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Rifiuti, la Consulta «boccia» la Puglia

La Regione non può fissare i requisiti finanziarie delle società che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti: tale onere tocca allo Stato.  La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’articolo di legge (22, comma 2 della legge 39/2006) della Regione Puglia (un articolo nella norma di bilancio del 2007) relativo alle garanzie finanziarie che le imprese devono prestare in favore della Regione per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La Corte – aprimendosi su quattro dei numerosi ricorsi presentati al tar di Bari soprattutto dai titolari di società di settore operanti nelle province di Bari e Bat, ha al tempo stesso rilevato la carenza della normativa di riferimento statale.
Il punto di partenza è l’articolo 195, comma 2, lettera g del decreto legislativo 152/2006 (codice dell’ambiente) che demanda allo Stato la fissazione dei criteri. In assenza di tale riferimento nazionale, la Regione Puglia aveva emanato un proprio regolamento – scaturito da una legge regionale del 2006 – poi impugnato dinanzi al Tar che aveva sospeso i giudizi ravvisando l’illegittimità costituzionale e sottoponendo gli atti alla Consulta.
Secondo la i giudici delle leggi, la norma pugliese viola l’articolo 117 della Costituzione (secondo comma, lettera s) sulla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. E viola anche l’articolo 195, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 152/2006. Secondo la Consulta, la Regione è intervenita «in ambiti ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionalì, con ciò invadendo l’ambito riservato alla competenza esclusiva statale».
la Corte, infine, non ha potuto in qualche modo sottolineare il legislatore nazionale a provvedere «sollecitamente  a definire i criteri generali per determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti».
L’articolo di legge censurato fa parte del testo di legge regionale sulle ‘Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007’ e aveva lo scopo di uniformare la questione in Puglia.