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Porto turistico Rodi/ Consiglio Stato accoglie ricorso Cidonio SpA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – ha accolto il ricorso proposto dall’Impresa Pietro Cidonio S.p.a., contro la Regione Puglia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, Provveditorato OO.PP. della Puglia e della Basilicata, Capitaneria di Porto di Manfredonia, Comune di Rodi Garganico, per la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione III, n. 690/2016.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Pellegrino, l’avvocato Pardini per delega dell’avvocato Francesconi, l’avvocato Carletti, l’avvocato dello Stato Pio Marrone e l’avvocato Matassa.
FATTO. Con ricorso proposto dinanzi al TAR della Puglia e recante il n. 690/2016 l’appellante Impresa Pietro Cidonio chiedeva l’accertamento dell’obbligo per la Regione Puglia di prendere atto della sua rinuncia alla concessione demaniale, nella cui titolarità era subentrata al Comune di Rodi Garganico per effetto del provvedimento regionale n. 2 del 22 maggio 2012, e di prendere conseguentemente in consegna le aree anteriormente concesse in uso, con condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di detto obbligo.
Riferiva a tal fine che, dopo averne conseguito l’aggiudicazione all’esito di licitazione privata ai sensi dell’articolo 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aveva stipulato, con il Comune di Rodi Garganico, il contratto del 17 marzo 2007, avente ad oggetto:
– la progettazione esecutiva, la realizzazione del porto turistico del Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino portuale, delle opere a terra e a mare e dei relativi impianti e servizi portuali, con le modalità indicate nell’offerta di gara;
– la corresponsione al Comune di una percentuale sui proventi della gestione con un minimo annuo di euro centomila, a fronte del corrispettivo diritto alla gestione delle opere, al trasferimento in proprietà, da parte del Comune, di un complesso immobiliare (Foro Boario), da destinare ad infrastrutture ricettive necessarie a completare l’offerta da rivolgere ai potenziali utenti dei servizi portuali;
– il finanziamento, da parte del Comune, di euro 3.240.000 per la realizzazione delle opere portuali.
La Regione Puglia, con atto del 22 maggio 2012, ha quindi consentito il subingresso dell’impresa nella concessione demaniale, richiamando il contratto di concessione di lavori pubblici del 17 marzo 2007 stipulato dalla ricorrente e dal Comune di Rodi Garganico.
In fase di esecuzione del contratto, l’impresa avrebbe realizzato le opere convenute, ma il Comune sarebbe venuto meno agli impegni assunti, non consegnando il compendio immobiliare dell’ex Foro Boario, opponendosi all’esercizio, da parte dell’impresa, della facoltà di iscrivere ipoteca sulle opere portuali, rifiutandosi di rimborsare le spese (progettazione, direzione lavori, approntamento delle procedure di gara etc.) delle quali la ricorrente si era fatta carico a fronte di detta facoltà prevista nel contratto con clausola poi dichiarata nulla con sentenza definitiva.
Inoltre il Comune avrebbe versato il contributo di euro 3.200.000 al netto dell’I.V.A., traslandone illegittimamente l’onere a carico dell’impresa.
Infine il Comune sarebbe venuto meno all’obbligo di rimborsare alla ricorrente le spese sostenute per il dragaggio dell’area portuale interessata da ciclici fenomeni di insabbiamento.
Al rifiuto del Comune di rinegoziare le condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’impresa ha fatto seguire una diffida ad adempiere, cui sarebbe sopravvenuta la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del Comune.
Su tale presupposto la ricorrente comunicava, quindi, alla Regione la rinuncia al titolo concessorio, con decorrenza dal giorno 1 giugno 2015, cui facevano seguito solo note interlocutorie fra gli Enti interessati, a vario titolo, della vicenda.
La ricorrente lamentava pertanto, con il ricorso di primo grado, l’inadempimento dell’obbligo della Regione di prendere atto della cessazione del rapporto concessorio, derivante dalla rinuncia di essa concessionaria, e di prendere in consegna l’area demaniale e le opere che vi insistono, ai sensi dell’art. 49 cod. nav.
Con successivi motivi aggiunti, l’odierna appellante chiedeva l’annullamento dell’atto in data 24 settembre 2015 con cui la Regione Puglia (su conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) riteneva insussistente una generalizzata facoltà per la concessionaria di rinunziare al titolo concessorio al di fuori delle puntuali ipotesi contemplate dall’articolo 44 del Codice della Navigazione.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti ritenendone l’infondatezza.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dall’Impresa Pietro Cidonio la quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico, complesso motivo di appello.
(…) ”la sentenza in epigrafe è meritevole di riforma per la parte in cui i primi Giudici hanno ritenuto che la tesi della non rinunziabilità delle concessioni demaniali marittime sarebbe in qualche misura suffragata dal diritto eurounitario il quale ricostruisce il fenomeno concessorio in chiave tipicamente convenzionale, imponendo la sua configurazione in termini di rapporto bilaterale complesso di natura essenzialmente contrattuale”.

 

 

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