni di sbarco/trasbordo del tonno rosso, in cui risulta inserito anche il porto di Vieste;

VISTA    l’ordinanza  “DISCIPLINA PESCA E SBARCO DEL TONNO ROSSO (Thunnus thynnus)” n° 19/2010 del 04 giugno 2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;

VISTA    la propria ordinanza “ pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso” n° 27/2009 del 28 luglio 2009;
VISTO    la nota n° 0058693 datata 16/06/2010 del del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –  Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la quale si estende il dispaccio n° 0012780 del 15/06/2010 del MIPAAF Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – Segr. Tec., avente ad  oggetto          “ Pesca Sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg.(CE) n. 302/2009” che abroga la circolare n° 14152 datata 05 maggio 2009;

RITENUTO  necessario dettare disposizioni al fine di disciplinare la pesca sportiva e ricreativa del tonno e rendere praticabile il controllo sul pescato da parte dell’Autorità Marittima, così come disposto dalla vigente normativa comunitaria alla luce delle nuove disposizioni applicative dettate dalla circolare n. 12780 in data 15.06.2010 in precedenza citata integrando le disposizioni di cui all’ordinanza n.27/2009 sopra richiamata;

O R D I N A

Capo I
Campo di Applicazione

Articolo 1
(Campo di applicazione e finalità provvedimento)

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all’Autorità Marittima e contemplati nella normativa citata in premessa, con particolare riguardo al controllo dell’esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da produrre da parte dei produttori all’atto dello sbarco di esemplari di tonno rosso (Thunnus thynnus).

Capo II
Pesca professionale del Tonno Rosso

Articolo 2
(Periodi di divieto della pesca)
La pesca del tonno rosso con reti a “circuizione” è vietata nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile nonché, per l’anno 2010, nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 14 giugno le predette unità dovranno osservare l’arresto temporaneo obbligatorio.

La pesca del tonno rosso per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri è vietata nel periodo dal 01 giugno al 31 dicembre.

La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenza a canna e imbarcazioni con lenza trainata è vietata nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

Articolo 3
(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)
Il Comandante, o suo mandatario, dell’unità da pesca all’uopo autorizzata, che intende effettuare le operazioni di sbarco del tonno rosso nel porto designato di Vieste, ha l’obbligo di pre-notifica  ( Allegato 1 ) al competente Ufficio Circondariale Marittimo del proprio orario di previsto arrivo in porto (OPA), con almeno 4 (quattro) ore di anticipo contattando la Sala Operativa della Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste via fax al numero 0884-707669, telefonicamente ai numeri 0884 708791, 0884 701763,  via radio VHF sul canale 16.

Nella predetta comunicazione di previsto arrivo, oltre ai dati identificativi dell’unità da pesca dovrà essere dichiarato:
a)    orario previsto arrivo in porto;

b)    numero di esemplari e quantitativo stimato, in chilogrammi, di tonno rosso detenuto a bordo;

c)    informazioni relative alla zone in cui le catture sono state effettuate;

d)    numero e targhe dei mezzi terrestri sui quali verranno trasbordate le catture.

Le stesse comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandanti di unità da pesca, che pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso, intendono sostare temporaneamente in uno degli approdi del Circondario Marittimo di Vieste, senza sbarcare il predetto prodotto della pesca.

Inoltre, dovrà essere preventivamente dichiarato se la cattura è riferita all’unità che effettua la comunicazione di pre-notifica d’arrivo oppure se il quantitativo dichiarato è stato pescato da più unità. Nel caso di prodotto pescato da altre unità, (pesca congiunta), occorre comunicare le stesse informazioni riportate nel secondo comma, per ciascuna unità che ha effettuato le catture.

Le predette unità, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di pesatura, preliminari allo sbarco del prodotto ed al successivo imbarco su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina un incaricato dell’Ufficio Circondariale Marittimo, ovvero prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa Sala Operativa.
Il Comandante, o suo mandatario, dell’unità da pesca all’uopo autorizzata dovrà compilare la dichiarazione di sbarco/trasbordo ( Allegato 2 ).

E’ vietato effettuare operazione di trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo  a norma dell’art. 23 del Regolamento (CE) n° 302/2009.

Articolo 4
(Taglia minima)
La taglia minima per il tonno rosso catturato nel Mediterraneo e nell’Atlantico Orientale è di 30 Kg. o 115 cm. come previsto dall’art. 9 comma 1 del Regolamento (CE) n° 302/2009.

