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Ufficio Elettorale Vieste/Ammissione al voto di cittadini di altri paesi dell’Unione Europea

Ai sensi dell’art. 3 del  decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197  i cittadini dell’Unione Europea che intendono partecipare alle elezioni comunali dovranno presentare domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta presso il Comune di residenza entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, cioè entro martedì  5 aprile 2011. Si evidenzia, al riguardo – con riferimento alla prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro,
nella domanda d’iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono  espressamente
dichiarare: “ a) la cittadinanza; b) l’attuale residenza nonché l’indirizzo dello Stato di orgine; c) la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune,
sempreché non siano già iscritti”. Al riguardo, si sottolinea che  l’iscrizione dell’elettore di altro Stato dell’Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d’iscrizione anagrafica.
 
Il Ministero dell’Interno ha fatto presente che, qualora il cittadino comunitario presenti
domanda di iscrizione oltre il sopraindicato termine del 5 aprile 2011, il Sindaco, accertatosi
comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione anagrafica, potrà
rilasciare l’apposita attestazione di ammissione al voto di cui all’art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel
rispetto del principio che stabilisce la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini
di altro Paese dell’Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all’articolo 1, comma
4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro
dell’Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell’Unione
conviventi con il personale diplomatico e consolare, purchè la loro presenza sia stata notificata
alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del
24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Pasquale CAMPANILE
Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale – VIESTE –
Tel./fax 0884 712 224