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Carpino Folk Festival/ Riflessione sul “corpus sonoro” della Puglia

La ratifica della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ha coronato il lungo percorso al quale hanno contribuito rappresentanti politici, istituzionali ed accademici nel collocare al giusto posto un patrimonio immenso che accomuna le comunità di tutto il mondo perchè rappresenta la continuità e l’eredità comune dell’umanità. Come noto, Sergio Blasi il 26/10/2011 ha presentato al Consiglio Regionale pugliese una PROPOSTA DI LEGGE sul patrimonio immateriale musicale pugliese: "Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale" – N. Prot. Gen. 9872 assegnato alla VI COMMISSIONE (POLITICHE COMUNITARIE – LAVORO – FORMAZIONE PROFESSIONALE).

L’Associazione Culturale Carpino Folk Festival consapevole dell’importanza di questa proposta di legge e con l’intento di evidenziare il fondamentale ruolo della società civile, apertamente riconosciuto dall’UNESCO nella stesura della Convenzione, ha il piacere di invitarLa all’iniziativa pubblica che si terrà a Carpino SABATO 7 GENNAIO, presso il Centro Culturale ANDREA SACCO, alle ore 16.
Interverranno (oltre a una serie di operatori impegnati nel movimento musicale pugliese): Sergio Blasi, consigliere regionale e segretario del Pd pugliese; Sergio Torsello, direttore artistico del Festival La Notte della Taranta; Vincenzo Santoro, operatore culturale, consulente per l’estensione della legge; Michele Ortore e Luciano Castelluccia, Presidente e Direttore Artistico del Carpino Folk Festival; Pio Gravina e Enrico Novello, musicisti e autori delle ultime due raccolte sul Gargano.
Apriranno i lavori i saluti del Sindaco di Carpino, Rocco Manzo, e di Rocco Ruo, Assessore Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Sport della Provincia di Foggia.
Sono stati invitati tutti i consiglieri regionali che vorranno intervenire sul tema dell’incontro.
A chiusura presentazione del Cd "Canti e suoni della tradizione di Carpino" a cura degli autori e breve dimostrazione della tradizione musicale e canora carpinese da parte di Mike Maccarone.

Siamo sicuri che il contributo al dibattito che Lei potrà apportare con la Sua eventuale partecipazione sarà importante e fornirà spunto di approfondimenti e riflessioni successive.

Saremmo dunque estremamente onorati della Sua presenza, a tale fine Le alleghiamo oltre al disegno di legge anche gli interventi più significativi apparsi sulla stampa e rimaniamo in attesa di ricevere un Suo cortese cenno di riscontro.
Con i nostri migliori saluti
Presidente
Associazione Culturale Carpino Folk Festival
Michele Ortore

