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Dal 7 dicembre obbligo di indicare anche chi utilizza temporaneamente il veicolo

Il D.p.r. n. 198/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 novembre, ha introdotto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi, nel caso in cui questi siano usati, per periodi superiori a 30 giorni, da soggetti diversi dai proprietari, salvo il caso dei familiari conviventi. In altre parole, se, ad esempio, l’automobile, di proprietà di un soggetto, viene utilizzata per periodi superiori a 30 giorni da parte di un altro soggetto (che non sia un familiare convivente), scatta l’obbligo, a partire dal 7 dicembre 2012, di aggiornare la carta di circolazione del mezzo, indicando il nominativo della persona che ne ha l’effettiva disponibilità.

La previsione è stata introdotta per fare in modo che, al momento dell’applicazione delle sanzioni per violazione delle norme Codice della Strada, risulti più semplice risalire a chi era effettivamente alla guida del mezzo, cioè al vero responsabile dell’infrazione.

L’obbligo, infatti, oltre a riguardare le persone fisiche, interessa in particolar modo anche le società, compreso il caso in cui queste derivino da atti di trasformazione o fusione che non diano luogo alla creazione di un soggetto giuridico distinto da quello originario (e che, quindi, non necessitano di iscrizione al Pra).

L’aggiornamento del libretto con la nuova denominazione va richiesto alla Motorizzazione, che provvederà ad indicare sul documento il nominativo del soggetto che ha la disponibilità del mezzo, sia in forza di comodato (specificando, in tal caso, anche la scadenza del contratto) che di affido in custodia giudiziale che di altri contratti o atti unilaterali.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non rispetti la nuova regola è punito con una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.000 euro, e che si applica anche a chi ha la disponibilità materiale del veicolo e al soggetto proprietario
dissimulato.