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Impianti/ Obblighi della Ditta Installatrice

E’ pervenuta sul portale dello Sportello Energia Ambiente SGR la segnalazione di un cittadino che avrebbe ristrutturato il suo impianto di riscaldamento.

 

"L’installatore che ha realizzalo l’impianto di riscaldamento non intende consegnare il disegno con i relativi calcoli. Il cittadino chiede se può intraprendere un’azione giudiziaria e se esistono normative alle quali l’installatore deve attenersi".

Risposta:

Esiste il decreto ministeriale 37/2008 il quale stabilisce che in caso di installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti dev’essere redatto uno specifico progetto. In particolare l’articolo 7 specifica che, al termine dei lavori, l’impresa installatrice debba rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati con anche la tipologia dei materiali impiegati e il progetto. Il progetto dev’essere redatto da un progettista abilitato regolarmente iscritto all’albo. Se il progetto viene redatto dall’installatore questo dovrà contenere almeno lo schema dell’impianto realizzato. Sempre secondo il DM 37/2008 l’impresa installatrice è tenuta a depositare entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori allo sportello unico dell’edilizia la dichiarazione di
conformità. Le sanzioni stabilite dallo stesso decreto per le violazioni di questi obblighi vanno da 100 a 1000 euro, secondo l’entità e la complessità dell’impianto, la pericolosità e le altre circostanze della violazione. Le violazioni vanno comunicate alla Camera di Commercio locale, che provvede all’annotazione nell’albo o nel registro delle Imprese in cui l’impresa inadempiente è iscritta. La violazione reiterata tre volte può comportare la sospensione dell’iscrizione dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane.

Franco Di Cosmo – Sportello Energia Ambiente SGR