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Vico/ Interdizione di navigazione in località Monte Pucci e Postiglione

L’Ordinanza del Circondario Marittimo di Vieste.

 

Ordinanza N. 07/2011
Il Capo del Circondario Marittimo di Vieste,
VISTO:    il foglio prot. n. 1916 del 11 marzo 2011 della Delegazione di Spiaggia di Peschici avente ad oggetto “Sopralluogo San Menaio – Opere di consolidamento messa in sicurezza dei tratti di costa interessati da dissesti idrogeologici in località Monte Pucci e Postiglione in San Menaio in Comune di Vico del Gargano (FG);
VISTE:    le risultanze del rapporto di servizio allegato alla nota prot. n. 1916 in data 11 marzo 2011 della Delegazione di Spiaggia di Peschici;
VISTO:    il fax prot. n. 1972 in data 12.03.2011 della Delegazione di Spiaggia di Peschici;
VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
   
che nella zona Monte Pucci e Postiglione si sono verificate delle frane a causa delle copiose precipitazioni atmosferiche, che hanno interessato la citata zona e che sussistono pericoli di smottamenti e caduta massi.
ORDINA

Art. 1
È interdetta la balneazione nonché la navigazione, il transito e la sosta a tutte le unità relativamente all’area antistante la località Monte Pucci e Postiglione, per una profondità di 300 metri dalla linea di costa compresa tra i punti:
A) 41°56’24’’N – 015°58’01’’E;
B) 41°56’26’’N- 015°58’19’’E.
Art. 2
Le aree demaniali marittime interessate dai fenomeni in premessa citati che hanno colpito anche il tratto sottostante la ferrovia e interdette al transito dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate a cura del Comune di Vico del Gargano (Fg) al fine di assicurarne il divieto di transito ovvero l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza.

Art. 3
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione e del demanio marittimo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione .
Art. 4
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Vieste, lì 12 marzo 2011
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Guido LIMONGELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.