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Consiglieri regionali/ Tar Puglia: non oltre 70

Se non ci fosse quel «dubbio», il Tar avrebbe «lasciato» il consiglio regionale a 70 membri. È quanto emerge dall’articolata ordinanza, pubblicata ieri, con la quale i giudici amministrativi della I sezione (presidente facente funzione Doris Durante, relatore Giuseppina Adamo) hanno inviato alla Corte Costituzionale la decisione finale per sciogliere il nodo sulla composizione del numero dei componenti dell’assise regionale: 70 o 78.

Il primo dato è previsto dallo Statuto del 2004, mentre il secondo sarebbe il risultato di un’automatica applicazione del meccanismo della legge regionale del 2005 che recepisce il «Tatarellum» relativo al premio di maggioranza. Attualmente, il consiglio è composto da 70 membri, così come decretato dalla Corte d’appello.

Il Tar, invece, è stato chiamato ad esprimersi su una dozzina di ricorsi presentati da otto «non eletti» e da altrettanti consiglieri eletti, nonchè dal Movimento per i diritti del consumatore e dal centrodestra, ostili a una lievitazione dei posti in aula che porterebbe a un esborso di circa 2 milioni di euro annui. La decisione di inviare gli atti alla Corte costituzionale è maturata al termine della lunga camera di consiglio, terminata dopo l’udienza del 7 luglio scorso.

Con l’ordinanza pubblicata ieri, i giudici si «spingono» in argomentazioni che lasciano desumere una propensione del tribunale verso la «conferma» del numero di 70 consiglieri. Dopo aver ricostruito il complesso percorso normativo nazionale e regionale, i giudici amministrativi chiariscono due aspetti fondamentali che sembrerebbero dirimenti della questione: e cioè, non è lo Statuto «che deve adeguarsi al meccanismo elettorale (in concreto, il Tatarellum), ma al contrario è la legge regionale». L’altro punto riguarda la «solidità» della maggioranza: per il Tar, tale principio, non può «coincidere» con il Tatarellum. E aggiunge come al fine di garantire la stabuilità della maggioranza non siano solo i numeri della maggioranza, ma la «qualità» degli stessi. Scrive il Tar: «a prescindere dall’ovvia notazione che tale risultato (la formazione di stabili maggioranze, ndr) dipende non solo dall’esito delle votazioni ma anche dalla qualità della maggioranza, la cui intrinseca compattezza è un dato non meramente quantitativo», è pur vero che il «Tatarellum» serve a tutelare anche la «rappresentanza delle minoranze», precisano i giudici. Tuttavia, resta il dubbio di un conflitto tra norma statutaria (70 consiglieri) e legge regionale (78).

Per il prof. Aldo Loiodice, difensore di Alfonsino Pisicchio (uno degli otto non «eletti») la lettura dell’ordinanza del Tar va in senso diametralmente opposto. Pur non smentendo l’«orientamento» negativo dei magistrati a un consiglio a «78» desumibile dal «tenore» dell’ordinanza, lo stesso Loiodice precisa che «se i magistrati avessero avuto certezze, avrebbero respinto il ricorso senza necessità di ricorrere alla Consulta. «L’ordinanza del Tar Puglia – precisa Loiodice – porta chiarezza nella controversia e stabilisce che la legge elettorale pugliese non si può disapplicare ritenendo inutilizzabili le leggi statali riguardanti le elezioni regionali in essa richiamate. Stando alla legge elettorale il premio di governabilità deve essere attribuito». Parola alla Corte Costituzionale.

Nicola Pepe

 

 

 

 

 

 

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