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La carta d’identità elettronica

Nel decreto legge in materia di “Misure urgenti per lo sviluppo”, approvato il 5 maggio, sono previste disposizioni in materia di innovazione e digitalizzazione che riguardano la Carta di identità elettronica (Cie), che diventa documento obbligatorio di identificazione. “Il suo processo di emissione è finalizzato a semplificare l’intero sistema del rilascio e a ridurre i costi – ha spiegato il ministro Brunetta in conferenza stampa – sfruttando le potenzialità offerte dall’esistente sistema di interconnessione anagrafica tra i Comuni e il Centro nazionale servizi demografici del ministero dell’Interno”.

In particolare si prevede il mantenimento delle caratteristiche proprie delle carte valori per la Cie e la sua unificazione, anche progressiva, con la tessera sanitaria. La disposizione aggiorna e integra anche l’articolo 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza contenuto nel regio decreto n.773 del 18 giugno 1931. In particolare viene soppresso il limite di età di rilascio della carta d’identità (attualmente fissato in 15 anni), analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul passaporto. Vengono fissate le nuove durate di validità della Carta di identità: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni. Si stabilisce l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai 12 anni di età (in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Ce n. 444/2009 del 6 maggio 2009) e vengono disciplinate le modalità di espatrio del minore di 14 anni munito di carta d’identità.

Altre disposizioni riguardano le aziende sanitarie che sono tenute ad adottare le procedure telematiche per consentire i pagamenti online e la consegna per via telematica (web, Pec e altro) dei referti. In questo caso viene comunque fatto salvo il diritto del cittadino di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto.