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«Lecce, moglie fugge con 20enne. Il marito la mantenga»

«ll perdono pregiudica causa»

 

E’ senz’altro un comportamento grave e contrario al dovere di fedeltà quello della moglie che abbandona il tetto coniugale per fuggire con un palestrato ventenne. Tuttavia se poi il marito perdona il tradimento, e il matrimonio riprende il suo corso regolare, in caso di divorzio, lui non può rifiutarsi di staccare l’assegno di mantenimento. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato il diritto di una signora di Lecce ad essere mantenuta dall’ex marito nonostante, per sei mesi, lo avesse platealmente abbandonato per vivere pienamente la passione per un ragazzotto.
Infatti la Suprema Corte – con la sentenza 25560 – ha respinto le proteste di Giuseppe, che non voleva assolutamente versare tutti i mesi 200 euro alla ex Antonella, alla quale corrispondeva anche altri 220 euro per le spese della loro figlia minore. L’uomo, senza successo, ha fatto presente che nel 1994 lei lo aveva piantato per correre dietro a un ventenne, circostanza che aveva portato alla crisi del loro rapporto conclusosi nel 2000 davanti al giudice della separazione.
La Cassazione gli ha replicato: non ti resta che pagare, dal momento che “c’era stato il tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedelta” nella rottura del matrimonio, poichè “nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, avevi mandato avanti il matrimonio per altri sei anni”. Dunque dalla ‘fuitinà della consorte – che non ha portato subito “all’ineludibile corollario” della rottura del matrimonio – non ci si può aspettare alcun diritto all’esenzione dell’assegno di mantenimento. Nemmeno in nome della tolleranza dimostrata.

 

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