La taglia minima del tonno rosso, in deroga all’art.9 comma 1 e fatto salvo le catture accessorie,  è di 8 Kg o 75 cm. nei seguenti casi:
1)    Tonno rosso catturato nell’Atlantico Orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;

2)    Tonno rosso catturato nel mar Adriatico ai fini di allevamento;

3) Tonno rosso catturato nel mar Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera   artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e con lenze a mano.

Articolo 5
(Catture accidentali e catture accessorie)
Gli armatori/comandanti delle unità da pesca professionale non munite del Permesso di Pesca Speciale per la cattura del tonno rosso rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che catturano accidentalmente esemplari di tali specie ittica, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti al precedente articolo 3.

La cattura annua accidentale di tonno rosso non può superare i 750 Kg. per nave, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000.

Le navi da cattura comunitarie che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numeri di esemplari.

Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli articoli 17, 18, 21, 23 e 34 del Regolamento (CE) n°302/2009.

Articolo 6
(Punti di sbarco)
Nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste, è consentito lo sbarco dei prodotti catturati esclusivamente nel porto designato di Vieste.
Presso il porto di Vieste lo sbarco è consentito presso il Molo San Lorenzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, o previa autorizzazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste in giorni o orari diversi.
Per contingenti motivi, l’Autorità Marittima potrà, in sede di ricezione della comunicazione di previsto arrivo, assegnare temporaneamente un’altra banchina ove poter procedere alle operazioni di sbarco del prodotto pescato.

Articolo 7
(Documentazione da produrre all’atto dello sbarco)
Al momento dello sbarco, a cura del Comandante dell’Unità, dovrà essere consegnata al personale dell’Autorità Marittima, preposto al controllo delle operazioni, la sottonotata documentazione:

1. Copia del giornale di bordo (log book), compilato nei campi previsti quali obbligatori  e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco come previsto dal Regolamento CE n°2807/83 art. 1 commi 1 e 2 e n° 2847/93 art. 6 comma 1, nonché la dichiarazione di cattura;

2. Copia del Documento di trasporto relativa alla consegna del pescato al vettore;

3. Documento di cattura del tonno rosso (BCD), che una volta vidimato dall’Autorità Marittima, seguirà il prodotto ittico fino alla vendita al dettaglio.

4. Il Blue fina tuna Catch document debitamente compilato e da esibire successivamente presso le competenti Autorità Marittime o Camera di Commercio ai fini della validazione da parte del personale designato. Le unità che effettuano la cattura accessoria dovranno preventivamente richiedere il modello BCD

Nel caso in cui il Comandante dell’unità dichiari che il prodotto sbarcato è proveniente da più unità, la documentazione di cui al punto 1 e 3, dovrà essere presentata per ogni singola unità, che ha effettuato la cattura.

Articolo 8
(Obblighi relativi alle norme igienico- sanitarie)
Al fine di garantire che durante la fase di sbarco del tonno rosso catturato, presso la banchina, per il successivo carico sui vettori stradali, siano rispettate tutte le norme in materia igienico- sanitarie vigenti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, si dovrà:

1)    adottare ogni accorgimento necessario per evitare il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l’utilizzo di attrezzature idonee, e/o di manipolazioni, conformi a criteri d’igiene e salubrità;

2)    trasportare il prodotto catturato, con mezzi/veicoli allo scopo autorizzati, che dovranno essere muniti della prescritta documentazione di trasporto;

3)    sono vietate operazioni di lavorazione del prodotto in banchina, l’unica operazione consentita è il trasbordo del prodotto dal motopesca all’autoveicolo idoneo al trasporto;

4)    al termine delle operazioni di sbarco del prodotto, dovrà essere assicurata la pulizia  del tratto di banchina utilizzata a tale scopo.

E’ vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell’approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l’effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli Ufficiali e Agenti di P.G..

Articolo 9
(Trasbordo)
Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.

Tale operazione devono essere effettuate solo nel porto designato di cui all’art.6 e previa formale autorizzazione da parte del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

 Il comandante del motopesca sul quale saranno imbarcati i tonni rossi, con 48 ore di anticipo sull’ora di previsto arrivo in porto, dovrà trasmettere al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e per conoscenza all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, la richiesta di autorizzazione al trasbordo, riportante i seguenti dati così come previsto dall’art.23 del Regolamento (CE) n°302/2009 del 15 aprile 2009:

1)    E.T.A (Ora previsto arrivo in porto);
2)    Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
3)    Informazioni relative alla zona di cattura;
4)    Nome e numero di iscrizione ICCAT della nave che consegna il tonno rosso;
5)    Nome e numero di iscrizione ICCAT della nave ricevente il tonno rosso;
6)    Quantitativo di tonno rosso da trasbordare.