Una legge per la tradizione musicale pugliese
di Sergio Blasi
consigliere regionale e segretario del Pd pugliese
Non ho mai pensato alla musica di tradizione come a qualcosa di marginale legato al tempo libero, utile a riempire momenti di convivialità e di festa. La musica di tradizione, la danza, la musica popolare, le ho sempre intese come il segno genetico di una terra, di un popolo, le radici profonde di un territorio che grazie a questa identità, a questa specificità, è in grado di stare nella globalizzazione in maniera più stabile, con meno insicurezze e malesseri. Non è mai stato il folklore una cartolina da consegnare a comitive di turisti attratti dalla magia esotica di una terra come la Puglia, ma come lo straordinario sapere di un popolo. Dunque la tradizione non come un’ingessatura, una palla al piede, un ostacolo, non catene strette che ti tengono legate al passato, ma un repertorio di soluzioni, un portafoglio in grado di segnare in questo tempo confuso e intricato un modello di sviluppo dove la sostenibilità dell’ambiente si lega alla storia e alla vicenda di un popolo, di una terra, dei suoi beni da mettere al servizio della sua crescita, del suo sviluppo, del suo benessere. La Puglia di oggi è stata fortemente segnata dal ritorno del folk revival dai gruppi della riproposta che da Carpino al Salento e agli organetti di Villa Castelli ne hanno raccontato all’Italia e al mondo la sua fisionomia, il suo profilo, dediti all’investimento sull’innovazione, sulla ricerca, sull’invenzione creativa. Oggi tutto questo non può essere consegnato allo spirito volontario e all’abnegazione di colti e tenaci operatori, di musicisti appassionati, di amministratori locali lungimiranti e preparati; le istituzioni devono saper cogliere l’opportunità di questo scrigno prezioso, frutto del lavoro volontario e di tante energie, sapendolo riconoscere, promuovere, valorizzare e tutelare. La legge che ho presentato (con l’indispensabile lavoro di consulenza e scrittura di Vincenzo Santoro e le elaborazioni teoriche ed erudite di Sergio Torsello) punta alla tutela e alla valorizzazione di un elemento fondamentale del patrimonio culturale e “immateriale” della Puglia, quello connesso alle musiche e alle danze tradizionali, che negli ultimi anni ha costituito anche un importante fattore di promozione, sia in Italia che all’estero, dell’immagine della Regione – unanimemente riconosciuta come la “patria elettiva” della musica tradizionale – producendo anche significative ricadute in tema di attrazione turistica.
Con questo intervento normativo, la Regione, in accordo con le disposizioni della Convenzione dell’Unesco sulla salvaguardia dei patrimoni immateriali, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dal Parlamento Italiano con legge n. 167 del 27 settembre 2007, vuole mettere in campo una serie di interventi rivolti al sostegno dell’insieme variegato di soggetti che, a vario titolo (associazioni culturali, gruppi musicali, case editrici specializzate, enti locali ecc.) operano sul territorio con iniziative di salvaguardia e promozione delle musiche e delle danze tradizionali.
Particolare attenzione viene data al problema della salvaguardia della “memoria musicale”, attraverso il sostegno alla ricerca e alla pubblicazione di “documenti originali”, cioè delle registrazioni delle performance degli anziani cantori, i veri depositari di saperi musicali che sono quasi del tutto attinenti alla tradizione orale, e alla realizzazione di una rete di archivi multimediali dove questo straordinario patrimonio possa essere conservato e fruito dalla collettività.
Ritengo poi molto significativi gli specifici interventi previsti a favore delle iniziative che, tramite lo strumento della musica, promuovono l’immagine della cultura pugliese in altre Regioni e Paesi. Credo infatti che queste attività (concerti, iniziative culturali, corsi di danza ecc) costituiscano un efficacissimo (anche perché fortemente mirato) strumento di promozione territoriale, a favore di un turismo culturale attento ai valori del territorio.
In conclusione, ritengo che il testo di legge rappresenti una straordinaria novità per l Regione Puglia: le istituzioni, in maniera convinta e concreta, si fanno carico di riconoscere il valore di uomini e donne che per la loro condizione sociale ed economica non avevano trovato posto nella storia.

