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Vieste – RIMBORSI TARSU, LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SI ALLINEA ALLA CASSAZIONE: RIGETTATI DUE RICORSI

Sembra essere completamente cambiato lo scenario in tema di rimborsi Tarsu/Tares chiesti da alcune strutture turistiche di Vieste. Con due sentenze dello scorso 17 ottobre la Commissione Tributaria Regionale Sezione staccata di Foggia (sez.n.27) ha rigettato i ricorsi di un albergo e di un villaggio turistico che avevano chiesto di essere rimborsati per la Tarsu/Tares pagata negli anni 2010, 2011, 2012, 2013. I ricorrenti sono stati condannati a pesanti spese processuali. Sicuramente in tutto questo ha pesato la sentenza del 27 settembre scorso, emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Corte Suprema di Cassazione che si era espressa sul ricorso del Comune di Vieste proprio avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Puglia che aveva dato ragione alla tesi del rimborso per la Tarsu/Tares.

In queste ultime due sentenze la Commissione Tributaria Regionale Sezione staccata di Foggia motiva la decisione così argomentando: “Così come previsto dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con l’ordinanza n.2870/2009 è possibile applicare agli alberghi delle tariffe diverse da quelle previste per le civili abitazioni. Nel caso di specie il Comune [di Vieste, ndr] ha introdottola sottocategoria n.18 per gli alberghi, che ha applicato alla società appellata. Quanto alle motivazioni delle tariffe le stesse sono state approvate con delibere di Consiglio Comunale rispecchiano quanto previsto dall’art. 69 D.Lvo 507/93. E’ da dire poi che quanto al merito la Corte di Cassazione con le sentenza n.11966, 11967 del 10.6.2016 ha statuito che le delibere che statuiscono sulle tariffe non abbisognano di alcuna motivazione specifica. Infatti la Cassazione, con le recentissime sentenze n.11966, 11967 del 10.6.2016, ha avuto modo di ribadire che: ‘E’ legittima la delibera comunale di approvazione delle tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga assoggettata ad una quota notevolmente più elevata rispetto a quella per civile abitazione, e non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera di determinazione della tariffa stessa’”.

Tale motivazione appare perfettamente in linea con quanto riporta nella sentenza della Cassazione dello scorso 27 settembre: “La decisione della CTR [Commissione Tributaria Regionale, ndr] non è in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime; la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell‘attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d‘imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore”.

Il Comune di Vieste si è avvalso dell’avvocato Antonio Mario Cazzola. I ricorrenti sono stati condannati a pesanti spese processuali.