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Proroga dei lavori punto vendita carburanti Porto di Vieste Molo San Lorenzo

ORDINANZA n. 05/2011

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,
VISTE:     le proprie Ordinanze nn.rr. 02/2011 e 03/2011 datate rispettivamente 01.02.2011 e 19.02.2011, disciplinanti l’esecuzione dei lavori afferenti la concessione demaniale marittima n. 40/2009 e aventi per oggetto il miglioramento funzionale di un punto vendita carburanti marina di proprietà dell’ENI s.p.a. e sito nel Porto di Vieste sul Molo San Lorenzo;
VISTA:    la propria Ordinanza n. 04/11 in data 08.03.2011 che proroga i citati lavori fino al 09.03.2011;
VISTA:    la nota prot. n. AG/181 in data 10/03/2011 dell’ENI, acquisita agli atti dello Scrivente con prot. n. 1086 in pari data;
VISTA:    la nota datata 10.03.2011 della Regione Puglia – Aree Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BA/FG, acquisita agli atti dello Scrivente con prot. n. 1082 in pari data;
VISTI:    gli atti d’ufficio;
RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
RITENUTO NECESSARIO: prorogare l’interdizione degli specchi acquei nonché la porzione della banchina interessata dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;
VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
Art. 1
Le disposizioni oggetto delle Ordinanze n. 02/2011 e 03/2011 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste sono prorogate fino al 12.03.2011.
Art. 2
Al termine dei lavori il concessionario e/o il soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, la Ditta esecutrice dei lavori dovranno comunicare la cessazione degli interventi e provvedere a liberare l’area in premessa specificata.
Il concessionario dovrà altresì far pervenire una dichiarazione attestante la conformità degli interventi eseguiti alle prescrizioni del relativo titolo concessorio.

Art. 3
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo e della polizia dei porti.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Art. 4
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Vieste, 10.03.2011
F.to IL COMANDANTE
 

T.V. (CP) Guido LIMONGELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.