Una politica pubblica per il movimento della musica popolare
Vincenzo Santoro
consulente per l’estensione della legge
La Puglia è certamente una delle regioni più attive e creative in ambito nazionale e internazionale nel campo della musica tradizionale e delle sue rielaborazioni. Negli ultimi anni, per l’azione dei gruppi di base e per il tumultuoso successo delle grandi iniziative spettacolari estive, si è creato un vero e proprio “movimento” musicale, che costituisce, per le ricadute dirette in termini di occasioni lavorative, ma anche come effetto di promozione complessiva del “brand Puglia”, un importante volano di sviluppo economico. Forse anche il “cambio di paradigma” del turismo pugliese, avvenuto negli ultimi anni, che ha visto l’esplosione dei flussi di visitatori interessati non più solo al mare ma anche al patrimonio culturale diffuso, non sarebbe stato possibile in tali dimensioni senza la spinta “reticolare” di questo movimento, che attraverso le centinaia di concerti, i corsi di ballo, gli eventi culturali che si svolgono in continuazione in tantissimi centri grandi e piccoli d’Italia e d’Europa, svolge un efficacissimo, capillare, instancabile e gratuito lavoro di promozione e marketing territoriale.
A fronte di questa straordinaria ricchezza e vivacità, da parte delle istituzioni non è stata ancora messa in campo una politica organica e coerente di sostegno al movimento musicale (nonostante gli indiscutibili passi in avanti fatti in questi anni, a partire dalle risorse molto più ingenti destinate dall’ente regione a diverse iniziative di settore), che ne riconosca le peculiarità – che sono solo in parte riconducibili alle altre forme di spettacolo dal vivo – e che contempli interventi sistematici anche nei campi della ricerca, della didattica musicale, della costruzione degli strumenti tradizionali, delle pubblicazioni specializzate, del sostegno agli artisti e alla produzione discografica, degli archivi e delle biblioteche a tema e così via. Con la dovuta attenzione al problema più urgente, quello della creazione di strutture diffuse per la conservazione e la fruizione della “memoria sonora” della Puglia, a partire dal grande patrimonio costituito dalle “registrazioni sul campo”, effettuate nei decenni scorsi da importanti ricercatori (tra i più noti Alan Lomax, Diego Carpitella, Roberto Leydi) interpellando direttamente gli “esecutori tradizionali”, che costituiscono una documentazione fondamentale sulle forme reali della musica di tradizione orale del nostro territorio, la cui conoscenza approfondita è imprescindibile per ogni operazione artistica che non sia solo banale “mercificazione” o un effimero seguire le mode del momento.
Questa proposta di Legge regionale – che ho scritto prendendo spunto da analoghe esperienze di altre regioni, e che deriva da una ampia discussione fra alcuni operatori del settore (partita nell’ormai lontano febbraio 2004 da un convegno organizzato ad Alessano dalla Web-Community www.pizzicata.it) – ha l’obiettivo di completare il complesso delle politiche pubbliche in opera nella nostra regione, che finora si sono concentrate soprattutto nella costruzione di grandi eventi spettacolari, prevedendo in particolare misure di sostegno al mondo degli operatori di base, che si occupano attivamente della tutela e della valorizzazione delle musiche e delle danze “di tradizione orale” (musicisti, danzatori, costruttori di strumenti tradizionali, ricercatori, insegnanti, editori specializzati ecc), riprendendo in questo lo spirito profondo della Convenzione Unesco sul “patrimonio immateriale”.
Si intende così dotare la Puglia, anche in questo settore così importante e strategico, di strumenti operativi all’altezza delle pulsioni culturali, artistiche e creative che la attraversano e che sempre di più la caratterizzano come una straordinaria “isola sonante”.