Le operazioni di trasbordo non potranno iniziare senza la prevista Autorizzazione.

Articolo 10
( PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TONNO ROSSO )
(Definizioni)
Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni si intendono per
Pesca Ricreativa: pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un’organizzazione sportiva nazionale ovvero non in possesso di una licenza sportiva nazionale di pesca;
Pesca sportiva: pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un’organizzazione sportiva nazionale ovvero in possesso di una licenza sportiva nazionale  di pesca.
Articolo 11
(Periodi di divieto della pesca del tonno rosso)
Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento CE 302/2009, nelle acque del Circondario Marittimo di Vieste, la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata dal 15 ottobre al 15 giugno;

Articolo 12
(Quantitativo massimo pescabile)
Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso (thunnus thynnus) per uscita in mare al giorno, nel rispetto della taglia minima prevista.
Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
Nello svolgimento dell’attività di pesca sportiva deve essere garantito comunque, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi, in particolare del novellame.

Articolo 13
(Taglia minima)
È vietato catturare, detenere, trasbordare e sbarcare tonni rossi di taglia inferiore a quella riportata nella seguente tabella:

 
Nome commerciale    Nome scientifico    Taglia minima      
Tonno rosso    Thunnus thynnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     115cm
oppure
30 kg     

La lunghezza dell’esemplare di tonno rosso si misura dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda (lunghezza della forca).

Articolo 14
(Autorizzazione/Nulla osta all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso)

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 comma 1 del Regolamento CE 302/2009 in premessa citato, l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è  consentita esclusivamente alle unità da diporto in possesso di apposita specifica  autorizzazione/nulla osta.

Ai fini del rilascio del Nulla osta di cui al precedente comma, coloro che intendono esercitare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (proprietari e/o armatori e/o utilizzatori delle unità da diporto) devono presentare, all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione è dislocata l’unità da autorizzare, apposita dichiarazione in carta semplice redatta secondo il modello in ( allegato 3 ) corredando la stessa con la documentazione prevista in base alla tipologia dell’unità (natante/imbarcazione).

La predetta dichiarazione, munita del nulla-osta apposto sulla stessa dalla competente Autorità Marittima, deve essere tenuta a bordo ed esibita su richiesta alle Autorità preposte al controllo.

Il Nulla osta ha validità triennale limitatamente al periodo dal 16 giugno al 14 ottobre e consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo in tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale; non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
Lo stesso Nulla osta è revocabile in caso di accertata violazione della disciplina della pesca sportiva o ricreativa e di tutte le disposizioni vigenti in materia di pesca del tonno rosso.

Articolo 15
(Comunicazione preventiva)
È fatto obbligo per i proprietari/armatori/utilizzatoti di unità da diporto che, nell’ambito dell’attività di pesca sportiva o ricreativa, catturino un esemplare di tonno rosso, di comunicare con adeguato anticipo, prima del loro arrivo in porto, all’Autorità Marittima competente, i dati sulla cattura effettuata, il punto di sbarco del prodotto, il tempo stimato di arrivo in porto ed i dati identificativi dell’unità da diporto, comunicando, mediante collegamento via VHF o cellulare alla Sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste al numero tel. 0884/708791 – 0884/701763 o alle sotto indicate Autorità Marittime del luogo di sbarco, ovvero alla più vicina:
1.    Ufficio Locale Marittimo di Lesina al numero tel. 0882992571 ;
2.    Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico al numero tel. 0884965140;
3.    Delegazione di Spiaggia di Peschici al numero tel. 0884962767.

Articolo 16
(Documentazione da produrre successivamente allo sbarco)
È fatto obbligo, entro e non oltre 24H dalla comunicazione preventiva di cui all’articolo 8, di trasmettere (anche a mezzo fax) all’Autorità Marittima del luogo in cui avviene le sbarco, una copia, opportunamente compilata, della dichiarazione di cattura, secondo il formato in  ( allegato 4 ) alla presente Ordinanza.

Articolo 17
(Altri divieti)
È fatto assoluto divieto di tagliare, sezionare, e/o manipolare gli esemplari catturati prima dell’arrivo in porto, al fine di consentire il riconoscimento e la misurazione degli esemplari nonché l’effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria preposti al controllo.

E’ sempre vietata, la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa.
È vietato esercitare la pesca sportiva/ricreativa del Tonno rosso con l’utilizzo dei palangari, indipendentemente dal numero di ami utilizzati.

Articolo 18
 (Norme abrogate)
L’ Ordinanza n. 27/2009 in data 28/07/2009 questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.

