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Vieste/ Festività “Santa Maria Stella Maris”: Processione a mare, sparo fuochi – Le ordinanze –

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

 

VISTA:     la nota assunta a protocollo n. 5707 in data 26.08.2010 del Presidente pro-tempore del comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna “Santa Maria Stella Maris” con la quale è stato comunicato, l’elenco delle unità da pesca che parteciperanno alla processione a mare prevista in occasione della festività della Madonna “Santa Maria Stella Maris” per il giorno 04.09.2010;
VISTO:    il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
VISTO:    il Decreto Legislativo n. 541 del 18 dicembre 1999;
VISTI:     gli articoli 62, 65, 81, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
VISTI:    gli atti d’ufficio;
RITENUTO:    necessario garantire il regolare svolgimento della manifestazione e disciplinare di conseguenza lo svolgimento della processione in mare che avrà luogo alle ore 19.00 circa del giorno 05.09.2009 (condizioni meteo-marine permettendo), nelle acque antistanti il porto di Vieste;
RENDE NOTO
che il giorno 04.09.2010 dalle ore 17.30 circa e fino a conclusione, avrà luogo, nelle acque antistanti il porto di Vieste, la tradizionale processione a mare che si tiene in occasione della festività della Madonna “Santa Maria Stella Maris”.

ORDINA

Art. 1:    Le disposizioni di cui agli articoli successivi sono in vigore dalle ore 17.00 del giorno 04.09.2010 e fino al termine della processione a mare di cui al rende noto.

Art. 2:    NORME INERENTI LA MANIFESTAZIONE DELLA PROCESSIONE A MARE

a)    Unità ammesse alla processione a mare e numero massimo delle persone che possono trasportare:
§    Il motopeschereccio denominato “STELLA MARIS II” iscritto al n. 594 dei RR.NN.MM. & GG. di Vieste, impiegato nel trasporto del simulacro della Madonna “Stella Maris” e delle Autorità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni sotto la responsabilità del Comandante dell’unità:
–    Sbarcare tutte le attrezzature e quant’altro non sia necessario e previsto per la navigazione da effettuare;
–    Rizzare adeguatamente il simulacro;
–    Imbarcare un numero di persone adeguato al peso delle attrezzature sbarcate, diminuito del peso del simulacro della Madonna Stella Maris, senza comunque superare il numero massimo di 12 (dodici) persone così come stabilito dal Regolamento di Sicurezza;
–    Le persone imbarcate non facenti parte dell’equipaggio dovranno prendere posto esclusivamente sul ponte di coperta in modo da non intralciare il governo dell’unità;
–    La navigazione non dovrà avvenire oltre 500 mt. dalla costa, in ore diurne e in condizioni meteomarine favorevoli;
–    L’ormeggio dovrà avvenire presso il molo di San Lorenzo ove si svolgeranno le operazioni di imbarco/sbarco delle persone.

§    I motopescherecci di lunghezza f.t. inferiore o uguale a mt.10 non potranno trasportare altre persone oltre i membri dell’equipaggio;
§    I motopescherecci di lunghezza f.t. superiore a metri 10, fermo restando l’obbligo di non imbarcare più di 12 (dodici) persone (art. 1 punto 25 del regolamento di sicurezza),  a seguito dello sbarco del materiale non necessario alla navigazione da effettuare, potranno trasportare passeggeri fino a non eccedere il peso indicato nella relativa dichiarazione di stabilità rilasciata dal R.I.Na. e sono tenuti ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
–    Sbarcare tutte le attrezzature e quant’altro non sia necessario e previsto per la navigazione da effettuare;
–    Le persone imbarcate non facenti parte dell’equipaggio dovranno prendere posto esclusivamente sul ponte di coperta in modo da non intralciare il governo dell’unità;
–    La navigazione non dovrà avvenire oltre 500 mt. dalla costa, in ore diurne e in condizioni meteomarine favorevoli;
–    L’ormeggio dovrà avvenire presso il molo di San Lorenzo ove si svolgeranno le operazioni di imbarco/sbarco delle persone.

