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Il Consiglio di Stato gela i lidi : «Smontateli a fine stagione». I giudici bocciano anche la Regione. «Decide soltanto la Soprintendenza».

Anche se la legge regionale pugliese consente di mantenere i lidi aperti tutto l’anno, «l’autorizzazione paesaggistica può comunque imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva». Con una sentenza che accoglie il ricorso del ministero dei Beni culturali ribaltando le decisioni del Tar di Lecce, il Consiglio di Stato mette la pietra tombale sul braccio di ferro che riguarda lo smontaggio dei lidi: se la Soprintendenza si oppone, le strutture devono essere rimosse a fine stagione.
I giudici amministrativi (sentenza 899/2018) hanno ripristinato il «no» che il Comune di Gallipoli aveva opposto nel 2011 ai titolari dello stabilmento Helios di Baia Verde sulla base del mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al mantenimento delle strutture tutto l’anno. Il Tar di Lecce era stato di diverso avviso, ritenendo che la Soprintendenza avesse violato un articolo della legge regionale 17/2006, quella che consentiva il mantenimento di tutte le strutture anche in deroga al parere paesaggistico e che fu poi cancellata dalla Corte costituzionale.
Dopo l’intervento della Consulta, la Regione cambiò strada e stabilì che la rimozione doveva avvenire alla scadenza della concessione demaniale del lido, e comunque sempre dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica. Ed è proprio questo il punto. «L’attuale formulazione della normativa – scrivono infatti i giudici – consente che venga rilasciata una concessione che non impone, al termine della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all’attività. Tuttavia, l’ottenimento del titolo abilitativo, per evitare la riproduzione di una norma già dichiarata incostituzionale, deve intendersi come espressamente condizionata all’ottenimento del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio».
Insomma, il lido può anche rimanere in piedi anche oltre la stagione balneare, ma solo se la Soprintendenza dice sì. E come si concilia, questo, con l’apertura tutto l’anno? Sul punto i giudici hanno richiamato una precedente sentenza del 2012: «I “contesti, estivo e invernale, in cui gli stabilimenti si inseriscono sono diversi», il che implica che differente può essere l’impatto che un manufatto può avere a seconda del periodo che viene in rilievo». Significa che in pieno inverno, quando non serve fare il bagno, una parte delle strutture non è necessaria e deve essere comunque smontata. La Regione deve dunque convincere la Soprintendenza del contrario, altrimenti non c’è nulla da fare.

[m.s.]