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Impianto fotovoltaico obbligatorio sulle abitazioni

Secondo il decreto Dlgs n. 28/2011, dal 1 giugno 2012 , è obbligatorio integrare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all’obbligo anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione. E’ obbligatorio installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell’edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017: 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq dal 2017. Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.
Le Regioni hanno la possibilità di incrementare i valori stabiliti dal decreto. L’inosservanza degli obblighi, comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Franco Di Cosmo