§    Tutte le unità da trasporto passeggeri iscritte nei Registri delle Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, dovranno navigare e consentire l’imbarco di passeggeri nei limiti delle rispettive certificazioni di sicurezza.

I comandanti delle singole unità sono direttamente responsabili dell’esistenza a bordo di dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone a bordo, del rispetto del numero massimo delle persone di cui è consentito l’imbarco, nonché di qualsiasi altra norma relativa alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

b)    Disposizioni per l’imbarco dei passeggeri:   

§    Il presidente del Comitato organizzatore ed i comandanti dovranno predisporre quanto necessario e vigilare affinché l’imbarco e lo sbarco delle persone siano agevoli e sicuri;
§    E’ vietato tassativamente l’imbarco e lo sbarco di passeggeri da parte di unità ormeggiate a pacchetto;
§    Il presidente del Comitato organizzatore dovrà curare l’ordinato svolgimento della manifestazione, lo stesso è da ritenersi solidamente responsabile insieme ai comandanti e agli armatori dei motopesca di qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone e/o cose nel corso della processione in mare;
§    Ciascun peschereccio dovrà scostarsi dalla banchina in tempo utile e portarsi fuori dal porto per accodarsi al M/P “STELLA MARIS II” sul quale sarà imbarcata la statua della Madonna;

c)    Disposizioni per la condotta della navigazione ai fini della sicurezza:

§    I motopescherecci partecipanti alla processione a mare dovranno tenere in coperta tutti i mezzi di salvataggio individuali e collettivi disponibili, in funzione del numero di persone imbarcate, e al tempo stesso mantenere sgombera la coperta da qualsiasi attrezzo da pesca;
§    Le passerelle devono essere opportunamente sistemate in sicurezza e collaudate;
§    Gli estintori dovranno essere tenuti pronti all’uso;
§    I comandanti dovranno controllare personalmente che il numero delle persone imbarcate non superi quelle trasportabili verificando l’imbarco dei passeggeri, curando che i medesimi siano uniformemente distribuiti e seduti in coperta e vietando che salgano sulle sovrastrutture e sul sartiame;
§    La processione in mare potrà essere effettuata solo se col tempo e mare assicurati, pertanto l’accertamento della sussistenza o della permanenza di tali condizioni meteomarine è demandato alla formale responsabilità del comandante, anche in relazione alle caratteristiche di ogni singolo motopesca;
§    A tal fine le unità dotate di VHF dovranno effettuare ascolto continuo sul canale 12, mentre quelle dotate di apparati “CB” dovranno effettuare ascolto sul canale 7;
§    Tutti i motopescherecci dovranno accodarsi al M/P STELLA MARIS II rimanendo in fila e mantenendo dagli stessi una distanza non inferiore ai 50 metri;
§    La velocità del convoglio dovrà essere tale da salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e comunque non superiore i 5 nodi;
§    Tutte le unità dovranno compiere un percorso uniforme accostando al medesimo punto, in modo che il rientro in porto avvenga nello stesso ordine di formazione del convoglio in uscita;
§    I comandanti delle unità appena raggiunto il numero massimo di persone imbarcabili, devono scostare dalla banchina e portarsi fuori dal porto, lasciando libera la zona di entrata e uscita dallo stesso.

d)    Disposizioni per la rotta libera:

Navi, imbarcazioni e natanti in genere che si trovino a navigare in prossimità del percorso interessato dalla processione a mare, dovranno prestare la massima attenzione ed in particolare:
§    Non intralciare le rotte del convoglio e/o comunque non inserirsi fra le unità partecipanti alla processione;
§    Ridurre la velocità al minimo consentito per governare e se del caso fermarsi evitando in modo assoluto di avvicinarsi a meno di 200 metri dal convoglio.

Art. 3:    SERVIZIO DI POLIZIA IN BANCHINA ED IN MARE
    Tutti i natanti che parteciperanno alla manifestazione dovranno prontamente uniformarsi agli ordini impartiti dal personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e degli agenti di forza Pubblica.        