L’uso pubblico della cultura popolare in Puglia
di Sergio Torsello
direttore artistico del Festival La Notte della Taranta
“La taranta pizzica ancora, ma il suo morso fa fare salti di gioia”. Con questa battuta fulminante, capace di condensare in poche righe un intero universo di senso e al tempo stesso un radicale mutamento di paradigma, l’antropologo Marino Niola apriva nell’estate scorsa sul “Venerdì” di Repubblica una raffinata riflessione a cinquant’anni dalla pubblicazione del libro più noto di Ernesto De Martino, La Terra del rimorso. Questa severa monografia antropologica, a lungo ignorata nel panorama accademico italiano, agli inizi degli anni ’90 è diventata una potente risorsa simbolica cui si sono ispirate nuove pratiche reiventive di tradizioni locali da tempo in disuso (come la musica e la danza), dando origine ad uno dei fenomeni socioantropologici più interessanti tra quelli emersi sulla scena mondiale negli ultimi quindici anni. Un movimento giovanile informale, fluido, “interstiziale”, come lo definisce Piero Fumarola, ha individuato proprio nella musica tradizionale una via privilegiata per un nuovo senso di appartenenza e un ritrovato amor loci trasformando in breve il Salento in una sorta di “patria culturale”, un esempio da imitare nel campo della valorizzazione dei patrimoni tradizionali. La stessa Notte della Taranta, l’evento più eclatante di questo fermento culturale, non solo nasce in questo contesto appena accennato, ma addirittura ne costituisce il prodotto più emblematico. Non è il caso in questa sede di ripercorrere la storia di un fenomeno sul quale esiste ormai una abbondante letteratura (locale e accademica). Ma alcuni dati oggettivi vanno almeno sottolineati. Tra i tanti meriti del “movimento” che sostiene il revival salentino della pizzica uno mi sembra particolarmente importante, quello di aver aperto un dibattito ( talvolta anche acceso ) su un tema cruciale: l’”uso pubblico della cultura popolare”, per usare una felice espressione di Fabio Dei, ossia “l’uso della cultura popolare all’interno di politiche territoriali di tutela e valorizzazione del patrimonio etnografico e delle identità locali”. A distanza di anni, tuttavia, gli esiti di quel dibattito sono ancora aperti, non si sono tradotti com’era logico attendersi in un nuovo linguaggio e in una nuova pratica politica capace di valorizzare gli aspetti positivi di tali processi, pensiamo su tutti alla domanda di tutela dei “beni comuni” emersa con forza in questi anni nelle pratiche politiche adottate dal “movimento” (la cura delle risorse naturali e del patrimonio culturale, ma aggiungerei anche la memoria e il sapere critico come suggerisce il recente bel “manifesto” dei beni comuni di Ugo Mattei). Molti importanti risultati sono stati raggiunti in questi anni in termini di marketing territoriale, di ricaduta economica, di creazione di nuovo capitale sociale, e certo non sono mancati ingenti investimenti pubblici a favore dei grandi eventi di spettacolo come la Notte della Taranta e, sia pur in misura minore la Focara di Novoli, la Festa di San Rocco a Torrepaduli, il Folk Festival di Carpino sul Gargano. Ma paradossalmente la cultura popolare sembra oggi quasi espunta dal dibattito locale. Rimane l’unanime riconoscimento dell’importanza dei grandi attrattori turistici. Ma il ruolo del patrimonio tradizionale, nel quadro delle politiche della cultura locali,che pure nel corso degli anni si era guadagnato uno spazio di riconoscibilità pubblica, sembra oggi relegato in una posizione più defilata, se non addirittura marginale. Questa proposta di legge di tutela della musica di tradizione orale pugliese contiene dunque molti motivi di interesse. Se da un lato colloca la Puglia al livello delle più avanzate esperienze legislative regionali in materia di tutela dei patrimoni immateriali, dall’altro sposta il focus dell’attenzione dalle iniziative di spettacolo alle attività di ricerca e documentazione ponendosi di fatto come una nuova opportunità di dialogo tra il mondo istituzionale e il multiforme universo degli operatori di settore.
In questa nuova fase infatti alle istituzioni locali spetta un compito fondamentale di connessione, di facilitazione e di sostegno non solo alle eccellenze emerse in questi anni ma anche alla pluralità dei soggetti impegnati nel settore. Solo così, forse, la fertile primavera pugliese, nella quale tanta parte ha avuto il movimento di riscoperta della musica tradizionale salentina, non si risolverà in un’altra bruciante occasione mancata.

