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Vieste – PORTO TURISTICO, IL TAR PUGLIA GIUDICA INAMMISSIBILE IL RICORSO DELLA CIDONIO S.P.A.

 

Proposto nel 2012 contro la società Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A
E’ stata depositata il 28 luglio la sentenza del Tar Puglia (prima sezione) in relazione alla Camera di consiglio del 25 maggio scorso (giudici Corrado Allegretta, presidente; Francesco Cocomile, primo referendario; Alfredo Giuseppe Allegretta, referendario, estensore) inerente il ricorso del 2012  proposto dalla Pietro Cidonio S.p.A. contro l’Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A.

Nel ricorso si chiedeva: l’annullamento della nota del 3 agosto 2012 con la quale l’Aurora aveva comunicato la risoluzione di diritto del contratto di affidamento; l’accertamento della invalidità del contratto di affidamento e comunque della risoluzione del medesimo affidamento per grave inadempimento di Aurora S.p.A. e conseguente diritto al risarcimento dei danni; la condanna della società Aurora S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate.
I giudici amministrativi si sono espressi ritenendo che il ricorso principale deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adìto ed in parte inammissibile per tardività e difetto di interesse.
“L’intero assetto della controversia in esame – si legge nel dispositivo – risulta essere di carattere meramente patrimoniale ed, in ultima analisi, inerente a questioni di dare ed avere fra concessionario e sub concessionario”. […] “La lite in questione, infatti, risulta essersi instaurata e sviluppata nei meri rapporti interni intercorsi fra l’originario concessionario (la società Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A.) e il sub concessionario (le società ricorrenti) e ha avuto ad oggetto, sin dall’origine, pretese relative alla difformità fra quello che le strutture portuali affidate avrebbero dovuto essere e quello che si trovavano ad essere in concreto”.
“L’intera controversia, infine, – viene argomentato – si compendia, in ultima analisi, nella quantificazione di una somma di denaro – pari ad euro 4.200.000,00, peraltro oggetto di una speculare domanda a parti invertite – da versarsi a titolo di corrispettivo per i danni subiti, in considerazione dei comportamenti negoziali civilistici, in tesi non corretti, tenuti dalla controparte”. Perciò “l’intero assetto del thema decidendum risulta pertanto ricadere nella giurisdizione del Giudice Ordinario”
“Quanto poi, in particolare, agli argomenti di ricorso principale volti a contestare l’invalidità genetica dell’affidamento e della concessione originaria –si evidenzia -, può sinteticamente osservarsi che su di essi vi è la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Tuttavia, tali argomenti riguardano l’impugnativa di atti pacificamente consolidati, per i quali il termine per proporre impugnazione è quietamente spirato”.[…]  “In relazione al ricorso per motivi aggiunti siamo invece in presenza di un ordinario giudizio impugnatorio di due provvedimenti della Regione Puglia, giudizio per il quale sussiste pacificamente la giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo. Tuttavia, il ricorso in questione è inammissibile per difetto di legittimazione passiva e per difetto di interesse a ricorrere”.