Art. 4    DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione”  o ai sensi della vigente ed applicabile normativa in materia. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.

Art. 5    ENTRATA IN VIGORE.
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

Vieste, lì 30.08.2010

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO
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NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ACCENSIONE
                 DI FUOCHI PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE

Località: Molo di Sopraflutto – Porto di Vieste – Comune di Vieste  – Data: 4 e 5 settembre 2010 –
Validità: Fino al 5 settembre 2010 – Organizzatore: Comitato Festività  “Madonna Stella Maris”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto di Vieste:
VISTA               la propria autorizzazione rilasciata in data 30.08.2010 per l’accensione di fuochi pirotecnici a cura del Sig. FLORIO Vladimiro nato a S. Severo (FG) il 01.01.1970 ed ivi residente alla via P. Nenni, n°193 legale rappresentante della società “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.”, da effettuarsi dalle ore 24.00 circa dei giorni 4 e 5 settembre 2010, rispettivamente sulla banchina naturale situata a N/E del molo San Lorenzo e nell’ambito dell’ultimo terzo del molo di sopraflutto all’interno del porto di Vieste;
VISTA    l’autorizzazione del comune di Vieste  rilasciata in data 25.08.2010 al Sig. FLORIO Vladimiro nato a S. Severo (FG) il 01.01.1970 ed ivi residente in via Pietro Nenni n.193, legale rappresentante della società “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.”, per l’accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi i giorni 4 e 5 settembre 2010 alle ore 24.00 circa, rispettivamente sulla banchina naturale situata a N/E del molo San Lorenzo e nell’ambito dell’ultimo terzo del molo di sopraflutto all’interno del porto di Vieste;
;VISTA    l’autorizzazione rilasciata con foglio n. 2010/UP in data 18.08.2010 dalla Società “Marina di Vieste S.p.A.” relativa all’accensione di fuochi pirotecnici all’interno dell’area in concessione alla società stessa;
VISTA         la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”
VISTI     gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’autorità marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO

che alle ore 24.00 circa del giorno 4 settembre 2010 sulla banchina naturale situata a N/E del molo San Lorenzo e 5 settembre 2010 sull’ultimo terzo del molo di sopraflutto, del porto di Vieste, fino al termine della manifestazione, le predette aree saranno interessate dall’accensione di fuochi pirotecnici, a cura della società “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.” indicata in premessa, in occasione della Festività in onore della “Madonna Stella Maris”;-

O R D I N A

Art. 1    – Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
dalle ore 23.00 circa del giorno 4 settembre 2010, la banchina naturale situata a N/E del molo San Lorenzo per l’ampiezza di 150 metri e dalle ore 23.00 circa del giorno 05 settembre 2010, l’ultimo terzo del molo di sopraflutto del porto di Vieste per l’ampiezza di 300 metri, circostanti il sito ove vengono ubicati i tubi di lancio gli artifici pirotecnici segnalate sul posto, in conformità a quanto prescritto in seno all’autorizzazione rilasciata al Comitato organizzatore, con l’impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, è vietato:
§    transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
§    transitare a piedi all’interno del perimetro segnalato;
§    svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale;
§    la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a qualsiasi unità navale e ogni altra attività marittima subacquea e di superficie.
§    lo sparo di altri artifizi diversi da quelli sopraccitati.

Art. 2-Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
§    i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi;
§    i mezzi ed il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e delle forze di polizia in servizio;
§    le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell’area d’interdizione
Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4    – Disposizioni finali e sanzioni
E’ fatto obbligo alla Soc. “PIROTECNICA PADRE PIO” S.r.l., di provvedere al termine delle operazioni, alla bonifica dell’area interessata da eventuali fuochi artificiali inesplosi e quant’altro da essi derivato.
I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione” ovvero ai sensi della vigente ed applicabile normativa di riferimento. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.

Vieste, lì 30.08.2010

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO