Sentenza del Tar dopo le impugnazioni dell’appalto. Grana per il Comune.
Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato con sentenza sull’appalto dei lavori di difesa costiera, contro cui avevano fatto ricorso due delle società partecipanti alla gara. In giudizio l’amministrazione comunale, difesa dall’avv. Giacinto Lombardi, ha sostenuto «la legittimità dei propri provvedimenti». Il precedente nel novembre scorso: il Tar aveva sospeso l’aggiudicazione dei lavori, accogliendo l’istanza cautelare presentata dalla ditta Codra S.r.l, arrivata seconda, contro la determinazione del 26 giugno 2014 del Comune garganico con la quale si respingeva la richiesta preventiva di annullamento in autotutela e si confermava l’aggiudicazione alla società Favellato S.p.a. dell’appalto, per un Valore di due milioni e 570 mila euro. Nei giorni scorsi la sentenza di merito. Il Tar ha valutato sia il ricorso principale della società Codra (avv. Massimo Di Nezza), che contestava l’avvenuta ammissione alla gara della società Favellato; «essendo quest’ultima sprovvista, in tesi, dei requisiti generali di moralità ed onorabilità previsti» e sia quello incidentale della società Favellato, che chiedeva invece «l’annullamento dei verbali del procedimento in questione nella parte in cui la commissione non aveva disposto l’esclusione dalla gara della Codra S.r.l» per essere la sua offerta «non conforme». Il Tar in primo luogo ha verificato il ricorso principale della Codra S.r.l.. Per il Tar «a carico di Favellato Claudio – al cruciale momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara bandita dal Comune di Mattinata – risultavano plurimi pregiudizi penali». Pertanto Favellato S.p.A.«avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in oggetto e, ove mai si fosse proceduto alla stipula del contratto, il Comune di Mattinata avrebbe posto in essere un atto palesemente illegittimo fonte di evidenti responsabilità sul Piano civile, amministrativo e contabile». Poiché per il Tar il ricorso incidentale della ditta Favellato è anch’esso «fondato» e, pertanto, «da accogliere», ne Consegue la «inammissibilità». Si legge nella sentenza che, da parte della commissione comunale di gara dell’appalto invece di un doveroso provvedimento di esclusione di una offerta non conforme alla legge speciale di gara «vi è stato un arbitrario atto manipolativo dell’offerta, che ha condotto ad esiti valutativi comunque distorti e non in linea con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che devono permeare l’operato delle Pubbliche amministrazioni in Sede di pubbliche gare». Da ciò, scrivono sempre i giudici del Tar, «deriva l’integrale accoglibilità di detto specifico sub motivo di ricorso incidentale, scaturendone, come conseguenza, l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi». Da qui la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale «per carenza di legittimazione a ricorrere» e dell’accoglimento del ricorso incidentale. Spetta ora al Comune l’esecuzione di quanto hanno deciso i giudici con questa sentenza: il Comune dovrà verificare se ha il potere di far scorrere la graduatoria a favore della ditta arrivata terza o rimettere mano alla procedura sulla base di quanto hanno sentenziato i giudici. Le ditte interessate, così come il Comune, dovranno valutare anche l’ipotesi di presentare ricorso al Consiglio di sfato.
Francesco Trotta