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RCAUTO DEDUCIBILE IRPEF

1.Forse sei tra le molte persone che non sanno che è possibile dedurre il contributo al Servizio sanitario nazionale unitamente alla polizza assicurativa Rc auto. Per avere queste deduzione per prima cosa si deve dimostrare di essere un’automobilista, poi il contributo si deve evincere anche dalla quietanza. 2.Quindi controlla se la quietanza che la compagnia che ti ha assicurato porta esplicitamente questo importo che deve essere anche evidenziato. Questo beneficio fiscale lo puoi ricevere perchè ricorrono i presupposti che sono stati fissati in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali.
3.Quindi non preoccuparti non è nulla di illegale, anche perchè il contributo ha natura sanitaria e quindi viene versato all’assistenza erogata nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Ricorda infine che è possibile anche ricevere il diritto di rivalsa. Quindi mi raccomando non dimenticare queste cose.
Spese RC Auto Detraibili e Deducibili dalla Dichiarazione dei Redditi
I costi dell’assicurazione auto si possono dedurre o detrarre dalla dichiarazione dei redditi?
In fase di dichiarazione dei redditi è sempre bene prestare attenzione a tutti i tipi di costi che si possono dedurre o detrarre, anche per quanto riguarda la polizza di assicurazione auto.
Innanzitutto va fatta una distinzione tra deducibilità (cioè i costi che si deducono dal reddito prima di calcolare le tasse da pagare) e detraibilità (cioè i costi che vengono detratti dopo aver calcolato l’imponibile e le imposte da versare).
Per quanto riguarda la polizza RCA non ci sono spese detraibili.
È però possibile detrarre la quota della polizza di assicurazione RCA versata al SSN, cioè al Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo le istruzioni ministeriali, infatti, tra gli oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi:
Il contributo al S.S.N. pagato nelle polizze di assicurazione Rc veicoli rientra tra i contributi previdenziali ed assistenziali, versati a seguito di disposizioni di legge, deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.

(Ministero delle Finanze – Circolare 3 maggio 1996, n.108/E)