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NOTIZIE UTILI

LE NOVITÀ DELLA SETTIMA­NA

 

–          Brutte notizie per i consu­matori. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle società di telecomunicazioni di congela­re i rimborsi per le bollette a 28 giorni stabiliti dall’Agcom.

Telecom Italia, Vodafone, Wind Tre e Fastweb non dovranno rimborsare gli utenti entro il 31 dicembre per le bollette emesse a 28 giorni così come stabilito dal Tar del Lazio. Non si tratta però di una decisione definitiva (riman­data a marzo quando si discuterà sul merito). Proprio l’anno scorso in questo periodo Agcom decise ( di infliggere alle compagnie te­lefoniche una multa da 1,1 milioni e l’obbligo di rimborsare i clienti. Il 21 novembre il Tar aveva an­nullato le multe da 1,1 milioni inflitte dall’Agcom alle società te­lefoniche per essere passate dalla fatturazione mensile a quella a ventotto giorni (sistema che avrebbe fruttato loro una bolletta in più l’anno) confermando tut­tavia l’obbligo di rimborsare gli utenti, in termini di giorni di traf­fico gratis, entro il 31 dicembre.

 

–          La pace fiscale non significa solamente stralcio totale delle cartelle fino a l.000 euro per il man­cato pagamento del bollo auto tra il 2000 e il 2010, ma anche pos­sibilità di rottamare e risparmia­re sulle liti tributarie dal 2010 al 2017. In caso di bollo auto non pa­gato dopo il 2010 e di sollecito di pagamento, bisognerà far riferi­mento alla rottamazione. Per ade­rire alla rottamazione sarà importante che sia in carico all’Agenzia delle Entrate, anche se il contribuente non ha ancora ricevuto notifica della relativa cartella di pagamento. Il bollo auto, infatti, rientra nel novero delle imposte per le quali gli enti preposti ai controlli (Regione o Agenzia delle Entrate) no­tificano il mancato versamento ai cattivi pagatori. Per aderire al beneficio, occor­rerà presentare la domanda di rottamazione mediante la compi­lazione del modello DA-2018 dell’Agenzia delle Entra­te, così da poter ottenere lo sconto degli interessi di mora e delle san­zioni previste sulle cartelle esat­toriali.

DEVI SAPERE

Commette rea­to di truffa il conducente che at­traversa il varco Viacard sprov­visto dell’apposita tessera al fine di evitare il pagamento del pedaggio. Lo ha confermato la Cas­sazione che ha condannato un trasgressore a quattro mesi di re­clusione e alla multa di 400 euro per truffa, per essersi sottratto con artifizi e raggiri al pagamen­to del pedaggio autostradale.

–          I blocchi stradali dei manife­stanti sono nuovamente puniti con severità. Il decreto sicurezza recentemente approvato prevede la reclusione da uno a sei anni per chi, al fine di impedire od osta­colare la libera circolazione, col­loca o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie «in una strada ordinaria o ferrata o comunque le ostruisce o ingom­bra». La pena, inoltre, è raddop­piata (da due a dodici anni) se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o mi­naccia alle persone o violenza sul­le cose.

–          La Cassazione ha stabilito nuo­ve regole per i sorpassi. Secondo la Suprema Corte il sorpasso deve tenere conto anche della distanza laterale tra i due veicoli. Per gli Ermellini lo spazio sufficiente non riguarda soltanto la distanza che separa il conducente da even­tuali ostacoli, che si trovino o so­praggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata la Corte ha anche sta­bilito che «il conducente che sor­passa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve por­tarsi alla sinistra dello stesso, su­perarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distan­za laterale, e riportandosi a de­stra appena possibile, senza crea­re pericolo o intralcio».

 

–          A pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto che aggiorna la disciplina in materia di commer­cializzazione ed etichettatura del pane fresco sono in tanti a non rispettare le norme anche perché il decreto non prevede pene né ammende per i trasgressori. In base alla nuova legge il pane che abbia subito un processo di con­gelamento e/o che contenga ad­ditivi conservanti non potrà più essere etichettato come «pane fre­sco» bensì dovrà essere venduto come prodotto «conservato» o «a durabilità prolungata» ed esposto in scomparti riservati. Nella grande distribuzione, la commer­cializzazione del pane parzial­mente cotto, congelato e poi in­fornato nel punto vendita per ter­minare la cottura, molto diffusa, dovrebbe essere sistemato in un apposito scaffale e segnalato da un’etichetta, il ricongelamento di prodotti già precedentemente surgelati può rivelarsi infatti pe­ricoloso per la salute.

 

LA PUNIZIONE DEI FURBET­TI

 

–          Avevano diffuso e pubbliciz­zato informazioni ingannevoli sul prodotto FitoBalt descrivendo non solo le caratteristiche del prodotto, ma anche le sue capa­cità terapeutiche quale specifico trattamento antiparassitario, specificando che l’assunzione del prodotto risultava idoneo a libe­rare il corpo umano da tutti i tipi di parassiti. Per questo motivo l’Antitrust ha multato la società Digital Laboratory S.r.l.s con 25000 euro. Secondo i produttori del the l’assunzione del prodotto in questione risultava idonea non solo ad uccidere «gli organismi dannosi», ma anche a «ripristi­nare i tessuti danneggiati rimuo­vendo l’intossicazione».

 

DAL MONDO DELLE ASSO­CIAZIONI

 

 Ryanair ha il dovere di riproteggere i voli cancellati e compensare pecuniaramente i passeggeri. La conferma arriva dal giudice di pace di Brindisi, Nicoletta Erroi, che ha accolto integralmente le richieste avan­zate dal Segretario di Codici Lec­ce, l’avvocato Stefano Gallotta. Il 20 settembre 2017 due passeggeri pugliesi giunti all’aeroporto di Brindisi Casale apprendevano che il proprio volo FR8496, senza alcun preavviso, era stato can­cellato. Dopo aver provato inu­tilmente a ottenere la riprotezio­ne su un altro volo, la coppia era costretta a organizzare l’impro­rogabile trasferta a Milano in tre­no, a propria cura e spese, do­vendo il marito sottoporsi a un’importante visita vascolare presso l’ospedale San Raffaele, raggiunto, dopo un viaggio fati­coso e stressante, solo nel pome­riggio del 21 settembre. Il giudice ha condannato Ryanair, costitui­tasi in giudizio, a risarcire i pas­seggeri per il complessivo impor­to di circa 1.200 euro, oltre spese legali, riconoscendo 250 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, oltre ai danni supple­mentari e al rimborso delle spese sostenute a causa della cancel­lazione (biglietti per il treno Brindisi-Milano).