Articolo 19
(Disposizioni finali e transitorie)
Le autorizzazioni rilasciate, per la campagna di pesca 2010, in base alle disposizioni della circolare n. 14152 in data 05.05.2009 del MIPAAF – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (ordinanza n. 27/2009), sono considerate valide e la loro durata/validità viene automaticamente estesa a tre anni.
Il nulla osta rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso è valido anche per l’esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Articolo 20
(Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della Legge 14 luglio 1965, n. 963 così come modificati dalla Legge 25 agosto 1988 n. 381; del Decreto Legge 08 aprile 2008 n. 59; dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, in quanto applicabili ed, ove ricorra, dell’art. 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, inclusione nella pagina web dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste sul sito www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali associazioni di categoria.

Vieste li, 20/08/2010                                                        

                         F.to IL COMANDANTE
                      T.V. (CP) Vincenzo SACCO

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA
(Sbarrare la voce che interessa)

° OPERAZIONI DI SBARCO (1) (nel porto designato di Vieste)

Nome nave ………………………………. N° d’iscrizione ……………. N° ICCAT …………….

 
Orario previsto arrivo    Quantitativo stimato a bordo    Zona in cui sono avvenute le catture (Lat./Long.)      
    Kg.    N° di esemplari          

                 

° OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO (2)

Nome nave ………………………………. N° d’iscrizione ……………. N° ICCAT ……………

Nome rimorchiatore ………………………………….. N° gabbie….…. N° ICCAT …………….

 
Orario previsto di trasferimento    Quantitativo stimato da trasferire    Zona in cui deve avvenire il trasferimento (Lat./Long.)      
    Kg.    N° di esemplari          

                 

° OPERAZIONI DI TRASBORDO (3) (nel porto designato di Vieste)

Nome nave  ricevente ……………………. N° d’iscrizione ……………. N° ICCAT ………….

Nome nave trasbordante …………..…….. N° di iscrizione………….…. N° ICCAT …………

 
Orario previsto arrivo    Quantitativo stimato a bordo    Zona in cui sono avvenute le catture (Lat./Long.)      
    Kg.    N° di esemplari          

                  
    Quantitativo da trasbordare    Zona in cui deve sono avvenute le catture (Lat./Long.)      
    Kg.    N° di esemplari          
   

             

Data ___________
IL COMANDANTE DELL’UNITA’
(O SUO MANDATARIO)
___________________________
Riservato all’Autorità……………………………
Pervenuta il …………….. alle ore …………….
N° Registro Com. Preventive ……………………

Timbro e Firma ………………………………..

 

Allegato 3

 
        All’    UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI

___________________________________     

Articolo 12 e 13 del Reg. CE n° 302/2009

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________, nato a ___________________________ il ___________ e residente in ___________________________ alla via ________________________ n. ___ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a _______________________________ matricola n° ________  di lunghezza f.t. _______ mt di colore _______________________ – iscritta nei R I.D/R.N.D. di ____________________________ – di stanza nel porto di ________________, presso ______________________________________________________;
C OM U N I C A

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l’attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (thunnus thynnus) con la suddetta unità da diporto, del periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:
·    Fotocopia dei documenti dell’unità da diporto;
§    Fotocopia del documento d’identità, tipo _____________________________ N. _____________ rilasciato in data _________ da_____________________________

Dichiara di essere a conoscenza che:
ü    Nell’ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
ü    La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm;
ü    Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all’art. 9 comma 2 del Reg. CE n° 302/2009;
ü    È fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
ü    Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
ü    Un eventuale provvedimento d’interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
ü    È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Vieste, lì ___________________
 
                   Il richiedente

     

 
PARTE RISERVATA ALL’AUTORITA’ MARITTIMA      
      
NULLA OSTA N°    ______/_________      
      
RILASCIATO IL ____________________      
      
VALIDO FINO AL ___________________      
      
Timbro dell’Ufficio e Firma       

     

Allegato 4

Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(Reg. CE 302/2009)

Nome e/o numero d’iscrizione dell’unità da diporto_______________________________________
Nominativo del comandante _________________________________________________________
Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _________________ alle ore _______________ all’Ufficio di ________________________________________________
Porto di sbarco _______________________________________________

Dati riferiti alla cattura
 
Data della cattura    Quantitativi catturati  (kg)    N° di esemplari    Posizione      
            Lat.    Long.      
        1             

Data _________________

 
        Il comandante dell’unità
     
 
SPAZIO RISERVATO ALL’AUTORITA’ MARITTIMA
Comunicazione preventiva pervenuta il ______________ alle ore _____
Tramite _______________________ (tel. / VHF / fax etc.)
N° _________ del registro delle comunicazioni preventive
      
    Firma dell’operatore