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Polizia Locale di Vieste: controlli in borghese per sanzionare chi sporca!

Dal Comando Polizia Locale di Vieste, il Comandante Vicario Isp. Sup. DIMAURO Gaetano riferisce che come da indirizzo dell’Assessore all’Ambiente Ascoli Vincenzo sono stati predisposti servizi anche in borghese e con veicoli con colori non d’istituto per contrastare le violazioni riguardanti l’abbandono di rifiuti ed altresì le violazioni in tema di animali d’affezione.
Una perfetta intesa tra l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco avv. Nobiletti Giuseppe, dell’Assessore Ascoli Vincenzo, dei Dirigenti dott. Vecera Angelo e Vaira Luigi rispettivamente del Settore Polizia Locale e Settore Ambiente con il Comando Polizia Locale di Vieste ha reso possibile una serie di interventi mirati all’identificazione degli autori di reati e o infrazioni di questo tipo.
Il Comando Polizia Locale di Vieste approfitta per ricordare ancora una volta le sanzioni previste per questo tipo di violazioni:

RIFIUTI:
La norma principale è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Abbandonare rifiuti, comporta una sanzione da € 300,00 ad € 3.000,00 se la violazione è commessa da un cittadino qualsiasi. Se la stessa violazione è commessa da una Ditta ci saranno conseguenze di natura Penale e pertanto più gravi.
Gettare piccoli oggetti come scontrini, gomme da masticare, sul suolo o in acqua comporta una sanzione da € 30,00 ad € 150,00. Se si tratta di mozziconi di sigarette la sanzione è raddoppiata.

ANIMALI:
Le norme principali sono:
1) Legge Regionale n 12 del 5 aprile 1995
2) Regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste
3) L’Ordinanza del Ministro Della Salute, 6 agosto 2013 modificata dall’ordinanza 3 agosto 2015, prorogata in ultimo dall’Ordinanza del 20 Luglio 2017
4) Ordinanza numero 41 emessa dal Sindaco del Comune di Vieste il 10 Aprile 2008.
5) Art. 672 C.P. comma 1 depenalizzato dall’articolo 33 comma 1 lettera A della Legge 24 Novembre 1981 n. 689
6) Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di Polizia Veterinaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n.142, Supplemento Ordinario.
7) Legge 14 agosto 1991 n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n.203. Articolo 4 comma 1 sostituito dall’articolo 1 comma 829 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi 370 e 371 dell’articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU n. 300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n.285).
8) Circolare del Ministro della Sanità n.5 del 14 maggio 2001 “Attuazione della legge 14 agosto 1991 n.281”. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2001.
9) Legge 31 luglio 2002 n.179 – Disposizioni in materia ambientale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 13 agosto. All’articolo 23 (Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
Non raccogliere le deiezioni canine del proprio cane comporta una sanzione compresa fra un minimo edittale di euro venticinque (€ 25,00) ed un massimo di euro cinquecento (€ 500,00) ai sensi dell’articolo 7 bis (articolo introdotto dall’articolo 16 della Legge numero 3 del 2003) del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.
Non microchippare il proprio cane comporta una sanzione di € 77,46 ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 5 aprile 1995.
L’Articolo 252 comma 1 del Regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste prevede espressamente che: “I proprietari di cani sono obbligati ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina di cui al comma I dell’art. 3 della legge 14-8-1991, n. 281, contenente: “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. I proprietari sono, altresì, tenuti a sottoporre i cani a tatuaggio, secondo le modalità dettate dalle norme regionali” e in caso di inottemperanza è prevista una sanzione di € 103,29.
E’ utile rammentare che nel caso in cui cediamo un cane già microchippato bisogna comunicare i dati del nuovo proprietario tramite un modulo prestampato reperibile presso il Comando di Polizia Locale di Vieste. Lo stesso modulo va compilato anche in caso di morte o di smarrimento dell’animale e trasmesso all’ASL di competenza.
Chi omette di denunciare la cessione, la morte o lo smarrimento di un cane va incontro ad una sanzione di € 154,94.
Come stabilito dall’Art. 672 C.P. comma 1 depenalizzato dall’articolo 33 comma 1 lettera A della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.

Sono già stati elevati verbali sia per quanto concerne l’abbandono di rifiuti sia per quanto concerne la mancata raccolta delle deiezioni canine e il malgoverno di animali.
Per ulteriori informazioni in merito agli obblighi previsti per i proprietari di animali d’affezione è possibile rivolgersi all’Isp. RICCARDI Pietro presso il Comando Polizia Locale di Vieste.

Dal Comando Polizia Locale di Vieste
Isp. RICCARDI Pietro