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Vieste/ Lavori dello scalo di alaggio del porto di Vieste

L’ordinanza.

 

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Guido LIMONGELLI, Capo del Circondario e Comandante del porto di Vieste

VISTA    la nota prot. n. AOO64/N. 65125 del 27.11.2009 della Regione Puglia – Aree Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG – Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, avente ad oggetto “Comune di Vieste – Lavori di manutenzione straordinaria del porto, viabilità, sistemazione e protezione scalo di alaggio”;
VISTA     la nota prot. n. AOO64/N. 105720 del 02.12.2010 della Regione Puglia – Aree Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BA/FG, avente ad oggetto “Comune di Vieste – Lavori di manutenzione straordinaria del porto, viabilità, sistemazione e protezione scalo di alaggio”;
VISTA     la nota prot. n. AOO 064 0015052 del 03.03.2011 della Regione Puglia – Aree Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BA/FG, avente ad oggetto “Comune di Vieste – Lavori di manutenzione straordinaria del porto, viabilità, sistemazione, protezione e messa in sicurezza dello scalo di alaggio”;
VISTA    la nota della Regione Puglia – Aree Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BA/FG, avente ad oggetto “Comune di Vieste – Lavori di manutenzione straordinaria del porto, viabilità, sistemazione, protezione e messa in sicurezza dello scalo di alaggio”, pervenuta via fax sub protocollo 1106 in data 11.03.2011;
VISTA    la nota prot. n. 172 del 20.12.2010 del Comune di Vieste, avente ad oggetto “Comune di Vieste – Lavori di manutenzione straordinaria del porto, viabilità, sistemazione e protezione scalo di alaggio”;
VISTA     la propria Ordinanza n. 01/2011 in data 29.01.2011 avente ad oggetto la regolamentazione dell’utilizzo dello scalo di alaggio sito nel porto di Vieste;
VISTA    la nota prot. 1044 del 07.02.2011 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
VISTO    il nulla osta della Regione Puglia Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Servizio Demanio e Patrimonio;
VISTO    il fax del 18.02.2011 della Regione Puglia – Aree Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BA/FG, pervenuto sub protocollo n. 657;
VISTA    la nota prot. 2974 del 21.02.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTA    la nota prot. 4354 del 09.03.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
RITENUTO NECESSARIO emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
VISTI:    gli atti d’ufficio;
VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
Che dal giorno 21.03.2011 e fino a termine dei lavori, lo scalo di alaggio adiacente la banchina di San Lorenzo sarà interessato da lavori di sistemazione, protezione e messa in sicurezza relativamente alla zona A dell’allegato 1 che è parte integrante della presente Ordinanza.
Per quanto sopra tutte le attività portuali che si svolgono sulla citata area e negli specchi acquei ad essa prospicienti devono ritenersi, salvo specifica autorizzazione di questo Ufficio, sospese per tutta la durata dei lavori di cui al capoverso precedente.

ORDINA

 Articolo 1
Interdizione dei luoghi oggetto dei lavori e degli specchi acquei adiacenti
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà delimitare le aree di cantiere, comprensive di un’adeguata fascia di sicurezza, in rigorosa ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui cantieri di lavoro ed in modo tale da garantire comunque lo svolgimento delle attività di banchina e tecnico-nautiche sul molo S. Lorenzo e negli specchi acquei prospicienti.
L’area delimitata dovrà essere munita dell’apposita segnaletica di sicurezza prevista dalla vigente normativa, nonché della segnaletica prescritta dal Codice della Strada secondo le determinazioni del Comune di Vieste (Fg).
Le aree delimitate ai sensi del comma 1) del presente articolo sono interdette ai terzi soggetti estranei alla Ditta esecutrice dei lavori.
Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti.
Dal momento dell’interruzione e fino alla ripresa degli stessi a cura della ditta esecutrice dovrà essere impedito l’accesso a terzi non autorizzati alle aree di cantiere attraverso il posizionamento di idoneo sbarramento.

Articolo 2
Comunicazioni
Il Direttore dei lavori della regione Puglia di cui alla nota pervenuta sub protocollo n. 1106 del 11.03.2011 in premessa citata, deve comunicare il nominativo del Responsabile dei lavori della Ditta incaricata che deve provvedere a consegnare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste copia aggiornata della propria visure camerale.
I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste l’inizio dei lavori.

 

Articolo 3
Prescrizioni di sicurezza

E’ vietato il transito, la fermata e la sosta degli autoveicoli per una profondità di 5 metri calcolati dal limite esterno del muro perimetrale posto alla radice della banchina di San Lorenzo.
Per le aree esterne al perimetro di cui al comma 1) trovano applicazione le disposizioni e prescrizioni di cui all’Ordinanza n. 03/2007 in data 15.03.2007 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante le modalità di accesso nel porto di Vieste.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, è vietata la fermata e la sosta degli autoveicoli lungo le altre aree oggetto della delimitazione di cui al comma 1) dell’articolo 1 della presente Ordinanza.
Le macchine operatrici della Ditta esecutrice dei lavori, quando inoperose, dovranno sostare all’interno dell’area di cantiere e non dovranno costituire intralcio e/o pericolo al regolare svolgimento delle operazioni portuali.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà  predisporre un idoneo servizio di vigilanza al fine di impedire l’accesso alle aree di cantiere a soggetti non autorizzati, prevedendo la sospensione dei lavori al momento del transito dei passeggeri per le operazioni di imbarco /sbarco degli stessi e comunque su richiesta dell’Autorità Marittima.

Articolo 4
Misure di prevenzione di inquinamento marino e pulizia aree.
Lo specchio acqueo antistante l’area di cantiere deve essere circondato, a cura della ditta esecutrice dei lavori, da panne galleggianti, devono inoltre essere predisposti sistemi di rimozione meccanica degli elementi eventualmente dispersi in mare e devono essere sempre tenuti disponibili idonei strumenti atti a prevenire qualsiasi forma di inquinamento degli specchi acquei antistanti in costanza delle lavorazioni oggetto del presente provvedimento.
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà assicurare con propri mezzi e proprio personale la pulizia anche delle aree e dei beni limitrofi all’area di cantiere eventualmente interessati da residui connessi alle operazioni svolte.
Articolo 5
Disposizioni finali
I lavori oggetto di esecuzione di cui alla nota prot. n. 15052 in data 03.03.2011 della Regione Puglia in premessa citata dovranno essere svolti secondo le specifiche progettuali approvate e il Direttore dei lavori dovrà provvedere a comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, la fine dei lavori.
L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione che dovesse essere intrapresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori  di cui trattasi e in relazione alla realizzazione e posa in opera delle strutture di cui ai lavori oggetto del presente provvedimento, nonché delle attività connesse.
La presente ordinanza non esime l’Ente committente e la Ditta esecutrice dei lavori dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
La presente Ordinanza viene trasmessa al Comune di Vieste (Fg) per i relativi adempimenti in natura di circolazione stradale nelle aree ricedenti nel pubblico transito veicolare.
Articolo 6
Sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela del demanio marittimo, polizia dei porti ed ambiente marino costiero.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione 

F.to IL COMANDANTE
   T.V. (CP) Guido LIMONGELLI