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Prof supplente per otto anni il giudice ordina: «Di ruolo»

Clamorosa sentenza del tribunale del lavoro di Trani. Una docente di matematica e fisica fa causa al Ministero.

 

 Se la sentenza passerà in giudicato, sarà una pietra miliare per gli insegnanti precari di tutta Italia. Il giudice del Lavoro di Trani, Antonietta La Notte Chirone, ha ordinato al ministero della Pubblica istruzione di trasformare una professoressa barese di matematica e fisica in una docente di ruolo, dopo otto anni di supplenze. Sicuramente una sentenza innovativa, dal momento che la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato era stata finora esclusa nell’ambito della scuola. «La grande innovazione giuridica di questa sentenza – sottolinea l’avvocato della prof, Saverio Macchia – è infatti la conversione dei contratti a tempo determinato dei precari in contratto a tempo indeterminato anche nel settore del pubblico impiego, laddove finora era esclusa e limitata al settore privato». Ora bisogna capire se il ministero della Pubblica istruzione eseguirà la sentenza in favore dell’insegnante barese, così come ordinato dal giudice del Lavoro di Trani o presenterà ricorso in Appello. Di certo, però, la sentenza ha dato ragione alle rivendicazioni di anni, che hanno portato la docente originaria di Bari in giro per mezza Italia, prima di tornare a insegnare in Puglia con contratti di supplenza annuale. L’ultimo contratto, allo scientifico di Canosa, è quello che ha preceduto il ricorso. L’insegnante ha deciso che, dopo otto anni per lo stesso datore di lavoro, con contratti anche in sedi vacanti, non poteva continuare a temere in eterno per la sua stabilità lavorativa e retributiva e ha deciso di fare causa al ministero della Pubblica istruzione.

Il tutto dopo aver, inutilmente, diffidato e messo in mora lo stesso dicastero nel 2011. La principale eccezione sollevata dall’insegnante, attraverso l’avvocato Saverio Macchia, è quella del superamento dei 36 mesi di servizio anche non continuativi presso lo stesso datore di lavoro, come stabilisce il decreto legislativo 368/2001 per il periodo fino al settembre 2009. Nel ricorso si è anche puntato il dito sul fatto che, nell’ordinamento giuridico italiano vale la regola in base alla quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la regola dei rapporti lavorativi, mentre invece il contratto a tempo determinato è l’eccezione. In questo campo è intervenuta anche la Corte europea, le cui direttive sono state recepite dal decreto legislativo 368 del 2001 in modo da evitare che il lavoratore possa rimanere «precario a vita», fissando un arco temporale oltre il quale «il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato», indipendentemente dalla legittimità o meno del termine. «La massiccia reiterazione della contrattazione a termine – ha sostenuto l’avvocato Macchia nel ricorso – cela in realtà un vero e proprio utilizzo illecito e comunque illegittimo ed abusivo dei rapporti di lavoro a termine successivi, rivelando un comportamento quanto mai spregiudicato da parte della pubblica amministrazione, in questo caso di quella scolastica». Il comportamento appare tanto più illegittimo se si pensa, poi, che l’accesso alla pubblica amministrazione viene regolato con i concorsi. Nel caso della prof barese di matematica, il giudice ha dichiarato perciò la nullità di tutti i contratti a termine sottoscritti tra le parti dal 2004 al giugno scorso. Ha inoltre ordinato al ministero di riammettere immediatamente in servizio l’insegnante «con conseguente ricostruzione della carriera ai fini pensionistici, previdenziali, di anzianità e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari a un’indennità onnicomprensiva di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge».

Carmen Carbonara