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Ischitella/ Un processo per contrabbando di manna. (67° parte).

Là della loro innocenza ,n’è constano nulla contro di essi al 7 Agosto del corrente anno anche in visita scritte fu ordinato che i supplicanti facessero rilasciarsi per ciò il mandato ad ogni ordine ,come eseguito, n’è per questo contenuto esso notaio Leonardo ha procurato e procura molestare i supplicanti e procurò in aliena banca conservare ordine diretto della corte d’Ischitella d’astringersi di diritto a fatti e rimedi opportuni a consegnare rotula 90 di manna per il resto di maggiore somma ,giusto il tenore di detta obbligazione e a pagare la pena contenuta dai regi banni per il detto asserito contrabbando fol.35 il che pervenuto a loro notizia se ne ebbe ricorso e dallo spettabile regio Commissario in detto di 7° capitolo stante la successione allegata della corte d’Ischitella ,quale di nuovo lo stesso giuramento di ogni opera allegato per sospetto ordinò che questo effetto si eseguisse il detto decreto emanato e in detta visita generale fatta obbligazione destando il diritto e destando ciò che poi sarà indicato per la Regia camera e Spett.le Giordano Commissario fol.37 ed altro e acciò una volta per essi cessare l’indebita molestia e ricevuto e soffriscono ricorrere da V.Ill.ma a degnarsi ordinare ad Spett.le sig. Commissario di fare relazione in regia Camera del detto decreto ad finem confermandi che per essere giusto lo speravano.
Giorno 2/5/1719.
IL SIG: Commisario refertò e alla fine confermò.

Giuseppe Laganella