La protezione giuridica del “corpus sonoro” della Puglia
di Antonio Basile
Area progettazione, comunicazione & marketing del Carpino Folk Festival
La Puglia da oltre un decennio è stata letteralmente scossa dal movimento del folk music revival tanto da divenire negli ultimi anni la regione più attiva e vivace in ambito nazionale. Ma non solo. Come ricorda Vincenzo Santoro, estensore della proposta di legge regionale, il movimento musicale pugliese legato alla musica di tradizione ha avuto impatti cosi notevoli in termini di occasioni lavorative e più in generale in termini di sviluppo economico da essere assunta come elemento distintivo del “brand Puglia”.
Dalla realizzazione di concerti e festival alla consulenza alle pubbliche amministrazioni locali, dalla ricerca sul campo alla produzione di libri, video, dischi fino all’insegnamento nelle scuole o nei luoghi di formazioni non formale, amatori, musicisti, danzatori, costruttori di strumenti e semplici appassionati di musica popolare sono divenuti veri e propri operatori culturali.
La Regione Puglia dal suo canto ha assecondato questo movimento e l’assessore Godelli l’ha sostenuto soprattutto sul versante della valorizzazione e della costruzione di grandi eventi posti al centro delle sue azioni volte ad accrescere l’attrattività territoriale in sintonia con le recenti politiche europee. Ma è intervenuta anche con azioni rivolte alla documentazione e all’integrazione delle biblioteche pubbliche con materiali anche del patrimonio immateriale orale e con altri interventi che qui è inutile riepilogare.
Oggi la proposta di legge regionale che Sergio Blasi ha presentato al Consiglio Regionale si propone di chiudere il cerchio dando riconoscimento giuridico e risorse, al corpus sonoro della Puglia.
Sicuramente si tratta di una iniziativa meritevole che suscita grande interesse per gli operatori del settore, per gli studiosi e per le altre assemblee legislative.
Ma proprio questa ragione deve spingere il nostro legislatore a realizzare un intervento ambizioso e tra i più avanzati in materia di protezione dei patrimoni musicali orali in ambito nazionale e internazionale.
Da questo punto di vista ci sembra un ottimo punto di partenza la citazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, occorre però evitare che diventi un mero richiamo e che l’intero provvedimento alle finalità della stessa si uniformi fino a mettere a disposizione strumenti e risorse per giungere a formalizzare una richiesta di riconoscimento della musica nostrana come patrimonio dell’umanità.
Ciò detto, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si prefigge di operare mediante interventi che riguardano sostanzialmente: l’identificazione, la documentazione e la ricerca; la valorizzazione; la trasmissione e la rivitalizzazione.
Tutta una serie di interventi che richiedono maturate esperienze, ma anche elevate competenze.
Dal punto di vista delle esperienze come previsto dalla convenzione occorrerebbe che anche l’intervento regionale garantisse la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione. Per quanto riguarda invece le competenze la convenzione suggerisce di avvalersi di organizzazioni aventi fondata competenza nel settore.
Da questo punto di vista ben venga l’istituzione di un albo regionale, ma se la finalità non è solo censoria è bene allargare la platea dei soggetti attualmente ristretta alle associazione e ai gruppi autonomi che svolgono genericamente attività musicali popolari.
Altrimenti si rischia ad esempio che associazione come quella di Carpino pur essendo accreditata all’Assemblea Generale dell’Unesco e pur essendo tra gli operatori più attivi e vivaci nel settore, non svolgendo direttamente attività musicale non potrebbe essere iscritta all’albo regionale.
Quindi in proposito si auspica una maggiore puntualizzazione della norma.
Cosi come si auspica una maggiore riflessioni sull’oggetto della legge e su che cosa si intende, infatti, per “musica popolare”?
Attualmente e giustamente l’art. 1 stabilisce che la legge si rivolge alle forme musicali locali di tradizione orale viventi sul territorio pugliese. Ma poi altrettanto correttamente le norme successive sottintendono anche le forme di riproposta, le cosiddette “contaminazioni” e quindi un concetto di tradizione in divenire che sarebbe bene legittimare esplicitandolo nella norma iniziale. Il rischio che altrimenti si corre è che l’interpretazione necessariamente estensiva dell’articolo 1 in connessione con gli altri articoli porti ad una ratio della legge che miri alla tutela di musiche che nulla hanno a che fare con la tradizione musicale pugliese, ad esempio attraverso le musiche d’autore ispirate a forme “popolari” si potrebbe far rientrare anche la popular music in quanto musica di massa e questo non sarebbe auspicabile in questo provvedimento.
Il problema sul quale però vogliamo focalizzare l’attenzione è quello delle competenze attualmente esistenti nel nostro territorio e nelle organizzazioni operanti nel settore.
Per quanto lavoro i nostri operatori hanno potuto svolgere in questi anni nella valorizzazione e nella salvaguardia dei beni culturali dei loro territori, stravolgendo in molti casi anche la loro natura, non c’è dubbio che la stragrande maggioranza di essi ha bisogno di una formazione superiore specifica per migliorare i propri risultati anche dal punto di vista scientifico. Quindi è utile chiedersi come questa proposta di legge possa promuovere studi tecnici e artistici fino a definire i requisiti formativi e professionali necessari per giungere alla delineazione di una vera e propria qualifica professionale: ad. Operatore Culturale Tradizionale
Questo potrebbe essere perseguito, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, attraverso l’integrazione di questa legge con le norme che regolano la formazione professionale in Puglia e quindi attraverso l’impiego delle risorse del Fondo Sociale Europeo.
Analoga situazione si ritrova negli enti locali, con l’aggravante che qui non esistono ruoli tecnico-scientifici specifici per questo bene culturale, pertanto la disposizione che prevede risorse solo agli enti comunali – per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale – anche se in collaborazioni con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore – rischia di subordinare le iniziative proposte di volta in volta alle esigenze politiche o ideologiche che governano l’ente.
Sarebbe opportuno pertanto anche per questa norma allargare la platea dei beneficiari dei contributi ai soggetti associazionistici e privati operanti nel settore.
Altra integrazione, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, andrebbe cercata con gli altri programmi di pianificazione regionali. Ad esempio sarebbe opportuno destinare parte del FUSR e dei FESR, allo sviluppo di produzioni musicali pugliesi ispirate a forme e stili “popolari” senza metterle in competizione sul versante dell’innovazione con altre produzioni musicali.
Ancora un integrazione andrebbe ricercata con i piani degli interventi in favore dei pugliesi nel mondo per l’istituzione delle settimane della cultura pugliese nel mondo in cui privileggiare le nostre musiche di tradizione per il forte elemento identitario che hanno per definizione. La nostra esperienza a Melbourne nel 2008 (Settimana Pugliese d’Australia) ci dice che è la strada giusta per riallacciare quei rapporti con coloro che sono pugliesi a tutti gli effetti ma che inevitabilmente risentono della distanza e del tempo.
Si potrebbe partire con 4 settimane all’anno una per ogni continente, esclusa l’Europa, a rotazione nei singoli Stati in cui sono presenti le nostre comunità.
Importante è l’obiettivo previsto dall proposta di legge della realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzate, almeno per i territori che maggiormente hanno conservato la loro vocazione musicale, in coordinamento e connessione con l’archivio sonoro pugliese la cui attività andrebbe potenziata per la realizzazione di programmi diffusi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani.
A tal proposito si consiglia l’approfondimento della Linea 4.2 del FESR.
Non ci convincono invece le quote di cofinanziamento degli interventi previsti dall’art.4 in taluni casi non in linea con i contributi erogati in base all’attuale Programma delle Attività Culturali.
Infine, ma non per importanza, una legge sulla musica di tradizione pugliese non può non porsi il problema di come promuovere la creazione di spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione.
In questo senso, per il breve periodo, facciamo molto affidamento sul Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (POIn).
Questo è il contributo tecnico che l’Associazione Culturale Carpino Folk Festival vuole dare affinché la Puglia, sufficientemente matura e accreditata, punti ad una legge autorevole che le consenta di primeggiare in questo settore.
Di tutto questo e di molto altro parleremo il 7 gennaio prossimo a CARPINO con Sergio Blasi, consigliere regionale e segretario del Pd pugliese e Vincenzo Santoro, operatore culturale, consulente per l’estensione della legge insieme agli operatori impegnati nel movimento musicale pugliese che vorranno intervenire.

