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Mattinata/ Lavori di difesa costiera la ditta senza requisiti ma ricorsi inammissibili

Sentenza del Tar dopo le impugnazioni dell’appalto. Grana per il Comune.

 

 Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato con sentenza sull’appalto dei lavori di difesa costiera, contro cui avevano fatto ricorso due delle società partecipanti alla gara. In giudizio l’amministrazione comu­nale, difesa dall’avv. Giacinto Lombardi, ha sostenuto «la legittimità dei propri provvedimenti». Il precedente nel novembre scorso: il Tar aveva sospeso l’aggiudicazione dei lavori, accogliendo l’istanza cautelare presentata dalla ditta Codra S.r.l, arri­vata seconda, contro la determinazione del 26 giugno 2014 del Comune garganico con la quale si respingeva la richiesta preventiva di annullamento in autotu­tela e si confermava l’aggiudicazione alla società Favellato S.p.a. dell’appalto, per un Valore di due milioni e 570 mila euro. Nei giorni scorsi la sentenza di merito. Il Tar ha valutato sia il ricorso principale della società Codra (avv. Massimo Di Nezza), che contestava l’avvenuta am­missione alla gara della società Favel­lato; «essendo quest’ultima sprovvista, in tesi, dei requisiti generali di moralità ed onorabilità previsti» e sia quello incidentale della società Favellato, che chiedeva invece «l’annullamento dei verbali del procedimento in questione nella parte in cui la commissione non aveva disposto l’esclusione dalla gara della Codra S.r.l» per essere la sua offerta «non conforme». Il Tar in primo luogo ha verificato il ricorso principale della Codra S.r.l.. Per il Tar «a carico di Favellato Claudio – al cruciale momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara bandita dal Comune di Mattinata – risultavano plurimi pregiudizi penali». Pertanto Favellato S.p.A.«avrebbe do­vuto essere esclusa dalla gara in oggetto e, ove mai si fosse proceduto alla stipula del contratto, il Comune di Mattinata avrebbe posto in essere un atto palesemente illegittimo fonte di evidenti re­sponsabilità sul Piano civile, ammini­strativo e contabile». Poiché per il Tar il ricorso incidentale della ditta Favellato è anch’esso «fondato» e, pertanto, «da ac­cogliere», ne Consegue la «inammissi­bilità». Si legge nella sentenza che, da parte della commissione comunale di gara dell’appalto invece di un doveroso provvedimento di esclusione di una offerta non conforme alla legge speciale di gara «vi è stato un arbitrario atto manipo­lativo dell’offerta, che ha condotto ad esiti valutativi comunque distorti e non in linea con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che de­vono permeare l’operato delle Pubbliche amministrazioni in Sede di pubbliche gare». Da ciò, scrivono sempre i giudici del Tar, «deriva l’integrale accoglibilità di detto specifico sub motivo di ricorso incidentale, scaturendone, come conse­guenza, l’assorbimento di tutti gli ul­teriori motivi». Da qui la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale «per carenza di legittimazione a ricorrere» e dell’accoglimento del ricor­so incidentale. Spetta ora al Comune l’esecuzione di quanto hanno deciso i giudici con questa sentenza: il Comune dovrà verificare se ha il potere di far scorrere la graduatoria a favore della ditta arrivata terza o ri­mettere mano alla procedura sulla base di quanto hanno sentenziato i giudici. Le ditte interessate, così come il Comune, dovranno valutare anche l’ipotesi di pre­sentare ricorso al Consiglio di sfato.

Francesco Trotta