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Mattinata/ Lavori sulla costa il Tar sospende l’appalto

Il Tar Puglia sospende l’aggiudicazione dei lavori della costa.

 

 E stata accolta infatti l’istanza cautelare presentata dalla ditta Codra S.r.l contro la determinazione del 26 giugno 2014 del Co­mune di Mattinata. Con questa determinazione, ora sospesa, il Comune di Mattinata aveva aggiudicato definitivamente, alla ditta Favellato Claudio S.p.a. la gara di appalto, mediante procedura aperta, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di difesa costiera per un valore di circa due milioni e 600 mila euro. Per il collegio giudicante presieduto da Corrado Allegretta "sussistono i presupposti per la sospensione della determinazione di aggiudicazione definitiva così come impugnata, al fine di mantenere" inalterata la situazione di fatto attualmente sussi­stente sino alla definizione nel merito della stessa, la cui trattazione viene fissata all’udienza pubblica del 11 marzo 2015". La ditta non aggiudicataria dell’appalto, difesa dall’avv. Salvatore Napolitano, ha chiesto ai giudici amministrativi l’annullamento, previa sospensiva, anche di tutti gli altri atti connessi: la nota con cui il Comune ha respinto la richiesta preventiva di an­nullamento in autotutela formulata dalla ricorrente, unitamente al silenzio-rifiuto eventualmente formatosi sulla richiesta formulata all’aggiudicazione de­finitiva e tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque, connessi, ossia i verbali di gara, gli atti – con cui é stata disposta l’aggiudicazione provvisoria nonché il contratto, tutti gli atti istruttori, i pareri, le richieste, i nulla osta, le relazioni e i documenti istruttori. Tutto ciò al fine di ottenere dal Tar "la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudi­cazione della gara di appalto oggetto del giudizio, CQU la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente". Da parte sua il Comune di Mattinata si è costituita in giudizio con il proprio legale di fiducia avv. Giacinto Lombardi, al fine di difendersi sulla scorta della documentazione acquisita presso il settore tecnico che ha emesso l’atto – impugnato. Il Tar ha deciso per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva del provvedimento comu­nale e ha considerato che ad un sommario esame proprio della fase cautelare, tanto il ricorso prin­cipale quanto il ricorso incidentale (da parte della ditta Favellato, aggiudicataria dell’appalto) "sollevano plurime questioni di fatto e di diritto, la cui oggettiva complessità suggerisce un più approfon­dito esame delle stesse a cognizione piena ed esau­riente, da svolgersi nella seguente fase di merito".

Francesco Bisceglia