Proposta di legge
Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi nei suoi territori, e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l’esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell’ambito delle comunità locali.

Art. 2
(Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3
(Albo regionale)

1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.

Art. 4
(Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 3 e delle fondazioni;
a) per l’acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile;
c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionale, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
d) per la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5
(Contributi a favore di Enti Locali)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 3, concede annualmente contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati:
a) per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema archivistico regionale e il Sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazioni con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6
(Contributi a favore dell’editoria specializzata)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 3, concede annualmente contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l’ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico ed etnomusicologico.

Art. 7
(Adempimenti dei soggetti richiedenti i contributi)

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all’articolo 2 devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l’esatta denominazione dell’ente, la sede ed il legale rappresentante;
b) i programmi di attività dell’anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
2. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Enti Locali singoli o associati devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l’esatta denominazione dell’ente, la sede ed il legale rappresentante;
b) il progetto che si intende realizzare;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno le case editrici e le etichette discografiche devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l’esatta denominazione del soggetto, la sede ed il legale rappresentante;
b) il progetto editoriale che si intende realizzare;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell’articolo 5 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 8
(Adempimenti della Regione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 9
(Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell’anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell’attività di cui si tratta.

Art. 10
(Finanziamento degli interventi)

Lo stanziamento annuale di € 50.000,00 facente capo sull’U.P.B. 6.2.1 sul capitolo 1110070 denominato “Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale” somma da prelevare dal “fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”