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Aiuti alle micro-imprese, nuovo avviso regionale per le domande

La Regione Puglia ha approvato il nuovo avviso per la presentazione delle domande di accesso al nuovo titolo II dell Servizio competitività dei sistemi produttivi. Possono accedere agli aiuti microimprese e Pmi (Piccole e Medie Imprese) costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ad eccezione delle aziende operanti in diversi settori La Regione Puglia ha approvato il nuovo avviso per la presentazione delle domande di accesso al nuovo titolo II del Servizio competitività dei sistemi produttivi. Possono accedere agli aiuti microimprese e Pmi (Piccole e Medie Imprese) costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ad eccezione delle aziende operanti nei settori: pesca e acquicoltura, costruzione navale, industria carboniera, siderurgia, fibre sintetiche, turismo ed attività legate alla produzione primaria. In riferimento all’ultimo settore diverrà però ammissibile al regime di aiuti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
Verranno ammessi progetti di investimento iniziale per un importo minimo di 30mila euro, destinati: alla creazione di nuove unità produttive, all’ampliamento di unità produttiva esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente ed ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Per quanto concerne l’intensità dell’aiuto, questa viene calcolata sulla base dei costi ammissibili di progetto, entro soglie limite del 45 per cento micro e piccole imprese e del 35 per cento per medie imprese. Il contributo viene calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento di: 7 anni per la creazione, ammodernamento e ampliamento e 5 anni per macchinari, attrezzature, brevetti e licenze. Le agevolazioni sono calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 2 milioni di euro per le micro e piccole imprese e di  4 milioni euro per le medie imprese.
Sarà possibile presentare le istanze di accesso al nuovo titolo II a partire dal 22 gennaio 2015, presso il Soggetto Finanziatore: una delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato richiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB).