Menu Chiudi

Lesina/ Gara di pesca sportiva con canna da riva

L’ ORDINANZA

 

ATTIVITA’: Gara di pesca sportiva da riva
TERMINE PREVISTO ATTIVITA’: 01.10.2011
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,
VISTO: il telefax prot. 19282 del 27.09.2011 della Capitaneria di Porto di
Manfredonia;
VISTA: l’autorizzazione n. 09/2011/MSV del 27.09.2011 della Capitaneria di Porto di
Manfredonia avente ad oggetto l’effettuazione della gara di pesca da riva con
canna da effettuarsi in data 01.10.2011 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 in
località battigia antistante il “Lido Serena” e precisamente per metri 400,00
circa a destra e metri 400,00 circa a sinistra della suddetta battigia – Comune
di Lesina (FG);
VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;
RITENUTO: necessario ed opportuno porre disposizioni pertinenti in materia di sicurezza
relativamente alle aree interessate dallo svolgimento della suddetta
manifestazione.
RENDE NOTO
Che dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del 01.10.2011 l’area demaniale marittima costituita dal
tratto di battigia antistante il “Lido Serena” e precisamente per metri 400,00 circa a destra e
metri 400,00 circa a sinistra della suddetta battigia del Comune di Lesina (Fg), nonché
l’antistante specchio acqueo individuato dall’art. 1 della presente Ordinanza saranno
interessati da una gara di pesca sportiva con canna dalla spiaggia.
ORDINA
Art. 1
A decorrere dalle ore 16.00 e fino alle ore 21.00 del giorno 01.10.2011 nella zona di mare di cui
al rende noto e fino a una distanza di 400 metri dalla riva, è vietato:
– navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
– praticare la balneazione;
– effettuare qualsiasi tipo di immersione;
– svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla
manifestazione sportiva oggetto della presente Ordinanza .
2
E’ altresì interdetto il transito sul tratto di arenile interessato dalla manifestazione a tutti i
soggetti non partecipanti alla gara e non facenti parte del comitato organizzatore.
Art. 2
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari poste a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della
sicurezza della navigazione, del demanio marittimo e dei pubblici usi del mare.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione
tramite gli organi di informazione.

Vieste, lì 28.09.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fausto SCHIRONE