Menu Chiudi

Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste – ORDINANZA N° 35/2011

INTERDIZIONE ALLA BALNEAZIONE

Il Capo del Circondario Marittimo di Vieste,
VISTO:    il foglio prot. n. 6373 del 08 luglio 2011 della Delegazione di Spiaggia di Peschici avente ad oggetto “Spiaggia libera di Calenella in agro del Comune di Vico del Gargano”;
VISTO:    la nota 507/11 RP Pol. Mun. in data 10.07.2011 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Vico del Gargano (Fg) avente ad oggetto “Spiaggia libera di Calenella in agro del Comune di Vico del Gargano”;
VISTO:    il foglio prot. n. 6724 in data 11.07.2011 dell’Ufficio Tecnico V settore del Comune di Vico del Gargano avente ad oggetto “Movimento franoso spiaggia libera di Calenella, lato Peschici”;
VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
   
che nella zona compresa fra la torre di Monte Pucci e la spiaggia di Calenella esclusa, si è verificato il distacco di un grosso masso dalla parete rocciosa, che ha interessato il crinale della scogliera a mare.
ORDINA

Art. 1
È interdetta la balneazione nonché la navigazione, il transito e la sosta a tutte le unità relativamente all’area antistante la torre di Monte Pucci e la spiaggia di Calenella esclusa, per una profondità di 300 metri dalla linea di costa compresa tra i punti:
A) 41°56’38’’N – 015°59’16’’E;
B) 41°56’44’’N- 015°59’22’’E.
Art. 2
Le aree demaniali marittime interessate dai fenomeni in premessa citati dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate a cura del Comune di Vico del Gargano (Fg) al fine di assicurarne il divieto di transito ovvero l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza.

Art. 3
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione e del demanio marittimo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione .
Art. 4
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Vieste, lì 12 luglio 2011
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Guido LIMONGELLI