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Comune di Vico del Gargano: Ordinanza incendi

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 424 del 13.04.2011, con il quale si stabilisce, fra l’altro che: dal 15 giugno al 15 settembre 2011, è in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati, cespugliati o arborati della regione Puglia;

 

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;
Ritenuto indispensabile tutelare il patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale di Vico del Gargano;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L. – Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 – ed in particolare il comma 5°;

1) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo
Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell’art. 3 della Legge n° 353/2000,
durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a
rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o
immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza
eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;

• far brillare mine o usare esplosivi;

• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;

• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra
operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o
altri articoli pirotecnici;

• inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di
marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca;

• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali,
private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;

• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

2) Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società
Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica,
entro il 15 giugno 2011 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di
attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di
duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate,
mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale
infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al
trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti
purchè di natura ecocompatibile.
Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie
erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

3) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella
definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di
infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche
di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune
l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, comunicare i riferimenti ed i
recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre
copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune
dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non
oltre il 15 Maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa
Unificata Permanete.

4) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul
suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva
sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno
quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree
circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo
spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo,
eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e
continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di
sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica
dell’accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette
giorni prima della data di inizio della bruciatura, all’Amministrazione Comunale
competente per territorio che dovrà curarne l’istruttoria, verificandone la compatibilità
con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché
con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria
l’Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore
prima, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa
Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali delle aree
interessate.

5) È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione
presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione
Speciale (Z.P.S.) prima del 1° settembre di cui all’articolo 5 comma 1, lett. w del
Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei
Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.). e in tutte le aree del territorio regionale che si
trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art.2 L. n°353/2000), ivi comprese
le aree cespugliate e arborate, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale,
nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree
si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
L’accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di
vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non
invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da
generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.
Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche accertate, i Sindaci
potranno posticipare l’inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria
competenza.

6) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono, a
riposo o a pascolo, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno
inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 15 giugno, fasce protettive di larghezza
non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di
vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa
propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7) E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della
gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2011, di eseguire
l’apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in
particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni
seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture
cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente
riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da
arbusti e specie erbacee effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore
dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

8) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e
strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno 2011 a realizzare una fascia di protezione
della larghezza di metri venti, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro.
Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme
vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante
dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi
idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai
margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre
apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che
dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

9) I Comandi Militari, nell’esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare
tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed alla
S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le
precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere
preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.
Inoltre lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate su cui insistono polveriere e
depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 15 Giugno,
dovranno essere realizzate apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri
quindici prive di residui di vegetazione, e di ogni altro tipo di materiale facilmente
infiammabile, tale da impedire la propagazione di eventuali incendi.

10) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1 della presente Ordinanza,
saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 5 della presente Ordinanza,
saranno punite a norma dell’art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n.28/08.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma
dell’art.11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell’art.49 della L.R. n.27 del 13/08/1998.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio ed affissa nei luoghi pubblici, e, Notificata per i conseguenti adempimenti a:
– Comando Stazione Carabinieri;
– Commissariato di P.S.;
– Polizia Municipale;
– Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Vico del Gargano;
– Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;
Trasmessa, per gli adempimenti di competenza a:
– Direzione Regionale ANAS;
– Direzione Regionale Ferrovie dello Stato;
– Direzione Regionale Ferrovie del Gargano;
– Provincia di Foggia.
Inviata per conoscenza a:
– Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile;
– Presidenza Giunta Regione Puglia – Area Protezione Civile;
– Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Foggia;
– Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia.

Per Info: tel. 0884/998320